Secondo la legge n. 189 del 2002 il permesso di soggiorno non va concesso o va revocato, secondo l art. 5, 5° comma del D.Lgs. n. 286 del 1998, rimasto immutato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l ingresso nel territorio dello Stato e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio sono stati aggravati i predetti requisiti per l ingresso, che rifluiscono sulle possibilità del soggiorno stesso dello straniero. In particolare, con l art. 4, 1° comma, della L. n. 189/2002, è stato modificato l art. 4, 3° comma, ultimo periodo, del predetto D.Lgs. n. 286/1998 ed inibisce ora l ingresso (e quindi il soggiorno) allo straniero condannato o cui sia stata applicata la pena su richiesta, per quanto qui interessa, per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 03/01/2006, n. 2:
I motivi per
dell’ Avv. Rocchina Staiano.
Svolgimento del processo. - I ricorrenti Sigg. G. A. e M. S., dichiaratisi rispettivamente proprietario ed usufruttuaria dei terreni interessati dai lavori di costruzione dell asse interurbano di Mantova - Lotto A tronco 2-3-4 di collegamento tra la ex SS n. 10 Padana inferiore, la ex SS n. 420 Sabbionetana e
Al riguardo deducono le seguenti censure:
1. Violazione delle garanzie partecipative di cui alla Legge n. 241 del 1990 poiché il progetto definitivo dei lavori risulta essere stato approvato dalla Provincia di Mantova, mentre la fase progettuale, e i relativi rapporti con i proprietari dei terreni interessati, sarebbero stati gestiti dall Anas ormai priva di competenze al riguardo ai sensi dell art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
2. Eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché la reiezione delle osservazioni presentate dai ricorrenti sarebbe stata adottata dall Anas (priva di competenze per i motivi sub 1), mentre
3. Eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché non sarebbe stata adeguatamente valutata una possibile alternativa di tracciato proposta dai ricorrenti, comportante vantaggi reciproci per gli stessi e la stazione appaltante;
4. Violazione del D.p.r. 12.4.1996 nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, in quanto il progetto definitivo sarebbe stato approvato sulla base di una dichiarazione di compatibilità ambientale (Decreto regionale 28.3.2000 n. F/7739) recante ampie prescrizioni e riserve di successivo approfondimento, da considerarsi, pertanto, privo di effettivi riscontri di compatibilità sull opera in progetto;
5. Eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché non sarebbe stato acquisito il parere del Comando militare per la parte di sedime stradale ricadente in area di rispetto della Caserma S. Martino del Carso;
6. Vizi di legittimità derivata nei confronti degli atti successivi del procedimento indicati in epigrafe che trovano fondamento nei provvedimenti di approvazione del progetto dell opera.
Si sono costituite in giudizio l Amministrazione provinciale di Mantova e l Ente nazionale per le strade (Anas).
L Anas si è costituita solo formalmente, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.
Con il successivo ricorso iscritto al n. 1060/2002, a seguito di trasposizione del corrispondente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i ricorrenti impugnano le delibere n. 25 del 13.3.1997 e n. 29 del 29.4.1998 con le quali il Consiglio provinciale di Mantova ha rispettivamente approvato e modificato il progetto preliminare dei lavori.
Al riguardo vengono dedotte le seguenti censure:
1. Violazione dell art. 99 del D.Lgs. n. 112 del
2. Violazione delle garanzie partecipative di cui all art. 7 della Legge n. 241 del
3. Eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché non sarebbe stata adeguatamente valutata una possibile alternativa di tracciato proposta dai ricorrenti, comportante vantaggi reciproci per gli stessi e la stazione appaltante.
Si sono costituite, anche in questo ricorso, l Amministrazione provinciale di Mantova e l Ente nazionale per le strade (Anas).
L Anas si è costituita solo formalmente, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso.
All udienza del 16 dicembre 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione. - 1. Si dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. La trattazione deve procedere, in ordine logico, con l esame del ricorso n. 1060/2002, poiché rivolto contro gli atti di approvazione del progetto preliminare e con la prioritaria trattazione delle relative eccezioni pregiudiziali.
2.1
L eccezione non può essere condivisa.
Occorre preliminarmente osservare che per costante orientamento giurisprudenziale il termine per impugnare l atto di approvazione del progetto di opera pubblica approvato ai sensi dell art. 1 della Legge n. 1 del 1978, avente effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia avuto il proprietario, essendo insufficiente a tal fine la pubblicazione dell atto, in quanto il provvedimento ha effetti specifici e circoscritti all area da espropriare per l esecuzione dell opera, e quindi è rivolto a soggetti determinati per quanto non esplicitamente nominati (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 4.3.2003 n. 1196, Sez. IV, 28.1.2002 n. 452, Sez. II, 27.2.2002 n. 294/2001).
Nel caso in esame il ricorso ha per oggetto le delibere di approvazione e di variazione del progetto preliminare, non comportanti dichiarazione di pubblica utilità.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che anche nel caso in esame si possa fare applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati, poiché, ai sensi dell art. 2 del R.d. n. 642 del 1907, i proprietari dei beni interessati dalla realizzazione dell opera e già individuati (o individuabili) attraverso il progetto preliminare, devono intendersi "soggetti direttamente contemplati nell atto o provvedimento" nei confronti dei quali il termine per l eventuale impugnazione decorre solo dall avvenuta notifica (che, nella fattispecie in esame, risulta essere stata omessa).
2.2 Secondo l Amministrazione resistente il ricorso dovrebbe ritenersi comunque tardivo poiché i ricorrenti avrebbero dimostrato di essere a conoscenza degli impugnati già dal mese di settembre 2000 quando hanno avanzato opposizione all Anas con nota del 7.9.2000.
L eccezione è sprovvista del necessario supporto probatorio.
Per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in mancanza di comunicazione di un provvedimento amministrativo o di ogni diversa forma legale di conoscenza dello stesso, opera il principio generale per il quale colui che eccepisce l irricevibilità del ricorso, per intempestività, è tenuto a fornire prova certa ed inconfutabile della conoscenza piena dell atto (e del suo contenuto), la quale deve aversi sulla base di elementi inequivoci e non di presunzioni od ipotesi. Pertanto, in mancanza di una prova certa sull asserita conoscenza di un atto amministrativo, il giudice deve respingere l eccezione di irricevibilità del ricorso giurisdizionale (Cfr. T.A.R. Marche, 12.10.2001 n. 1132; Cons. Stato, Sez. V, 31.10.1992 n. 1115; Cons. Stato, Sez. V, 14.5.1992 n. 396).
Nel caso in esame l Amministrazione si limita ad asserire che i ricorrenti avrebbero dichiarato, nella nota del 7.9.2000, di essere a conoscenza del progetto preliminare (e, quindi, delle relative delibere di approvazione). Tuttavia, dall esame di tale nota, non emerge alcunché al riguardo, in quanto trattasi di osservazione rivolta all Anas a seguito della ricevuta comunicazione di avvio del procedimento, senza alcun riferimento alla relativa fase progettuale in corso o pregressa ovvero ai relativi atti deliberativi di approvazione.
2.3 Sotto altro profilo
Anche quest ulteriore eccezione non può essere condivisa.
In difetto di elementi certi di conoscenza (il cui onere probatorio, come si è visto, grava su chi propone l eccezione), si deve presumere che la conoscenza delle deliberazioni in esame sia avvenuta al momento di ricezione della delibera n. 63 del 2002, trasmessa dalla Provincia di Mantova con nota dell 11.4.2002. Il ricorso straordinario trasposto in questa sede risulta essere stato notificato in data 30.7.2002, per cui deve ritenersi tempestivamente avanzato entro i 120 giorni previsti a pena di decadenza.
In ogni caso deve osservarsi che, nel caso in esame, la mera conoscenza degli estremi del provvedimento amministrativo non può ritenersi sufficiente per il decorso del termine decadenziale di impugnazione, poiché deve emergere anche il relativo effetto lesivo che può essere percepito solo attraverso la presa visione del contenuto della deliberazione e dei relativi elaborati progettuali; circostanza di cui
L eccezione è priva di fondamento.
L omessa impugnazione di atti successivi a quelli impugnati, relativi al sub procedimento di occupazione d urgenza, non può determinare l inammissibilità del ricorso avverso il progetto dell opera, poiché trattasi di provvedimenti destinati ad essere travolti, per mera illegittimità derivata, in caso di accoglimento del gravame e, in particolare, con l annullamento del provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità quale presupposto sia dell esproprio che della relativa occupazione preliminare.
3. Con il primo motivo di merito, i ricorrenti deducono violazione dell art. 99 del D.Lgs. n. 112 del
La censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, poiché anche l eventuale sua fondatezza non potrebbe comportare alcun effetto nei confronti dei successivi atti della procedura.
Occorre rilevare, al riguardo, che l approvazione del progetto preliminare da parte della Provincia non può determinare alcuna violazione di norme sulle competenze, poiché da esso non consegue alcun effetto pregiudizievole nei confronti di terzi (non contenendo dichiarazione di pubblica utilità), ma solo, eventualmente, nei rapporti (di natura programmatica e organizzativa) tra
Tale omissione, tuttavia, non poteva comunque pregiudicare la successiva approvazione, da parte della Provincia di Mantova, del progetto definitivo, in quanto ente medio tempore divenuto competente a seguito del predetto trasferimento di funzioni; soggetto che si era comunque già espresso favorevolmente sull opera approvando, con le delibere qui impugnate, il progetto preliminare.
Ne consegue che l iter procedurale di approvazione di ciascuna fase progettuale si è comunque compiuto da parte dell ente divenuto poi istituzionalmente competente al riguardo.
4. Con il secondo motivo del ricorso n. 1060/2002, si deduce violazione delle garanzie partecipative di cui all art. 7 della Legge n. 241 del
La doglianza non può essere condivisa.
Come osservato in precedenza, dal progetto preliminare approvato dalla Provincia non scaturisce la dichiarazione di pubblica utilità dell opera. Solo tale effetto giuridico avrebbe imposto il rispetto delle garanzie partecipative finalizzate a garantire lo svolgimento del giusto procedimento prima della conclusione dello stesso.
Sul punto la giurisprudenza, a partire dalla decisione dell Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15.9.1999 n. 14, è ormai consolidata nel ritenere che la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall art. 7 della Legge n. 241 del 1990 non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un opera pubblica, atteso che tale comunicazione occorre solo nel caso in cui sia stato approvato il progetto definitivo delle opere pubbliche, alla quale è riconnessa per implicito anche la dichiarazione di pubblica utilità.
Ciò non esclude, sempre come osservato in precedenza, che l individuazione dei soggetti proprietari dei beni interessati dai lavori possa emergere già da questa fase progettuale, ma tale circostanza determina solo l obbligo di notificare agli stessi, ex art. 2 del R.r. n. 642 del 1907, il provvedimento conclusivo ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso (qualora sussista un concreto interesse al riguardo).
Occorre in ogni caso osservare sul punto che, come ammettono gli stessi ricorrenti, l allora proprietaria Immobiliare San Michele intervenne comunque nel procedimento amministrativo presentando una osservazione in data 29.4.1998, con ciò dimostrando una conoscenza acquisita aliunde del procedimento stesso.
Priva di pregio risulta inoltre l ulteriore doglianza secondo cui l osservazione comunque presentata dalla stessa Immobiliare in data 29.4.1998 non sarebbe stata presa in considerazione al momento di approvazione della predetta variante avvenuta lo stesso giorno.
Il Collegio osserva, al riguardo, che l esigenza di garantire il contraddittorio con i proprietari dei beni interessati dai lavori emerge solo prima dell approvazione del progetto definitivo, proprio perché è da questo che sorge la dichiarazione di pubblica utilità per effetto del consolidamento delle scelte progettuali che saranno poi sviluppate, in dettaglio, con il progetto esecutivo senza che possano essere ulteriormente modificate nella loro sostanza.
5. Per le stesse ragioni deve ritenersi infondato anche l ultimo motivo del ricorso n. 1060/2002, con cui si deduce eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché non sarebbe stata adeguatamente valutata una possibile alternativa di tracciato proposta dai ricorrenti, comportante vantaggi reciproci per gli stessi e la stazione appaltante.
6. Conclusivamente il predetto ricorso n. 1060/2002 deve essere respinto.
7. La trattazione prosegue con l esame del ricorso n. 587/2002, rivolto sostanzialmente contro gli atti di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo.
8. È necessario esaminare preliminarmente le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Provincia di Mantova.
8.1. L Amministrazione eccepisce, in primo luogo, l irricevibilità del ricorso rivolto contro la delibera n. 63 del 7.3.2002 poiché proposto oltre il termine decadenziale decorrente dalla relativa pubblicazione sull albo pretorio della stazione appaltante.
L eccezione è infondata e, al riguardo, è sufficiente richiamare quanto osservato al precedente punto
8.2. Parimenti infondata deve ritenersi l eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti presupposti (delibere di Consiglio provinciale nn. 25/97 e 29/98), poiché, come si è visto, tale impugnazione è stata invece tempestivamente proposta.
8.3. Analogamente non può essere condivisa l ulteriore eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione dell avviso di convocazione del 16.5.2002 per la redazione dello stato di consistenza e dei relativi verbali. Anche in questo caso è sufficiente richiamare quanto già osservato al precedente punto 2.4.
9. Nel merito il ricorso n. 587/2002 è infondato.
10. Con il primo motivo si deduce violazione delle garanzie partecipative di cui alla Legge n. 241 del 1990, poiché il progetto definitivo dei lavori risulta essere stato approvato dalla Provincia di Mantova, mentre la fase progettuale, e i relativi rapporti con i proprietari dei terreni interessati, sarebbero stati gestiti dall Anas ormai priva di competenze nella materia di cui trattasi ai sensi dell art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
Osserva il Collegio, al riguardo, aderendo alla giurisprudenza prevalente, che la comunicazione di avvio del procedimento (e, in generale, l osservanza di tutte le garanzie partecipative), ha natura sostanziale e non meramente formale, la cui omissione assume rilievo solo nell ipotesi in cui all interessato sia concretamente impedito di introdurre, nel procedimento amministrativo, le proprie ragioni capaci di incidere sul contenuto della decisione amministrativa finale.
Nel caso in esame i ricorrenti si dolgono del fatto che, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell Anas e proposto alla stessa le relative osservazioni, il procedimento di approvazione del progetto definitivo si sia concluso con deliberazione della Giunta provinciale di Mantova, ossia con decisione finale di un ente diverso rispetto a quello che aveva gestito i rapporti partecipativi con gli stessi ricorrenti.
Seguendo l ottica sostanzialistica di cui sopra, il Collegio osserva che tale circostanza non ha comunque impedito di introdurre, nel procedimento amministrativo, la necessaria dialettica partecipativa, in quanto
Non emergeva, pertanto, alcuna esigenza di rinnovare la comunicazione di avvio al momento di trasferimento delle funzioni alla Provincia e prima che questa approvasse il progetto definitivo, in quanto il contraddittorio si era comunque instaurato e nulla avrebbero potuto aggiungere i ricorrenti che già non fosse entrato nel patrimonio conoscitivo e istruttorio in vista della fase decisionale.
11. Per tali ragioni deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché la reiezione delle osservazioni presentate dai ricorrenti sarebbe stata adottata dall Anas (priva di competenze per i motivi sub 10), mentre
Nella delibera n. 63 del 2002,
12. Con il terzo motivo viene dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché non sarebbe stata adeguatamente valutata una possibile alternativa di tracciato proposta dai ricorrenti, comportante vantaggi reciproci per i ricorrenti stessi e la stazione appaltante.
La doglianza non può essere condivisa.
Occorre premettere che la possibilità di proporre osservazioni, nel corso del procedimento, che l amministrazione è tenuta a valutare, non significa che la stessa debba anche adeguarvisi predissequamente.
La reiezione delle osservazioni, in questo caso rivolte all individuazione di tracciati stradali alternativi, rientra nella discrezionalità amministrativa che può essere sindacata dal giudice solo in presenza di evidenti errori, contraddizioni, illogicità o travisamento di fatti, ossia quando emergano in maniera palese le figure sintomatiche dell eccesso di potere.
L Amministrazione ha spiegato che la necessità di abbandonare la precedente progettazione in trincea e la realizzazione dei sottopassi si era resa necessaria per la presenza di una falda acquifera a quota elevata e a seguito della decisione dell Autorità di bacino del Po di classificare la città di Mantova come zona ad elevato rischio di alluvioni.
Lo spostamento del tracciato si era invece reso necessario in vista dell ampliamento dei laboratori dell Istituto professionale L.Da Vinci.
In assenza di più puntuali doglianze, quanto sopra deve ritenersi pertanto sufficiente, a giudizio del Collegio, per escludere la sussistenza del vizio dedotto.
13. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione del D.p.r. 12.4.1996 nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, in quanto il progetto definitivo sarebbe stato approvato sulla base di una dichiarazione di compatibilità ambientale (Decreto regionale 28.3.2000 n. F/7739) recante ampie prescrizioni e riserve di successivo approfondimento, da considerarsi, pertanto, privo di effettivi riscontri di compatibilità sull opera in progetto.
Osserva il Collegio che il decreto regionale sopra indicato contiene effettivamente, al punto 1 del dispositivo, una serie di condizioni/prescrizioni volte allo sviluppo e all approfondimento di elementi finalizzati al miglior inserimento paesaggistico del tracciato. Lo stesso decreto, al successivo punto 2 del dispositivo, stabilisce che tali approfondimenti (da svolgersi attraverso la redazione di un adeguato studio), nonché le eventuali modifiche progettuali conseguenti, avrebbero dovuto essere sviluppati nel corso del successivo iter autorizzativo del progetto, con deposito dei relativi elaborati presso il Servizio sviluppo sostenibile del territorio della Direzione urbanistica della Giunta regionale per la relativa verifica.
Contrariamente a quanto asserito in ricorso (pag. 9), dagli atti emerge che tale prescrizione venne puntualmente adempiuta, con ulteriore valutazione, da parte della Struttura sopra indicata, conclusasi con nota Z1.2001.002518 del 15.5.2001, recepita dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6310 dell 1.10.2001.
La valutazione del progetto, sotto il profilo ambientale, si è pertanto conclusa compiutamente e favorevolmente, con la residua prescrizione (del tutto compatibile) che la definizione tipologica e localizzativa delle barriere antirumore e fonoassorbenti lungo il tracciato dell asse interurbano avvenisse in accordo con l Amministrazione comunale.
La censura in esame non può quindi essere condivisa, poiché la valutazione di compatibilità ambientale è stata svolta con tutti gli approfondimenti del caso prima dell approvazione del progetto definitivo avvenuta con delibera di Giunta provinciale n. 63 del 7.3.2002.
14. Con l ultimo motivo del ricorso qui in esame si deduce eccesso di potere per carenza di motivazione e incompletezza istruttoria, poiché non sarebbe stato acquisito il parere del Comando militare per la parte di sedime stradale ricadente in area di rispetto della Caserma S. Martino del Carso.
Tale doglianza deve ritenersi inammissibile così come eccepito dalla Provincia di Mantova.
Osserva il Collegio, al riguardo, che i ricorrenti non evidenziano alcun interesse, ancorché meramente strumentale, alla valorizzazione del vizio in esame poiché riferito all ambito di competenza propria dell Autorità militare.
15. Stante l infondatezza del ricorso n. 587/2002 non sussiste alcun vizio di legittimità derivata nei confronti degli atti successivi del procedimento indicati in epigrafe che trovano fondamento nei provvedimenti di approvazione del progetto dell opera.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della Provincia di Mantova nella misura di Euro 2.375 (duemilatrecentosettantacinque), a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA e CPA. Nulla a favore dell Anas stante la costituzione meramente formale.
P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Spese a carico dei ricorrenti liquidate come in motivazione.
La presente sentenza è depositata presso