PRIVACY E PUBBLICO IMPIEGO: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE
Dati sanitari dei lavoratori pubblici più protetti; raccolta delle impronte digitali per l’accesso al luogo di lavoro solo in casi eccezionali; su Internet, come su documenti cartacei, solo dati indispensabili. La tutela della riservatezza può essere garantita senza venire meno al principio di trasparenza della pubblica amministrazione.
Sono alcune delle misure e degli accorgimenti che il Garante ha individuato in un quadro unitario con l’adozione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”. Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e di cui è stato relatore
Le “Linee guida” (consultabili sul sito www.garanteprivacy.it ) seguono quelle già adottate di recente per i lavoratori privati.
Questi in sintesi alcuni dei punti principali del provvedimento:
Assenze per malattia, certificati e visite mediche
In caso di assenza per malattia all’amministrazione vanno consegnati certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione dell’inizio e della durata dell’infermità. Se il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi, l’ufficio deve astenersi dall’utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche. Particolari cautele devono essere adottate dall’ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all’Inail, abilitazioni al porto d’armi e alla guida.
Diffusione dei dati in Internet
Le amministrazioni devono assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete e garantire il “diritto all’oblio”, cioè una tutela dinamica della riservatezza delle persone (trascorso un certo periodo dalla pubblicazione è opportuno spostare i nominativi in un parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni). Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti (elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di ammessi alle prove scritte o orali, no a recapiti telefonici, codice fiscale ecc.) E’ sempre vietata la diffusione di informazioni sulla salute del lavoratore o dei familiari interessati.
Dati biometrici dei lavoratori pubblici
Anche nell’ambito del pubblico impiego non è consentito un uso generalizzato dei dati biometrici dei dipendenti (impronte digitali, iride) per controllare le presenze o gli accessi sul luogo di lavoro. Il Garante può autorizzare l’attivazione di tali sistemi di rilevazione solo in presenza di particolari esigenze (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo, conservazione di oggetti di particolare valore) e con precise garanzie (verifica preliminare dell’Autorità, no ad archivi centralizzati, codice cifrato dell’impronta memorizzato solo nel badge del dipendente).
Comunicazioni tra amministrazione e lavoratore
Per prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di persone non autorizzate, l’amministrazione deve adottare forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate: inoltrando le note in busta chiusa, inviandole all’e-mail personale o invitandolo a ritirare personalmente la documentazione.
Roma, 10 luglio 2007