lavoroprevidenza

martedì 25 settembre 2007

LA QUESTIONE DELL ANZIANITA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Sentenza del dr. Natalino Sapone del 20/6/2007 Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabra


Proc. n. 194/2006



PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 20/6/2007



MOTIVI DELLA DECISIONE


Ex art. 281 sexies cpc



Parte ricorrente, inquadrato con il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, chiede il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei servizi pre-ruolo e di ruolo prestati anteriormente all’1.9.2000, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta alla corresponsione delle differenze retributive.



L’amministrazione convenuta contesta la fondatezza della domanda, di cui chiede l integrale rigetto.



Il ricorrente deduce che l’inquadramento nel nuovo profilo professionale di DSGA è avvenuto applicando il metodo della temporizzazione, metodo che ha impedito il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata nella fase pregressa del rapporto di lavoro. Assume dover essere riconosciuta l’anzianità maturata sia nei servizi pre-ruolo sia in quelli di ruolo. Invoca in proposito l’art. 142 del CCNL del 24.7.03 che richiama l’art. 66 commi 6 e 7 del CCNL 4.8.95 che, a sua volta rinvia all’art. 4 DPR 399/88 in forza del quale l’anzianità è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo.



L’amministrazione rileva in contrario che la disciplina fissata dal CCNL 15.3.01 all’art. 8 è speciale e in quanto tale prevale sulle disposizioni invocate dal ricorrente, aventi carattere generale.



Giova succintamente delineare i termini della controversia.



Va in primo luogo ricordato che il profilo professionale di direttore di servizi generali ed amministrativi è stato istituito dal CCNL 26.5.99 art 34.



Punto fondamentale e controverso è quello concernente l’individuazione della norma da applicare.



La disposizione che a parere di parte resistente deve trovare applicazione è l’art. 8 del CCNL 15.3.2001 a norma del quale “1. A decorrere dall’1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza , ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo. 2. In aggiunta all’importo definito ai sensi del comma 1, all’atto dell’inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. 3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori. 4. L’indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3 competono per intero”.



Secondo parte ricorrente invece deve essere applicata la previsione contenuta nell’art. 66 comma 6 del CCNL 1995, richiamato dall art. 142 del CCNL 2003, il quale dispone che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno, n. 370, convertito, con modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.



L’art. 4 comma 13 stabilisce che “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.



Ritiene questo giudice che l’art. 8 del CCNL 15.7.01 ha natura di lex specialis e come tale prevale sulle disposizioni di carattere generale, in particolare sull’art. 142 del CCNL 24.7.03, il quale rimanda all’art. 66 comma 6 del CCNL 4.8.95, che a sua volta richiama l’art. 4 DPR 399/88.



L’art. 8 del CCNL 2001 prevede il criterio della temporizzazione al fine di determinare la collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche. In tal modo si fissa un criterio speciale rispetto a quello delineato dall art. 4 comma 13 DPR 399/88, che tiene conto dell’anzianità determinata valutando anche il servizio pre-ruolo.



L’obiezione fondamentale mossa da parte ricorrente consiste nel fatto che il criterio della temporizzazione attiene a questione diversa da quella in oggetto. Si osserva al riguardo che l’art. 8 si limita a ripetere, senza nulla aggiungere, il contenuto della regola generale che prescrive l’adozione del metodo della temporizzazione in caso di mutamento della qualifica funzionale.



L’assunto non è condivisibile.



Il criterio della temporizzazione consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento.


Nel caso di specie il richiamo di tale criterio non è ripetitivo della regola generale, essendo stato adattato alla specifica problematica dell’inquadramento dei DSGA. Infatti il comma 3 dell art. 8 non solo rinvia al criterio della temporizzazione quale metodo astratto ma collega tale criterio ad una retribuzione specificamente determinata per il personale DSGA. Il comma 3 fa esplicito riferimento alla “retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2”. I quali commi si occupano in modo specifico ed esclusivo del trattamento dei DSGA. In particolare va rimarcato che il comma 2 prevede il riconoscimento di una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.


È questa retribuzione, in questo particolare modo determinata, ad essere utilizzata quale base di riferimento per l’applicazione del criterio della temporizzazione. E questa retribuzione viene determinata avendo riguardo alla differenza fra la posizione economica in godimento, comprensiva di assegno ad personam, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Ora, la posizione economica in godimento è quella risultante anche dal computo dell’anzianità. Non a caso l’art. 8 secondo comma parla di retribuzione di anzianità. Con il secondo comma si stabilisce il peso da attribuire all’anzianità, non diversamente da quello che intendono fare l’art. 66 comma 6 del CCNL 1995 e l’art. 4 comma 13 DPR 399.



E non è condivisibile l’assunto che l’art. 8 ripete il criterio della temporizzazione già previsto dall art. 4 DPR 399/88 commi 8 e 9. In queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il comma 9 stabilisce che il personale è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione dell’assegno ad personam. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica funzionale. La temporizzazione di cui all art. 4 DPR 399 vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore. Quindi il criterio della temporizzazione, nell’ambito dell art. 4 DPR 399/88, è destinato ad essere applicato solo in via eventuale - precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali - ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica. In tal modo si intende evitare di considerare del tutto irrilevante l’eventuale eccedenza del nuovo stipendio rispetto alla posizione stipendiale in cui il personale viene inquadrato. La temporizzazione, dunque, all’interno del sistema di cui all art. 4, è un criterio secondario, come si evince dal tenore testuale della norma, che discorre di ulteriore progressione economico.



Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall art. 8 CCNL 2001, il criterio della temporizzazione non è né eventuale né è destinato ad essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario “al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche”.



Quanto poi al disposto di cui all’ultimo periodo del comma 13 dell art. 4 DPR 199/88, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta con ogni evidenza di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all art. 8 CCNL 2001.



La domanda va pertanto rigettata.



La sussistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali costituisce un giusto motivo per compensare interamente tra le parti le spese processuali.



Reggio Calabria, 20.6.07



Il Giudice


N. Sapone



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