lavoroprevidenza

lunedì 18 giugno 2007

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI, NELLE IMPRESE O NELLE UNITÀ PRODUTTIVE

d.lgs. n 25/07 pubblicato sulla G.U. del 21 marzo 2007 con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Direzione Scientifica di LavoroPrevidenza.com


d.lgs. n 25/07 pubblicato sulla G.U. del 21 marzo 2007, concernente l’attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all informazione e alla consultazione dei lavoratori, nelle imprese o nelle unità produttive.


Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2007 il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.25 concernente l’attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all informazione e alla consultazione dei lavoratori, nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.

Il provvedimento, che si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori,  prevede l’obbligo di informazione e consultazione – le cui modalità  saranno previste dai contratti  collettivi  di  lavoro – per i lavoratori e i loro rappresentanti,  nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi, contemperando gli interessi dell impresa con quelli dei lavoratori, con la collaborazione dei rappresentanti sindacali.
L informazione, che dovrà avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate, allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione, insieme alla consultazione ,  avrà ad oggetto l andamento dell attività  dell impresa, nonché la sua situazione economica e strutturale con il prevedibile andamento e l’eventuale rischio occupazionale e comunque qualsiasi decisione che sia suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti dell organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Per i rappresentanti sindacali e professionisti, che assistendo i lavoratori vengono a conoscenza di informazioni riservate nell’interesse dell’impresa, vige il divieto di divulgazione che permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino.
Il decreto legislativo prevede, altresì, la costituzione da parte dei contratti collettivi di una commissione di conciliazione, per le contestazioni concernenti le informazioni, in ordine all’eventuale natura riservata delle stesse ed all’eventuale difficoltà o danno dell’impresa interessata che potrebbe derivarne dalla divulgazione delle stesse.
Gesuele Bellini












DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.25



Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all informazione e alla consultazione dei lavoratori.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
  Visto   il  decreto  legislativo  2 aprile  2002,  n.  74,  recante
attuazione  della  direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre
1994,  relativa all istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una  procedura  per  l informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista   la  direttiva  2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell 11  marzo  2002,  che  istituisce un quadro generale
relativo all informazione e alla consultazione dei lavoratori;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l adempimento  di  obblighi  derivanti  dall appartenenza dell Italia
alle Comunita  europee. Legge comunitaria 2004, che delega il Governo
ad   adottare  uno  o  piu   decreti  legislativi  recanti  le  norme
occorrenti  per  dare  attuazione  alla  citata  direttiva 2002/14/CE
compresa nell elenco di cui all allegato B alla medesima legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 30 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e degli affari regionali;
 
                                Emana
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
 
                               Oggetto
 
  1. Il  presente decreto legislativo individua il quadro generale in
materia   di  diritto  all informazione  ed  alla  consultazione  dei
lavoratori nelle imprese o nelle unita  produttive situate in Italia.
  2.  Le modalita  di informazione e consultazione sono stabilite dal
contratto  collettivo  di  lavoro  in modo tale da garantire comunque
l efficacia  dell iniziativa,  attraverso  il  contemperamento  degli
interessi  dell impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione
tra  datore  di  lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto
dei reciproci diritti ed obblighi.

                               Art. 2.
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) «imprese»:  le  imprese pubbliche e private situate in Italia,
che esercitino una attivita  economica, anche non a fine di lucro;
    b) «datore  di  lavoro»:  la  persona,  fisica  o  giuridica, che
esercita  un attivita   economica  organizzata  in  forma di impresa,
anche  non  a fine di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti
collettivi di lavoro;
    c) «lavoratore»:  chiunque  si  obblighi  mediante retribuzione a
collaborare  nell impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale
o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore;
    d) «rappresentanti   dei   lavoratori»:   i   rappresentanti  dei
lavoratori  ai  sensi  della normativa vigente, nonche  degli accordi
interconfederali  20 dicembre  1993  e  27 luglio  1994, e successive
modificazioni, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora
i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
    e) «informazione»:  ogni trasmissione di dati da parte del datore
di   lavoro   ai  rappresentanti  dei  lavoratori,  finalizzata  alla
conoscenza  ed  all esame  di  questioni  attinenti alla attivita  di
impresa;
    f) «consultazione»:  ogni forma di confronto, scambio di opinioni
e  dialogo  tra  rappresentanti  dei lavoratori e datore di lavoro su
questioni attinenti alla attivita  di impresa;
    g) «contratto  collettivo»:  il  contratto  collettivo  di lavoro
stipulato    tra    le    organizzazioni    datoriali   e   sindacali
comparativamente piu  rappresentative sul piano nazionale.

                               Art. 3.
 
                        Campo di applicazione
 
  1.  Il  presente  decreto legislativo si applica a tutte le imprese
che impiegano almeno 50 lavoratori.
  2.  La soglia numerica occupazionale e  definita nel rispetto delle
norme  di  legge  e  si  basa  sul numero medio ponderato mensile dei
lavoratori  subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori
occupati  con  contratto  a tempo determinato sono computabili ove il
contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro
pubblici o privati che svolgono attivita  di carattere stagionale, il
periodo  di  nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si
calcola   sulla   base   delle   corrispondenti  giornate  lavorative
effettivamente prestate, anche non continuative.
  3.   Il  presente  decreto  legislativo  non  pregiudica  eventuali
procedure  specifiche  di informazione e consultazione gia  esistenti
nel  diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo  applicabili  ai  datori di lavoro che
perseguono   direttamente   e   principalmente   fini   politici,  di
organizzazione  professionale,  confessionali,  benefici,  educativi,
scientifici o artistici, nonche  fini d informazione o espressione di
opinioni.
 
 
                               Art. 4.
 
          Modalita  dell informazione e della consultazione
 
  1.  Nel  rispetto  dei  principi  enunciati  all articolo 1,  ferme
restando  le  eventuali  prassi  piu   favorevoli per i lavoratori, i
contratti  collettivi  definiscono  le  sedi, i tempi, i soggetti, le
modalita   ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione
riconosciuti ai lavoratori.
  2.  Sono  fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di
sottoscrizione del presente decreto legislativo.
  3. L informazione e la consultazione riguardano:
    a) l andamento   recente   e  quello  prevedibile  dell attivita 
dell impresa, nonche  la sua situazione economica;
    b) la   situazione,   la   struttura  e  l andamento  prevedibile
dell occupazione  nella  impresa,  nonche ,  in caso di rischio per i
livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
    c) le decisioni dell impresa che siano suscettibili di comportare
rilevanti  cambiamenti  dell organizzazione del lavoro, dei contratti
di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all articolo 7, comma 1.
  4.  L informazione  avviene  secondo modalita  di tempo e contenuto
appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei
lavoratori  di  procedere  ad  un  esame  adeguato delle informazioni
fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
  5. La consultazione avviene:
    a) secondo modalita  di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
    b) tra  livelli  pertinenti  di  direzione  e  rappresentanza, in
funzione dell argomento trattato;
    c) sulla base delle informazioni, di cui all articolo 2, comma 1,
lettera e),  fornite  dal  datore  di  lavoro  e  del  parere  che  i
rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
    d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di
incontrare  il  datore  di lavoro e di ottenere una risposta motivata
all eventuale parere espresso;
    e) al  fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di
lavoro, quale individuato dall articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 5.
 
                       Informazioni riservate
 
  1.  I  rappresentanti  dei  lavoratori,  nonche   gli  esperti  che
eventualmente  li  assistono,  non sono autorizzati a rivelare ne  ai
lavoratori   ne    a   terzi,   informazioni  che  siano  state  loro
espressamente  fornite  in  via riservata e qualificate come tali dal
datore  di  lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse
dell impresa.  Tale  divieto  permane  per  un  periodo  di  tre anni
successivo   alla   scadenza   del   termine  previsto  dal  mandato,
indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi
nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei
lavoratori  e  eventuali  loro  consulenti a trasmettere informazioni
riservate  a  lavoratori  o  a  terzi  vincolati  da  un  obbligo  di
riservatezza,  previa  individuazione  delle  relative  modalita   di
esercizio  da  parte  del contratto collettivo. In caso di violazione
del  divieto,  fatta  salva la responsabilita  civile, si applicano i
provvedimenti   disciplinari   stabiliti   dai  contratti  collettivi
applicati.
  2. Il datore di lavoro non e  obbligato a procedere a consultazioni
o  a  comunicare  informazioni che, per comprovate esigenze tecniche,
organizzative  e  produttive  siano di natura tale da creare notevoli
difficolta  al funzionamento dell impresa o da arrecarle danno.
  3.   I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  prevedono  la
costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni
relative  alla  natura  riservata delle notizie fornite e qualificate
come  tali,  nonche   per  la  concreta determinazione delle esigenze
tecniche,  organizzative  e  produttive  per  l individuazione  delle
informazioni   suscettibili   di   creare   notevoli  difficolta   al
funzionamento  della  impresa  interessata  o  da  arrecarle danno. I
contratti  collettivi  determinano,  altresi ,  la  composizione e le
modalita  di funzionamento della commissione di conciliazione.
  4.  Resta ferma l applicabilita  della disciplina a tutela dei dati
personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


                               Art. 6.
 
              Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
 
  1.  I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell esercizio delle
loro  funzioni,  della  stessa  protezione  e  delle  stesse garanzie
previste  per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente
ovvero  dagli accordi e contratti collettivi applicati, sufficienti a
permettere  loro  di  realizzare  in modo adeguato i compiti che sono
stati loro affidati.
Art. 7.
 
                         Difesa dei diritti
 
  1.  La  violazione  da  parte  del datore di lavoro dell obbligo di
comunicare  le  informazioni o procedere alla consultazione di cui al
presente   decreto   legislativo,   e    punita   con   la   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 3.000,00 a euro
18.000,00 per ciascuna violazione.
  2.  La  violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui
all articolo 5, comma 1, e  punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
  3.  L organo  competente  a  ricevere le segnalazioni e irrogare le
sanzioni  di cui al presente articolo e  la Direzione provinciale del
lavoro,   competente   per   territorio.   Si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive  modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.


Art. 8.
 
Relazione  con le disposizioni nazionali in materia di informazione e
                    consultazione dei lavoratori
 
  1. Restano ferme le procedure di informazione e di consultazione di
cui  alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni,
nonche  alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2.  Restano  ferme  le  previsioni  di  cui  al decreto legislativo
2 aprile 2002, n. 74.
  3.  Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa
vigente   e   dai   contratti  collettivi  applicati  in  materia  di
informazione, consultazione e partecipazione.


                               Art. 9.
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Il  presente decreto legislativo si applica, in deroga a quanto
previsto dall articolo 3, comma 1:
    a) fino  al  23 marzo  2007, solo nei confronti delle imprese che
impiegano almeno 150 lavoratori;
    b) dal  24 marzo  2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle
imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.

Art. 10.
 
                          Oneri finanziari
 
  1.  Dall attuazione  del  presente  decreto  legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.
 
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi  6 febbraio 2007
 
                             NAPOLITANO
 
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              D Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Lanzillotta,   Ministro   degli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Mastella



  • Hermes
  • Abercrombie
  • Chanel
  • Burberry
  • Moncler
  • Christian Louboutin
  • Ugg Sandali 2014
  • Ugg
  • Ugg Store Online
  • Ugg Australia Shop Online
  • Ugg Australia Prezzi
  • Saldi Ugg Australia
  • Ebay Ugg
  • Shop Ugg
  • Ugg Italia Prezzi
  • Ugg Mini Button
  • Woolrich Store Bologna
  • Woolrich Lungo
  • Outlet Woolrich Bologna Online
  • Woolrich Parka Outlet
  • Woolrich Outlet Firenze
  • Woolrich Giubbotti Invernali
  • Woolrich Parka Outlet
  • Woolrich Calvary Parka
  • Woolrich Giacca Prezzi
  • Woolrich Bambino Milano
  • Scarpa Gucci
  • Gucci Profumi Donna
  • Orologio Gucci Prezzi
  • Orologi Gucci Femminili
  • Gucci Guilty Spot
  • Borse Gucci
  • Stivali Gomma Gucci
  • Gucci Uomo Borse
  • Flora By Gucci
  • Calzature Gucci
  • Hogan Inverno 2014
  • Diego Della Valle Hogan
  • Scarpe Hogan Sito Ufficiale
  • Hogan Outlet 2014
  • Hogan Vendita On Line Sito Ufficiale
  • Nuova Collezione Hogan Primavera Estate 2014
  • Negozi Hogan Online
  • Spaccio Aziendale Hogan
  • Outlet Milano Hogan
  • Hogan Rebel