Ai sensi dell art. 4, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - non ostano al rilascio del permesso di soggiorno ed al suo rinnovo le più lievi ipotesi criminose di cui all art. 380 c.p.p.; né assume rilievo il fatto che il reato commesso dal ricorrente costituisca, invece, elemento ostativo alla regolarizzazione, come si osserva nella motivazione dell atto impugnato, in quanto l istanza presentata dal ricorrente aveva ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno e non, invece, la regolarizzazione.
T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 30/04/2005, n.1325 –
Aver commesso reato è elemento non essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno?
di Avv. Italo Meoli.
Svolgimento del processo e motivi della decisione. - Rilevato che il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Novara ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. SN0390813, rilasciato dalla Questura di Novara in data 16.07.2003, regolarizzazione "Verificato che lo stesso con il nome di EL GTAY Abderrahim nato in Marocco in data 23.01.1981 è stato condannato dal Tribunale di Novara in data 09.02.2004 alla pena di mesi otto (8) di reclusione per il reato di lesioni personali e resistenza ad un pubblico ufficiale (fatto commesso in Novara in data 12.04.2004). Atteso che la normativa vigente non consente la regolarizzazione di stranieri che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 c.p.p.".
Ritenuta la fondatezza del primo motivo, - Violazione dell art. 4 della Legge n. 286 del 1998 - con il quale il ricorrente deduce la detta violazione, dell art. 4 del D.Lgs. n. 286 del
Ritenuto, per quanto premesso, che il ricorso sia fondato e debba, quindi, essere accolto; ciò comporta assorbimento delle altre due censure dedotte.
Ravvisati giusti motivi per disporre comunque la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P. Q. M. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciandosi ai sensi dell art. 9, 1 comma, della Legge n. 205 del 2000, accoglie il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.