Per gli impiegati statali, è illegittima la sanzione disciplinare, quando non vi è stato il rispetto del termine minimo dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di disciplina, come prevede l’art. 20, 2° comma, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
Così ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 13 marzo 2007, n. 1232.
La vicenda ha visto coinvolto un Ispettore di P.S. a cui veniva irrogata, da parte del Capo della Polizia, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio in relazione ad un comportamento in servizio addebitato allo stesso e ritenuto atto ad evidenziare mancanza del senso dell’onore e del senso morale, da considerarsi doti basilari ed imprescindibili per gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.
L’interessato ha ricorso al TAR, adducendo tra i motivi di doglianza, l’illegittimità del procedimento disciplinare per violazione della norma citata; accolto il ricorso, ha proposto appello il Ministero dell’Interno.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel corso del giudizio, che si è concluso con il respingimento dell’appello, ha fatto rilevare che il termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina è ritenuto, per conforme giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI, n. 793 del 28.05.1997) essere posto a garanzia dei diritti di difesa dell’inquisito, il quale “deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell’inchiesta che, con l’avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell’interessato”.
Il temine in argomento è tassativo e non può essere nemmeno ridotto senza incorrere in una violazione irrimediabile del diritto di difesa (TAR Veneto, Sez. I 10 giugno 2004 n. 2022; nella specie è stato ritenuto illegittimo il comportamento dell’amministrazione che aveva concesso inspiegabilmente, un termine di otto giorni e dunque inferiore a quello minimo previsto dalla norma anzidetta).
Conclude, dunque, il Collegio che la violazione della predetta regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell’incolpato in contraddittorio con l’Amministrazione, determina l’illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare.
Gesuele Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1232/2007 Reg.Dec. N. 7459 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
VENTURINO Giuliano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Franco Massa e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso l’ultimo in Roma, piazzale Clodio, n. 12;
per l annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio di VENTURINO Giuliano;
Viste le memorie prodotte dalla parte intimata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 23 gennaio 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Maddalo e l’ avv.to Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con decreto in data 02.11.2001 il Capo della Polizia irrogava nei confronti dell’ Ispettore della Polizia di Stato VENTURINO Giuliano la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per la fattispecie prevista dall’art. 7, n. 1, del d.P.R. 25.10.1981, n.
Avverso detto provvedimento il VENTURINO insorgeva avanti al T.A.R. Liguria deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito con la sentenza di estremi indicati in epigrafe accoglieva il ricorso riscontrando, in particolare, plurime violazione delle regole che presiedono la svolgimento dell’azione disciplinare che possono così riassumersi:
- la fase istruttoria non si è conclusa nel termine di sessanta giorni previsto dall’ art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 e non risulta, inoltre, motivata la proroga di 15 giorni per il suo completamento;
- in violazione di quanto stabilito dal menzionato art. 19 il Consiglio di Disciplina non è stato convocato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione finale;
- sono stati violati i diritti di difesa dell’inquisito avanti alla Commissione di Disciplina essendo pervenuta la convocazione solo sei giorni prima della data fissata per l’audizione;
- è stato altresì violato il termine generale di 90 giorni stabilito dall’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 che deve intercorrere fra i singoli atti in cui si articola il procedimento disciplinare.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha contraddetto alla conclusioni del giudice di primo cure concludendo per l’annullamento della decisione impugnata.
Il sig. VENTURINO, costituitosi in giudizio, si è opposto in memoria ai motivi di appello ed a chiesto al conferma della sentenza del T.A.R.
All’udienza del 23 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’appello è infondato.
Nell’arco dei motivi con i quali il VENTURINO ha censurato l’inosservanza, sotto plurimi, profili delle regole poste a garanzia dell’inquisito da osservarsi in sede del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, vizia con carattere assorbente la misura sanzionatoria irrogata la dedotta violazione dell’art. 20, comma secondo, dal d.P.R. n. 737/1981.
La disposizione da ultimo citata, con riguardo ai procedimenti di fronte al Consiglio Centrale o Provinciale di disciplina, stabilisce che, terminata la prima riunione, il segretario del collegio dà “notifica per iscritto all’ inquisito che dovrà presentarsi al Consiglio di Disciplina nel giorno e nell’ora fissati, avvertendo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore”.
La disposizione su riportata prevede un termine dilatorio di 10 giorni che deve intercorrere fra l’ acquisita conoscenza della convocazione e la data fissata per la trattazione orale avanti al Consiglio di Disciplina.
Come posto in rilievo dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 793 del 28.05.1997) si tratta di termine posto a garanzia dei diritti di difesa dell’ inquisito. Quest’ ultimo deve disporre di un lasso temporale congruo e non comprimibile per potere approntare la difesa finale sulla base di tutte le risultanze dell’inchiesta che, con l’avviso di convocazione, sono contestualmente rese disponibili per la cognizione dell’ interessato.
Dagli atti esibiti risulta che il VENTURINO ha conosciuto con carattere di effettività il 10.08.2001 la convocazione avanti al consiglio di disciplina fissata per la data del 17.08.2001 (doc. n. 19 del deposito del Ministero istante). Non ha potuto quindi fruire dello spazio temporale di dieci giorni per le difese finali, circostanza fatta rilevare avanti al Consiglio di Disciplina che però non si è pronunziato sul punto, né ha ritenuto di disporre la rimessione in termini dell’ incolpato.
L’ Amministrazione oppone di aver dato avviso al VENTURINO della convocazione a mezzo di telegramma (che peraltro non è lo strumento di comunicazione a mezzo notifica previsto dall’ art. 20 del d.P.R. n. 731/1981) e con notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; tuttavia nessun elemento documentale è stato esibito a sostegno di detti adempimenti, né ad essi è fatto riferimento nel verbale del Consiglio di Disciplina del 17.08.2001 onde disattendere l’eccezione sollevata dall’appellato sulla mancata osservanza del termine di cui al richiamato art. 20, secondo comma.
La violazione della regola procedimentale, posta a garanzia dei diritti di difesa dell’ incolpato in contraddittorio con l’ Amministrazione, determina quindi l’illegittimità del provvedimento finale di irrogazione della sanzione disciplinare
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di appello.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007, con l intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Sabino Luce Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere Est.
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...13/03/2007
(Art.
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria