Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del lavoratore, il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), che costituisce una valutazione superiore di sintesi dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti - quali
Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione VI nella sentenza 18 aprile 2007 n. 1769, aderendo ad un indirizzo orami consolidato in materia (C.d.S. sez. IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292).
La vicenda ha visto implicato un dipendente del Ministero dell’Interno, che vistosi negare la concessione dell’equo indennizzo relativamente ad una parte dell’infermità subita, in quanto il C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole del C.M.O., ha negato la dipendenza da fatti di servizio per tale infermità, ha proposto ricorso al TAR, e uscitone soccombente, ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Il Collegio ha affermato che in base all’ordinamento vigente, con riguardo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, i pareri riportati da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, resi all’amministrazione decidente, non sono pari ordinati in quanto vige in capo al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio superiore conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O.
Pertanto, continua l’Alto Consesso, l’amministrazione deve solo verificare se le valutazioni espresse dal C.P.P.O. hanno tenuto conto dei pareri degli altri organi e se questi, in caso di disaccordo, li abbia motivatamente confutati, esprimendosi solo se risulta che taluni elementi non sono stati vagliati dal Comitato, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante.
Nella fattispecie in esame, pertanto, per il Consiglio di Stato, il provvedimento di diniego di concessione dell’equo indennizzo adottato dall’Amministrazione che si è conformata al parere negativo reso dal C.P.P.O., pur in presenza di un parere favorevole fornito dal C.M.O., confutato dal Comitato con adeguate e circostanziate motivazioni, deve ritenersi del tutto legittimo.
Gesuele Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1769/2007 Reg.Dec. N. 5766 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5766/02, proposto da:
ERRIGO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Zoccali, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Spinoso in Roma, via delle Milizie, n. 1;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 6 febbraio 2002, n. 59;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
vista la memoria prodotta dall’appellato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 27 febbraio 2007 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato C. Colelli per l’appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso proposto dal signor Francesco Errigo avverso il decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno in data 26 settembre 1994, avente a oggetto il diniego della concessione dell’equo indennizzo relativamente all’infermità “cardiopatia ischemica in portatore di by-pass aorto coronarico” e “ipertensione arteriosa in buon compenso”.
La sentenza viene appellata dal signor Errigo per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 novembre 1987, n. 472.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
2. Il ricorrente, capo squadra dei Vigili del fuoco, pretende l’equo indennizzo a causa delle dette infermità.
Il primo giudice ha affermato che:
a) l’amministrazione, dopo l’entrata in vigore dell’art. 5-bis del d.l. n. 287/1987, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 472/1987, può, uniformandosi al parere reso dal C.P.P.O., giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell’ambito della sequenza procedimentale volta all’accertamento del diritto alla concessione dell’equo indennizzo;
b) il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato con il richiamo alle argomentazioni esposte dal C.P.P.O.;
c) l’amministrazione non deve indicare le ragioni per cui ritiene di attenersi al parere di organi consultivi che si sono pronunciati per ultimi anziché ad altro precedente parere di segno opposto;
d) il parere reso dal C.P.P.O. è completo ed esaustivo, avendo tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie.
Il ricorrente sostiene che:
a) l’amministrazione non potrebbe considerare prevalente un parere (quale quello del C.P.P.O.) che nega la dipendenza da causa di servizio riconosciuta da un giudizio medico definitivo;
b) l’amministrazione avrebbe dovuto indicare i motivi per cui si è uniformata al parere reso dal C.P.P.O. e non agli altri;
c) il parere del C.P.P.O. sarebbe stato erroneo e, comunque, si sarebbero dovute svolgere indagini di fatto specifiche con riguardo al tipo di infermità, all’ambiente lavorativo e alla sua connessione con l’insorgere della malattia.
3. Il ricorso in appello è infondato.
L ordinamento, con riguardo all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, non mette a disposizione dell amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla C.M.O.. Così che il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l organo in questione, nell esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate. Con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non potere aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (questo Consiglio: sez. IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953; sez. VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292).
Nella specie l’amministrazione si è conformata al parere reso dal C.P.P.O., il quale deve considerarsi adeguatamente circostanziato e motivato. E il C.P.P.O., nelle premesse del proprio parere, si è espressamente riferito al parere reso dalla C.M.O.. Va ritenuto, quindi, che il C.P.P.O., visto il parere contrario della C.M.O., lo abbia nella sostanza confutato.
Quanto alla supposta necessità del previo svolgimento, da parte dell’amministrazione, di indagini di fatto specifiche sul tipo di infermità, sull’ambiente lavorativo e sulla sua connessione con l’insorgere della malattia, essa non sussiste una volta che le infermità sono state considerate conseguenti a fattori endogeni del ricorrente. E si tratta di giudizio da ritenere esente dalle censure dedotte, in quanto, rientrando nella discrezionalità tecnica, può essere sindacato solo per illogicità e contraddittorietà (nella specie non rinvenibili).
4. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giovanni Ruoppolo presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giuseppe Romeo consigliere
Luciano Barra Caracciolo consigliere
Lanfranco Balucani consigliere
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
CARMINE VOLPE MARIA RITA OLIVA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....18/04/2007
(Art.
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria