Ai fini della prova della sussistenza della contravvenzione di assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, vero è che, secondo dato di comune esperienza, le ragazze extracomunitarie svolgono l attività di entrenause nei locali notturni; tuttavia, in presenza di un controllo limitato ad un unica serata ed in assenza di un riscontro temporale più ampio, teso a verificare se la presenza delle stesse nel locale fosse assidua ovvero limitata a quella serata, la circostanza che fossero abbigliate in modo succinto ovvero le impressioni ricavate dall ispettore non possono ritenersi sufficienti a provare che le stesse lavorassero alla dipendenze dell imputato.
Trib. Campobasso, 10/02/2006 –
Contravvenzione e assunzione di lavoratori senza permesso di soggiorno
dell’ Avv. Italo Meoli.
Svolgimento del processo e motivi della decisione. - R.M. è stato citato a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui al capo di imputazione (assunzione di cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno).
In dibattimento, svoltosi in presenza dell imputato, acquisite le prove richieste, il processo è stato definito dandosi lettura del dispositivo della sentenza.
L ispettore C.P., in servizio presso l Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso, ha riferito che, nella notte tra il xxx, effettuò un accesso presso il locale L., di cui il prevenuto era legale rappresentante, e, nella occasione, trovò 17 ragazze extracomunitarie.
Due di queste ragazze (G.N. e T.R.) risultavano assunte presso il locale quale ballerina e figurante di sala. Ve ne erano altre quindici che, invece, non risultavano assunte. Di queste quindici, cinque erano in compagnia di clienti del locale e le altre erano sedute su un divanetto. Tutte le ragazze erano vestite in abiti succinti. L ispettore ha aggiunto che le ragazze sedute era "come se fossero in vetrina" ed "erano in evidente attesa di clienti". La teste ha precisato che di queste 15 ragazze presenti nel locale, le sei indicate nel capo di imputazione non erano in regola con il permesso di soggiorno per ragioni lavorative.
Su richiesta della difesa sono state escusse come testimoni due delle ragazze indicate nel capo di imputazione: D.B. e B.L. Entrambe hanno riferito che, la sera in questione, erano presenti nel locale L. non per prestarvi attività lavorativa bensì perché quella sera si erano recate dal R. in vista di una futura assunzione, poi avvenuta il xxx (cioè il giorno seguente a quello dell accesso della polizia).
Il R., in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato che la sera (del 19 settembre 2002) in cui la polizia effettuò il controllo, erano presenti nel locale più ragazze extracomunitarie: due (T.R. e L.G.) erano assunte alla sue dipendenze mentre
Ritiene questo Giudice che tali risultanze non siano idonee a dimostrare, con la doluta certezza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le straniere di cui al capo di imputazione ed il R. Vero è che, secondo dato di comune esperienza, tali ragazze extracomunitarie svolgono l attività di entrenause nei locali notturni; tuttavia, in presenza di un controllo limitato ad un unica serata ed in assenza di un riscontro temporale più ampio, teso a verificare se la presenza delle stesse nel locale fosse assidua ovvero limitata a quella serata, la circostanza che fossero abbigliate in modo succinto (non si parla, tuttavia, di un abbigliamento uguale per tute) ovvero le impressioni ricavate dall ispettore (le ragazze erano sedute "come se fossero in vetrina") non possono ritenersi sufficienti a provare che le stesse lavorassero alla dipendenze del R.
Trattasi, invero di abbigliamenti e comportamenti che ben possono essere tenuti anche da semplici clienti o da persone, comunque, non svolgenti alcuna attività nel locale medesimo.
P. Q. M. - Il Tribunale, visto l art. 530 comma 2 c.p.p., assolve R.M. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata in gg. 60.