Anche la condanna non definitiva, per uno dei reati indicati dall art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., costituisce condizione ostativa, ai sensi dell art. 4, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 19/11/2005, n.3735 – Condanna non definitiva e permesso di soggiorno di Avv. Rocchina Staiano.
Svolgimento del processo. - Ritenuto, in fatto, che SALKANOVIC Alessandro, cittadino bosniaco, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in data 24 marzo
Con il ricorso in esame è stato chiesto l annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto, per i seguenti motivi:
1 - Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla normativa in materia di regolarizzazione e di rilascio del permesso di soggiorno. Violazione dei principi generali in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di condanne ostative.
Si sostiene la violazione dell art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 perché le sentenze di condanna, poste a base del diniego, non sono passate in giudicato mentre la norma citata presupporrebbe la irrevocabilità della condanna per uno dei reati indicati.
2° - Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla normativa in materia di regolarizzazione di cittadini extracomunitari. Carenza di istruttoria sulle condizioni personali e familiari del ricorrente e mancato rispetto dell art. 28, primo comma, lettera d), del D.Lgs. n. 286 del 1998, e in generale sulle disposizioni relative al diritto all unità familiare e tutela dei minori contenute nel titolo IV del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Sostiene il ricorrente il difetto di istruttoria da parte della Questura poichè la sua situazione familiare e l integrazione sociale raggiunta non giustificano il diniego ed anzi costituirebbero i presupposti per l applicazione delle norme rubricate e in particolare dell art. 30, primo comma, lettera d), del D.Lgs. n. 286 del 1998, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo
Motivi della decisione. - Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato, poiché:
- quanto al primo motivo, l art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) non richiede che la sentenza di condanna sia passata in giudicato e quindi sia irrevocabile. Ciò non appare una mera trascuratezza linguistica, poiché in altre occasioni il legislatore ha espressamente qualificato la sentenza di condanna, richiedendo il suo passaggio in giudicato: l art. 7 del D.L. n. 416 del 1989, convertito nella Legge n. 39 del
- quanto al secondo motivo di ricorso, le considerazioni esposte dal ricorrente sono irrilevanti, nel senso che non sono pertinenti al motivo su cui è fondato il provvedimento di diniego del rinnovo (cioè le precedenti condanne). Non risulta poi che tali circostanze, attinenti alla situazione familiare e sociale del ricorrente, siano state portate a conoscenza della Questura. Eventualmente potranno costituire oggetto di una istanza di riesame, in sede di autotutela, del diniego ma non inficiano il provvedimento oggetto del presente giudizio.
Ritenuto che il ricorso, in definitiva, è infondato e deve essere rigettato e che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M. - Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione, pronunciandosi ai sensi dell art. 9, 1 comma, della Legge n. 205 del 2000, respinge il ricorso in epigrafe;
compensa tra le parti le spese del giudizio,
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.