Proc. n. 194/2006
PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 20/6/2007
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 281 sexies cpc
Parte ricorrente, inquadrato con il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, chiede il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei servizi pre-ruolo e di ruolo prestati anteriormente all’1.9.2000, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta alla corresponsione delle differenze retributive.
L’amministrazione convenuta contesta la fondatezza della domanda, di cui chiede l integrale rigetto.
Il ricorrente deduce che l’inquadramento nel nuovo profilo professionale di DSGA è avvenuto applicando il metodo della temporizzazione, metodo che ha impedito il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata nella fase pregressa del rapporto di lavoro. Assume dover essere riconosciuta l’anzianità maturata sia nei servizi pre-ruolo sia in quelli di ruolo. Invoca in proposito l’art. 142 del CCNL del 24.7.03 che richiama l’art. 66 commi 6 e 7 del CCNL 4.8.95 che, a sua volta rinvia all’art. 4 DPR 399/88 in forza del quale l’anzianità è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo.
L’amministrazione rileva in contrario che la disciplina fissata dal CCNL 15.3.01 all’art. 8 è speciale e in quanto tale prevale sulle disposizioni invocate dal ricorrente, aventi carattere generale.
Giova succintamente delineare i termini della controversia.
Va in primo luogo ricordato che il profilo professionale di direttore di servizi generali ed amministrativi è stato istituito dal CCNL 26.5.99 art 34.
Punto fondamentale e controverso è quello concernente l’individuazione della norma da applicare.
La disposizione che a parere di parte resistente deve trovare applicazione è l’art. 8 del CCNL 15.3.2001 a norma del quale “
Secondo parte ricorrente invece deve essere applicata la previsione contenuta nell’art. 66 comma 6 del CCNL 1995, richiamato dall art. 142 del CCNL 2003, il quale dispone che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno, n. 370, convertito, con modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
L’art. 4 comma 13 stabilisce che “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Ritiene questo giudice che l’art. 8 del CCNL 15.7.01 ha natura di lex specialis e come tale prevale sulle disposizioni di carattere generale, in particolare sull’art. 142 del CCNL 24.7.03, il quale rimanda all’art. 66 comma 6 del CCNL 4.8.95, che a sua volta richiama l’art. 4 DPR 399/88.
L’art. 8 del CCNL 2001 prevede il criterio della temporizzazione al fine di determinare la collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche. In tal modo si fissa un criterio speciale rispetto a quello delineato dall art. 4 comma 13 DPR 399/88, che tiene conto dell’anzianità determinata valutando anche il servizio pre-ruolo.
L’obiezione fondamentale mossa da parte ricorrente consiste nel fatto che il criterio della temporizzazione attiene a questione diversa da quella in oggetto. Si osserva al riguardo che l’art. 8 si limita a ripetere, senza nulla aggiungere, il contenuto della regola generale che prescrive l’adozione del metodo della temporizzazione in caso di mutamento della qualifica funzionale.
L’assunto non è condivisibile.
Il criterio della temporizzazione consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento.
Nel caso di specie il richiamo di tale criterio non è ripetitivo della regola generale, essendo stato adattato alla specifica problematica dell’inquadramento dei DSGA. Infatti il comma 3 dell art. 8 non solo rinvia al criterio della temporizzazione quale metodo astratto ma collega tale criterio ad una retribuzione specificamente determinata per il personale DSGA. Il comma 3 fa esplicito riferimento alla “retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e
È questa retribuzione, in questo particolare modo determinata, ad essere utilizzata quale base di riferimento per l’applicazione del criterio della temporizzazione. E questa retribuzione viene determinata avendo riguardo alla differenza fra la posizione economica in godimento, comprensiva di assegno ad personam, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Ora, la posizione economica in godimento è quella risultante anche dal computo dell’anzianità. Non a caso l’art. 8 secondo comma parla di retribuzione di anzianità. Con il secondo comma si stabilisce il peso da attribuire all’anzianità, non diversamente da quello che intendono fare l’art. 66 comma 6 del CCNL 1995 e l’art. 4 comma 13 DPR 399.
E non è condivisibile l’assunto che l’art. 8 ripete il criterio della temporizzazione già previsto dall art. 4 DPR 399/88 commi 8 e
Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall art. 8 CCNL 2001, il criterio della temporizzazione non è né eventuale né è destinato ad essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche”.
Quanto poi al disposto di cui all’ultimo periodo del comma 13 dell art. 4 DPR 199/88, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all art. 8 CCNL 2001.
La domanda va pertanto rigettata.
La sussistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali costituisce un giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 20.6.07
Il Giudice
N. Sapone