La procedura di assunzione degli invalidi civili iscritti nelle liste di collocamento, mediante selezione da parte della Pubblica Amministrazione, non è assimilabile alle procedure concorsuali e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Così ha concluso il Tar per
La vicenda ha visto coinvolto un soggetto invalido civile al 50% che, dopo aver partecipato alle prove selettive per l’assunzione di otto commessi, presso la locale ASL, è stato giudicato non idoneo.
Il Tar investito della causa – per cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione – ha ritenuto che “la procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’amministrazione e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art.63, comma 1, d.lgv. 165/2001”.
Il Collegio, richiamando conforme giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 27 maggio 1999, n.302) ha affermato che in tema di collocameto obbligatorio, debbono essere distinti due momenti ben precisi:
1) una prima fase di catattere puramente amministrativa, riguardante l’esame della condizione di invalidità, attraverso la quale si verificano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e posti in essere dalla pubblica amministrazione, per cui il lavoratore è titolare esclusivamente interessi legittimi;
2) una seconda fase, successiva all’accertamento delle menomazioni e quindi al riconoscimento dello status di invalido, che comporta l’esistenza di diritti soggettivi, in cui rileva l individuo in rapporto diretto con la pubblica amministrazione e la "personalizzazione" della tutela costituzionale, che prevede il diritto al mantenimento e all assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e, pertanto, “il diritto degli inabili e dei minorati all educazione e all avviamento professionale a cui provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
In questo secondo momento, dunque, secondo il Collegio, essendo la causa petendi costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, quale il diritto all assunzione, la controversia spetta al giudice ordinario (Cass. SU n. 5806 del 1998; Cass. n. 5338 del 1993).
Gesuele Bellini
REPUBBLICA ITALIANA | N. 624/2007 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Reg. Sent. |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA | N.168/2007 |
Sede di Bari - Sezione Seconda | Reg. Ric. |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.168 del 2007 proposto da Ferrone Michele rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Lanno e dall’Avv. Francesca Ferri, presso i quali è elettivamente domiciliato in Bari, Via San Francesco D’Assisi, n.15;
CONTRO
per l’annullamento
a) della nota 2017/DG del 24.11.2006 a firma del Direttore Area Gestione del Personale e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale BA5, con la quale è stato comunicato al ricorrente il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione preposta alla selezione per l’assunzione obbligatoria del personale disabile;
b) di tutti gli atti collegati e presupposti, tra cui la nota del 3.10.2006, prot.16498/DG; il verbale n.1 del 10.10.2006 della commissione suddetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Azienda Sanitaria locale BA5;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 22.02.2007, il Cons. Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Angelo Lanno per il ricorrente, l’Avv. Giovanni Colella per l’azienda sanitaria;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare, il collegio si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione alle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il ricorrente, invalido civile con invalidità pari al 50%, con idoneità a ricoprire mansioni di carattere esecutivo, veniva chiamato dalla ASL BA/5 – che aveva adottato un piano di assunzione obbligatoria ex l. 68/99, tra cui n.8 commessi, per l’espletamento delle prove attitudinali, onde verificare l’idoneità del medesimo a svolgere le mansioni di commesso;
che la commissione appositamente nominata dalla Azienda con delibera 2.5.06 n.551, al termine di un colloquio attitudinale giudicò tutti i candidati avviati dall’Ufficio Provinciale di Collocamento, “non idonei”,
che il ricorrente ha gravato il giudizio di “non idoneità” per violazione di norme e principi in materia di selezione, nonché per violazione dell’obbligo di motivazione;
che
Considerato che a norma dell’art.69, primo comma, d.lgv. 30 marzo 2001, n. 165 “Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 (procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…”;
che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici di cui alla l. 12 marzo 1999, n.68 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
che la procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’amministrazione;
Ritenuto, quindi, che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art.63, comma 1, d.lgv. 165/2001;
Considerato che la tesi difensiva del ricorrente che sostiene la giurisdizione di questo tribunale, in relazione alla prova selettiva effettuata dalla commissione preposta alla selezione, non ha pregio trattandosi di fase ontologicamente connessa al procedimento di assunzione;
Ritenuto, conformemente alla giurisprudenza giuslavorastica (cfr. Cass. Sez. Unite 27 maggio 1999, n.302) che, in tema di collocamento obbligatorio debbono essere distinti due momenti ben precisi: una prima fase puramente amministrativa, relativa agli accertamenti, circa l invalidità, atti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, e posti in essere dalla pubblica amministrazione, a fronte dei quali sussistono per il lavoratore esclusivamente interessi legittimi; una seconda fase, conseguenziale alla prima, con la quale, accertate le menomazioni e quindi lo status di invalido, è possibile ravvisare la nascita di diritti soggettivi, comportando detta seconda fase la rilevanza dell individuo in rapporto diretto con la pubblica amministrazione e la "personalizzazione" della tutela costituzionale di cui all art. 38, che prevede il diritto al mantenimento e all assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e, al quarto e quinto comma, il diritto degli inabili e dei minorati all educazione e all avviamento professionale a cui provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato;
che ne consegue che nel caso in cui l invalido agisca per ottenere il diritto alla assunzione, allorché sia conclusa la fase puramente amministrativa degli accertamenti della invalidità e della idoneità di tale invalidità al tipo di lavoro cui si riferisce la chiamata, la controversia spetta all autorità giudiziaria ordinaria, poiché la causa petendi è costituita dalla violazione di un diritto soggettivo, il diritto all assunzione (cfr. Cass. SU n. 5806 del 1998; n. 5338 del 1993, ed altre);
Considerato che il ricorrente ha anche avviato il procedimento di conciliazione prodromico al giudizio avanti il giudice ordinario, al quale spetta valutare anche la legittimità o meno della selezione effettuata dalla commissione;
Ritenuto in conclusione di dichiarare il difetto di giurisdizione, con compensazione di spese e competenze di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.02.2007, con l’intervento dei Magistrati,
Pietro Morea Presidente
Doris Durante Consigliere est.
Giuseppina Adamo Consigliere.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 6 marzo 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)