lavoroprevidenza

mercoledì 18 luglio 2007

PERMESSO DI SOGGIORNO E MEZZI DI SUSSISTENZA. T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22 ottobre 2005, n. 3264

Speciale Lavoro&Immigrazione curato dal Vice-direttore di LavoroPrevidenza.com Prof.ssa Avv. Rocchina Staiano

In materia di permesso di soggiorno l art. 4, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, da leggersi in correlazione con il successivo art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, prevede che lo straniero sia tenuto a dimostrare solo la disponibilità di "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno", senza che questi, quindi, possano essere necessariamente vincolati alla percezione di un determinato livello di reddito, almeno per quel che riguarda il permesso di soggiorno rilasciato per motivo di lavoro subordinato o per attesa occupazione, come nel caso di specie


T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22 ottobre 2005, n. 3264


Permesso di soggiorno e mezzi di sussistenza


dell Avv. Rocchina Staiano.



Svolgimento del processo. - Ritenuto, in fatto, che la ricorrente DRAGUTINOVIC Milka, cittadina iugoslava, titolare di permesso di soggiorno, il 28 dicembre 2001 chiedeva il rinnovo del predetto permesso per attesa occupazione con iscrizione dei figli minori. Il Questore della Provincia di Torino, con provvedimento del 30 settembre 2004, prot. n. 630, rigettava l istanza sul rilievo che la Dragutinovic "titolare di permesso di soggiorno dal 18.2.1987, dagli atti d ufficio non risulta aver documentato alcun reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita sin dal dicembre 1995 anno in cui si è iscritta alle liste di collocamento di questo Comune, e che pertanto risulta inserita nei progetti di sostegno ai disoccupati promossi dal Comune di Torino, così come previsto dalla L.R. n. 55/84 (...) ed aver percepito per l anno 2002 un compenso totale di Euro 5.238,89, e per il periodo gennaio/febbraio 2003 euro 872,07, insufficiente per il sostentamento del proprio nucleo familiare, costituito da sette persone, per il quale è previsto un reddito minimo di 14.001,00 euro". Nella motivazione dell atto impugnato si rileva altresì che la ricorrente avrebbe pienamente fruito anche del periodo di tempo previsto dall art. 22, comma 9 (rectius comma 11, a seguito della sostituzione dell art. 22, avvenuta con l art. 18 della Legge n. 189 del 2002) del D.Lgs. n. 286 del 1998, nell ipotesi di perdita del posto di lavoro, per l iscrizione alle liste di collocamento e per la ricerca di una nuova occupazione. Ragione per la quale la straniera non potrebbe conseguire un permesso nemmeno a tale titolo;


che, avverso tale provvedimento di rifiuto del rinnovo, e a sostegno dell asserita illegittimità, la ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:


1 Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 5, commi 4 e 5, e 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla Legge n. 189 del 2002 - Violazione dell art. 3 Legge n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti - Erroneità della motivazione - Difetto di istruttoria - Violazione di norme interne - Carenza di motivazione anche in punto di interesse pubblico.


Si censura il provvedimento nel punto in cui ritiene insufficiente il reddito della ricorrente; considera illegittima la indicazione di una soglia minima di reddito, in relazione anche al numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto tale soglia, prevista in ipotesi specifiche dalle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998 e del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394 del 1999, non è normativamente prefissata nel caso di rinnovo del permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione.


Inoltre l impiego svolto presso i cantieri di lavoro del Comune di Torino deve essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato. Pertanto è erronea l applicazione dell art. 22 del testo unico, che si riferisce a ipotesi in cui lo straniero abbia perso l occupazione.


2° Violazione di legge in relazione all art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nonché agli artt. 3 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed all art. 8 della C.E.D.U. - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.



Motivi della decisione. - Rilevato, in diritto, in via preliminare, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui viene impugnato "l invito a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento presso il posto di polizia di frontiera per il volontario esodo dal territorio nazionale, con l avvertenza che, in caso di mancata presentazione, si procederà nei suoi confronti mediante espulsione dal territorio nazionale", atteso che ai sensi dell art. 13, comma 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, come sostituito prima dall art. 12 della Legge n. 189 del 2002, e poi dall art. 1 del D.L. n. 241 del 2004, convertito nella Legge n. 271 del 2004, la giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione appartiene al giudice ordinario.


Considerato che, con riguardo all impugnato provvedimento di rigetto dell istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, è fondato il primo motivo e pertanto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. In effetti, come deciso da questa Sezione in altre occasioni (sez. II, 30 settembre 2004, n. 3894), dalla disciplina normativa in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione non è in alcun modo ricavabile - contrariamente a quanto emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato - alcuna norma che imponga che lo straniero debba attestare, ai fini della dimostrazione di sufficienti mezzi di sostentamento, la percezione di un reddito da lavoro nei limiti e per gli importi presi in considerazione nell impugnato provvedimento. Infatti, l art. 4, comma 3°, D.Lgs. n. 286 del 1998 cit., da Leggersi in correlazione con il successivo art. 5, comma 5°, D.Lgs. cit., prevede che lo straniero sia tenuto a dimostrare solo la disponibilità di "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno", senza che questi, quindi, possano essere necessariamente vincolati alla percezione di un determinato livello di reddito, almeno per quel che riguarda il permesso di soggiorno rilasciato per motivo di lavoro subordinato o per attesa occupazione, come nel caso di specie.


Ritenuto, in definitiva, che il Questore della Provincia di Torino ha adottato un provvedimento lacunoso nella motivazione, e che, quindi, il ricorso deve essere accolto e che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.



P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione, pronunciandosi ai sensi dell art. 9, 1 comma, della Legge n. 205 del 2000, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. 630/2004, del 30 settembre 2004.


Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.










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