Svolgimento del processo e motivi della decisione. - 1. Il maresciallo capo dei C.C. Mario Tarantino - congedato a domanda e collocato nella riserva con decorrenza 31 dicembre 1978 - è stato richiamato in servizio ex art. 47, co.
2. Il 1 gennaio 1984 il comando Legione di Udine inoltrava proposta di avanzamento a scelta ex art. 15, r.d.l. n. 1519 del 1938, avendo il sottufficiale maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
Con nota del 13 febbraio 1993, il Comando Regione C.C. del Friuli Venezia Giulia comunicava al Tarantino che il Ministero della difesa aveva respinto tale richiesta nel presupposto che l avanzamento a scelta fosse possibile, a mente della l. n. 212 del 1983, esclusivamente per i sottufficiali in s.p.e.
3. Avverso tale atto è insorto il Tarantino lamentando:
a) la violazione dell art. 15, r.d.l. n. 1519 cit., sotto il profilo che comunque, come riconosciuto dallo stesso Ministero della difesa, sarebbe possibile ricorrere ad una promozione ad anzianità a mente del menzionato art. 15, da ritenersi comunque non abrogato, in ogni caso sussistendo il diritto quesito all applicazione di tale norma anche dopo l entrata in vigore della l. n. 212 del 1983;
b) eccesso di potere per disparità di trattamento.
a) ha affermato che la l. n. 212 del
b) ha riconosciuto applicabile la norma ritraibile dal menzionato art. 15, r.d.l. n. 1519 cit. relativamente all avanzamento ad anzianità avendone il sottufficiale maturato il diritto specie con riferimento agli anni di servizio prestato;
c) ha accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.
5. Con ricorso notificato l 8 novembre 1999, e depositato il successivo 26 novembre, il Ministero della difesa proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.A.R. deducendo nella sostanza:
a) l abrogazione del r.d.l. n. 1519 del 1938, recante modifiche al r.d. 15 settembre 1932 n. 1514, ad opera della l. n. 212 del 1983;
b) l inconfigurabilità di diritti quesiti in materia;
c) l impossibilità di concedere promozioni per anzianità ai militari del grado del ricorrente, a mente della l. n. 212 del 1983.
6. Non si costituiva Mario Tarantino.
7. La causa è passata in decisione all udienza pubblica del 21 febbraio 2006.
Occorre muovere dal dato pacifico che l entrata in vigore della l. n. 212 del
Invero, già l art.
È altresì pacifico che la l. n. 212 del 1983 - recante una vasta riforma dell intero sistema di reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali delle FF.AA. e della Guardia di finanza - abbia inciso sulle posizioni di stato dei militari reclutati precedentemente la sua entrata in vigore, dovendosi escludere in favore di questi ultimi una legittima aspettativa all immodificabilità della carriera e quindi la configurabilità di diritti quesiti (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 3142; sez. IV, 19 marzo 1991, n. 201; sez. IV, 12 novembre 1991, n. 925).
Da qui l inapplicabilità della l. n. 212 del 1983 ai militari, come il Tarantino, non in posizione di stato s.p.e. presupposto indefettibile per conseguire qualsivoglia forma di avanzamento (il titolo III della l. n. 212 cit. si riferisce espressamente ai soli militari in s.p.e.).
La mancata riproposizione del motivo assorbito in prime cure esime il collegio dal suo esame ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cons. St., ad plen. n. 1 del 1999).
Giusti motivi consentono al collegio di compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l appello e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.