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giovedì 27 settembre 2007

GLI ELEMENTI VALUTABILI AI FINI DELL¢ESERCIZIO DEL POTERE RIDUTTIVO DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Sentenza della Corte de Conti, sez. giur. per la regione Basilicata, n. 61/2007 del 26 aprile 2007 con noa del dr. Gesuele Bellini

Le modeste condizioni reddituali e le particolari condizioni emotive di un soggetto responsabile di un danno patrimoniale verso la pubblica amministrazione sono elementi valutabili ai fini dell’esercizio del potere riduttivo del giudizio amministrativo contabile, che accanto all esigenza riparatoria, deve perseguire, per espresso dettato normativo, anche esigenze più squisitamente sanzionatorie.


Così ha stabilito la Corte de Conti, sezione giurisdizionale per la regione Basilicata, nella sentenza 26 aprile 2007, n. 61.


La vicenda ha visto coinvolto un dipendente pubblico che, in qualità di centralinista, aveva utilizzato l apparecchio telefonico in dotazione dell’ufficio per ragioni meramente ed esclusivamente personali e, al riguardo, il proprio difensore aveva chiesto una riduzione dell’addebito, sottolineando lo stato di particolare depressione emotiva, cui soffriva il dipendente, generata dalle particolari condizioni psico-fisiche segnate da una grave riduzione della vista con conseguente ridotta capacità relazionale.


Il Collegio, nel premettere che l’uso per fini personali del telefono dell’ufficio è un malcostume alquanto diffuso nelle Amministrazioni Pubbliche, richiama la giurisprudenza maggioritaria (Corte dei conti Sezione I, 18.3.2003 n.105/A; Corte dei conti Sezione III, 14.5.1998 n.132/A; Corte dei conti Sezione II, 13.6.1997 n.78/A; Sezioni Riunite 19.4.1990 n.662/A) secondo cui, può essere dato rilievo, nell esercizio del potere riduttivo, sia alle particolari condizioni emotive in cui il fatto dannoso si è verificato, che anche alle modeste condizioni reddituali dell’interessato.


La corte nel condannare al risarcimento del danno ha tenuto, altresì, conto della condotta osservata e mantenuta dal dipendente a seguito dell ammissione della propria responsabilità in ordine alla contestata ed accertata illecita utilizzazione dell apparecchio telefonico.


Gesuele Bellini





CORTE DEI CONTI



Sentenza n. 61/2007 del 26 aprile 2007 – Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata - Regione – dipendente pubblico -Responsabilità per illecito utilizzo di apparecchiature telefoniche (personale utilizzo dell’apparecchio telefonico di proprietà dell’amministrazione) – Fattispecie - Sussiste


SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA


Presidente: A. Festa Ferrante – Relatore: G. Tagliamonte


FATTO


In data 3.10.2006 l ufficio della locale Procura Regionale della Corte dei conti depositava presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per la Basilicata atto di citazione - preceduto da rituale invito a dedurre ex art.5, comma 1 della legge n.19 del 1994 - nei confronti del sig. G.C., al quale veniva contestata la perpetrazione di un danno, pari ad € 4.229,70, patito dalla Regione Basilicata presso la quale, nella sede di Matera, questi prestava servizio in qualità di centralinista, e derivante dalla utilizzazione dell apparecchio telefonico in dotazione degli uffici della stessa sede di Matera della Regione Basilicata, per ragioni meramente ed esclusivamente personali.


L iniziativa risarcitoria intrapresa dalla locale Procura Regionale traeva origine da una nota informativa del 13.5.2000 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera informava il locale organo requirente della Corte dei conti di aver esercitato l azione penale verso G.C. - convenuto odierno - D.D. e R.D.: il primo nella qualità di centralinista della Regione Basilicata sede di Matera, il secondo nella qualità di centralinista, organicamente inserito nel personale della provincia di Matera ma temporaneamente distaccato presso il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Matera, ed il terzo nella qualità di dirigente dell Ufficio Affari generali organizzativi della Regione Basilicata sede di Matera: ai predetti soggetti veniva contestato il reato di peculato - per i primi due - ed il reato di favoreggiamento - per il terzo.


Il relativo procedimento penale si concludeva, con riferimento alla posizione del R.D., con sentenza di non luogo a procedere per l insussistenza del fatto; per gli altri due, al contrario, la vicenda penale si concludeva con sentenza di patteggiamento ai sensi dell art.444 c.p.p.


Dalle risultanze degli atti acquisiti dalla istruttoria penale emergeva, con tutta evidenza, che i due centralinisti avevano utilizzato l apparecchio telefonico in dotazione dell ufficio presso il quale prestavano servizio per motivi personali. L accertamento del fatto veniva peraltro corroborato dalle ammissioni della condotta in tal senso tenuta rese dagli stessi imputati, conseguentemente condannati anche se con sentenza c.d. “patteggiata”.


La Procura Regionale evidenziava come un danno fosse comunque stato cagionato alla Regione Basilicata: tale danno veniva individuato nel complesso degli addebiti delle conversazioni telefoniche svolte dai predetti per motivi personali e quantificato in € 4.229,70 per il G.C. ed € 617,70 per il D.D..


A seguito delle deduzioni trasmesse con riferimento al rituale invito, il sig. D.D., rappresentava e dimostrava di aver provveduto a risarcire alla Regione Basilicata il danno da questa patito. L avv. Clemente DELLI COLLI, invece, in qualità di difensore del sig. G.C., ammetteva le responsabilità del proprio assistito, sottolineava le disagiate condizioni dello stesso e chiedeva di essere ammesso a risarcire il danno in forma dilazionata.


Sulla scorta di tali deduzioni la Procura Regionale provvedeva ad archiviare, per intervenuta eliminazione del danno in contestazione, la posizione del sig. D.D. ed invece, non ritenendo di poter adottare alcuna decisione in ordine alla richiesta di “dilazione di pagamento” avanzata dal difensore del G.C., si determinava nel formalizzare, verso quest ultimo, l atto di citazione per cui è oggi causa.


Con memoria depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 21.2.2007, il sig. G.C. si costituiva in giudizio. Nella memoria di costituzione all uopo prodotta veniva ribadito quanto già dedotto in sede istruttoria; veniva rappresentato - e dimostrato - di aver già provveduto a risarcire la Regione Basilicata - Amministrazione di appartenenza danneggiata - della somma di € 2.000,00, all uopo allegando ricevuta dell effettuato bonifico bancario; veniva conclusivamente invocato l ampio uso del potere riduttivo da parte di questa Corte dei conti giudicante, al cui valido esercizio allegava la sussistenza di condizioni economiche disagiate, le modalità particolari in cui i fatti contestati produttivi di danno si svolsero e, da ultimo, l apprezzabile buona volontà del convenuto odierno di non lasciare comunque impregiudicate le ragioni creditorie dell Amministrazione regionale.


All odierna udienza di discussione, l avv. Imperio NAPOLITANO, presente in udienza su delega dell avvocato costituito Clemente DELLI COLLI ed il Pubblico Ministero ribadivano sinteticamente le rispettive posizioni di causa. Il Pubblico Ministero, in particolare, affermava di non opporsi all esercizio dell invocato potere riduttivo, sì come richiesto dal difensore costituito tanto in sede di deduzioni istruttorie quanto in sede di formazione di memoria di costituzione.


All esito della discussione, quindi, la causa veniva trattenuta per la decisione.



DIRITTO


La vicenda di danno portata all esame del Collegio reca indubbiamente i tratti di un malcostume alquanto diffuso nelle Amministrazioni Pubbliche, sostanziantesi nella impropria - ed indebita - utilizzazione di apparecchiature telefoniche ordinariamente strumentali all esercizio dell attività amministrativa, ed invece utilizzate per esaudire e soddisfare esigenze di carattere personale che, in quanto non correlate al conseguimento ottimale e “fisiologico” degli obbiettivi dell Amministrazione, rivelano “ex se” la propria carica di illiceità dannosa.


Nel caso in esame, la stessa ammissione del G.C. di aver utilizzato il telefono degli uffici della sede di Matera della Regione Basilicata, desumibile dalle risultanze della istruttoria penale conclusasi con la richiamata sentenza di condanna “patteggiata”, rende conclamata ed evidente l intervenuta integrazione di un danno, correttamente elaborato e definito dal conteggio degli scatti telefonici rilevati su linee e contatti non riconducibili all uso proprio dell Ufficio o dell esercizio dell attività amministrativa, e determinato in € 4.229,70.


Sussistendo, pertanto, l esistenza di un danno e la riconducibilità dello stesso alla condotta dell odierno convenuto, il Collegio deve esaminare, in ossequio alle norme sostanziali e processuali disciplinanti l accertamento della responsabilità amministrativa, l addebitabilità dello stesso al convenuto odierno nella misura intera, ovvero in quella ridotta, sì come risultante dalla utilizzazione del potere riduttivo, invocato dalla difesa del convenuto e non contestato da parte attrice.


A tale riguardo, il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi sul punto (Corte dei conti Sezione I^ 18.3.2003 n.105/A; Corte dei conti Sezione III^ 14.5.1998 n.132/A; Corte dei conti Sezione II^ 13.6.1997 n.78/A; Sezioni Riunite 19.4.1990 n.662/A) e ritiene che possa darsi rilievo, nell esercizio del potere riduttivo, anche alle modeste condizioni reddituali del convenuto, le quali, unitamente alle particolari condizioni emotive in cui il fatto dannoso si è verificato, anche rappresentate dal difensore nella memoria di costituzione allorquando è stato sottolineato lo stato di particolare “depressione emotiva” in cui il G.C. veniva sovente a trovarsi nell espletamento delle proprie mansioni, depressione generata dalle particolari condizioni psico-fisiche segnate da una grave riduzione della vista con conseguente ridotta capacità relazionale, si rivelano idonee a fondare e giustificare la riduzione dell addebito. Tale conclusione si pone, peraltro, in linea con quella tesi che, sintetizzando le diverse posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza sul fondamento e sulla “ratio” del potere riduttivo, pur riconoscendo alla responsabilità amministrativa una natura fondamentalmente patrimoniale, ha affermato che il giudizio amministrativo contabile, accanto all esigenza riparatoria, deve perseguire, per espresso dettato normativo, anche esigenze più squisitamente sanzionatorie.


Il Collegio osserva, poi, come la particolare condotta osservata e mantenuta dall odierno convenuto a seguito dell ammissione della propria responsabilità in ordine alla contestata ed accertata illecita utilizzazione dell apparecchio telefonico, e tradottasi nel parziale ristoro delle ragioni creditorie dell Amministrazione danneggiata attraverso la restituzione - a mezzo di versamento bancario - della somma di € 2.000,00 valga ulteriormente a suffragare e giustificare la correttezza dell esercizio del potere riduttivo a questa Corte rimesso dalla legge ex art.83 R.D. n.2440 del 1923, nonché ex art.52 del R.D. n.1214 del 1934 e art.19 D.P.R. 10.1.1957 n.3. Viene, così, in altre parole, valorizzato ed integrato un ulteriore elemento soggettivo inerente alle particolari condizioni del soggetto condannato.


Svolte queste premesse, essendo preciso intento del Collegio garantire alla disposta condanna una finalità, comunque risarcitoria o riparatoria, si ritiene di dover condannare, per le ragioni sopra esposte, facendo uso del potere riduttivo, il sig. G.C. al risarcimento della somma di € 2.800,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.


Della somma di € 2.000,00 - che risulta versata a parziale ristoro del danno - dovrà tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza.



P.Q.M.


La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:


a) condanna il sig. G.C. al risarcimento in favore della regione Basilicata, del danno contenuto, in applicazione del potere riduttivo, in € 2.800,00 comprensivi di rivalutazione monetaria, con imputazione, in fase esecutiva, di quanto già versato;


b) dalla data di pubblicazione della presente sentenza decorrono interessi legali fino al soddisfo;


c) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 151,09 (Euro centocinquantuno/09).


Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2007.


Depositata in Segreteria il 26.04.2007








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