La regola dell’anonimato per le prove scritte dei concorsi pubblici, che in linea generale, anche in mancanza di una espressa previsione del bando di concorso, deve essere rispettata, non va osservata invece nel caso in cui il bando di concorso preveda una prova pratica consistente nella compilazione di un modulo e la discussione di un caso esaminato.
A questa conclusione è giunto il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 19 marzo 2007, n. 1285.
La vicenda ha visto coinvolto un medico che ha partecipato ad un bando di concorso, il quale prevedeva due prove, una pratica e una orale; la prima consiste in una relazione scritta redatta su un apposito modello e la discussione del caso esaminato, da effettuarsi attraverso l’esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico.
Per il Collegio, a cui si è rivolto l’ente che aveva bandito il concorso, soccombente in primo grado, l’applicazione della regola dell’anonimato, che ha la funzione di evitare il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni nei pubblici concorsi assume un carattere cogente solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso.
Nel caso in esame, in cui la prova pratica era unica ma strutturata in due momenti, perfettamente complementari e coerenti: compilazione del modulo e discussione del caso esaminato; mentre l’obiettivo che l’ente mirava a conseguire con la procedura concorsuale in argomento era l’accertamento delle “capacità tecnico – professionali” dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato.
Pertanto, il Consiglio di Stato, sulla base di queste considerazioni, ha concluso per l’accoglimento del ricorso a favore dell’ente, in quanto l’effettuazione della prova pratica non poteva essere assoggettata alla regola dell’anonimato.
Gesuele Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1285/07 Reg.Dec. N. 734 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucio Vuoso e Arnaldo Colaiocco, e con loro domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144,
contro
il sig. Rosario Trapani, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Abbamonte, e con lo stesso domiciliato in Roma, via G.G. Porro, n. 8,
per l annullamento
della sentenza n. 12000 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 30 gennaio 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi altresì l’avv. Colaiocco e l’avv. Andrea Abbamonte per delega dell’avv. Giuseppe Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto, previa riunione, i ricorsi dell’istante, statuendo l’annullamento degli atti impugnati: - bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di 185 posti di “aiuto medico legale”, nella parte in cui (art. 5) dispone le modalità delle prove di esame; - provvedimento di esclusione del ricorrente dalle prove orali; - giudizio di inidoneità nella prova pratica; - graduatoria finale ed eventuale nomina dei vincitori del concorso.
Il primo giudice ha disatteso le eccezioni di tardività dell’impugnativa dell’art. 5 del bando di concorso e, relativamente al secondo ricorso, di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, ed ha statuito la fondatezza dei ricorsi, perché la prova pratica, “sostanziandosi in una relazione scritta valutabile previamente (rispetto alla discussione del caso) dalla Commissione”, non doveva essere sottoscritta (come richiesto dalla Commissione), al fine di garantire l’applicazione del principio dell’anonimato, che è “portato del criterio generale di imparzialità della Pubblica Amministrazione” (C.S., sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071).
2.- Appella l’INAIL, il quale non condivide la statuizione del TAR, in quanto il bando di concorso prevede due prove, una pratica e una orale, e la prova pratica consiste in “una relazione scritta redatta sul modello 22-ss e discussione del caso esaminato”, con la ulteriore precisazione che “la prova pratica sarà effettuata attraverso l’esame clinico diretto di un soggetto ovvero sulla base della documentazione sanitaria concernente un caso clinico specifico”. Queste modalità di espletamento della prova pratica, secondo l’INAIL, non richiedevano l’anonimato, dal momento che alla redazione redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss), doveva seguire immediatamente la discussione del caso esaminato anche mediante l’esame clinico diretto di un soggetto. Diversamente da quanto statuito dal primo giudice, non si sarebbe, quindi, potuto procedere alla preliminare correzione, in forma anonima, delle relazioni scritte e alla discussione del caso in immediata sequenza temporale.
3.- L’appellata insiste per la reiezione dell’appello, richiamando numerose pronunce giurisprudenziali, che avrebbero affermato la portata generale ed inderogabile del principio dell’anonimato nelle procedure concorsuali.
4.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 30 gennaio 2007, è fondato.
La questione della violazione della regola dell’anonimato, che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicata dalla Commissione esaminatrice nella prova pratica, la cui modalità di svolgimento è prevista dall’art. 5 del bando di concorso, non può essere risolta con il richiamo a principi giurisprudenziali, che sia il primo giudice sia l’appellata ritengono assolutamente univoci nel senso di richiedere il rispetto del principio dell’anonimato delle prove effettuate mediante l’elaborazione di uno scritto.
Non occorre ulteriormente specificare (e/o adattare al caso in esame) la portata del richiamato principio dell’anonimato delle prove scritte da valutare, la cui “cogenza” non può essere messa in discussione, giacché esso “assicura l’indipendenza di giudizio dell’organo valutativo” (C.S., sez. V, n. 1071 del 2000).
Gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano, fra l’altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta.
Nella decisione n. 1071/2000 della Sezione V del Consiglio di Stato (citata dal TAR e dalla appellata, siccome espressione di un principio generale ed incondizionato), la struttura stessa della argomentazione è costruita in base alla considerazione che la redazione di un elaborato scritto debba essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale.
Uno dei passi che questa decisione dedica alla inderogabilità della regola dell’anonimato descrive la ragione per cui è necessario che l’elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente: l’anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni.
La relazione tra anonimato ed elaborato scritto è diretta, per cui occorre verificare se, nella specie, le modalità (previste dal bando) di svolgimento della prova pratica si concretizzino nella redazione di uno scritto, che
Da questo punto di vista, acquista un particolare rilievo la previsione di cui all’art. 5, nella quale si descrive la prova pratica: essa consta di una “relazione scritta redatta sul modulo 22-ss e discussione del caso esaminato”; al quarto comma dello stesso art. 5 si specifica che “
Non c’è dubbio che la prova pratica sia unica e sia unitariamente considerata, come emerge dal successivo art. 7 del bando, il quale prevede che venga attribuito alla prova pratica il punteggio di 20, senza che debba essere espresso alcun giudizio previo sulla relazione scritta redatta su un modello di costituzione di rendita (modulo 22-ss). Questa relazione costituisce uno dei due momenti che strutturano l’unica prova pratica, la quale deve essere valutata insieme alla “discussione del caso esaminato“, che è “l’esame clinico diretto di un soggetto”, in cui si sostanzia lo svolgimento della prova pratica.
La questione della applicazione, nella specie, della regola dell’anonimato deve necessariamente tenere presente questa configurazione della prova pratica, e specialmente il fatto che essa è unica ed è strutturata in due momenti, perfettamente complementari e coerenti: compilazione del modulo e discussione del caso esaminato.
Una considerazione della regola dell’anonimato che accentui la sua “portata generale ed inderogabile” in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento “scritto”, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo della prova scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non risponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l’obiettivo che l’INAIL si proponeva di conseguire con la procedura concorsuale in esame era l’accertamento delle “capacità tecnico – professionali” dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato.
Se, quindi, si tiene presente che, nella specie, non era prevista la redazione di un elaborato scritto, occorre concludere che l’effettuazione della prova pratica non poteva essere assoggettata alla regola dell’anonimato, come voluto dalla appellata e come statuito dal TAR (in questo senso, C. S., sez. V, n. 417 del 2006).
L’appello va, pertanto, accolto, e in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato l’originario ricorso.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara infondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Manfredo Atzeni Consigliere, est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Manfredo Atzeni f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................19/03/2007...................
(Art.
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria