lavoroprevidenza

mercoledì 16 maggio 2007

DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE DELLE OO.SS. RICORRENTI CHE CHIEDEVANO LA DECLARATORIA DI DECADENZA DI UN COMPONENTE DELLA RSU, ELETTO NELL AMBITO DELLA SIGLA SINDACALE RESISTENTE, ASSERITAMENTE INCOMPATIBILE PER AVER ASSUNTO UNA CARICA DIRETTIVA POLITICA

Sentenza del Tribunale di Crotone (dott.ssa Pucci) in materia di RSU - Accordo quadro 14/98 per la costituzione delle RSU nelle pubbliche amministrazioni

La sentenza dichiara il difetto di interesse ad agire delle OO.SS. ricorrenti che chiedevano la declaratoria di decadenza di un componente della RSU, eletto nell ambito della sigla sindacale resistente, asseritamente incompatibile per aver assunto una carica direttiva politica.


La sentenza si pronuncia altresì in obiter sulla questione del rapporto fra art. 64 D.lvo 165/01 e art. 412 bis (introdotto dal D.lvo 40/06).



N________/_______ Reg. Sent


N________/_______ Reg. Cron


N_______/_______ Ruolo Cont


Oggetto: Controversia di Lav / Prev


Decisa il 7.2.07


Depositata il _____________



TRIBUNALE DI CROTONE


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa promossa da


CONFSAL–UNSA; CGIL FP; UIL PA; in persona dei rispettivi segretari provinciali pro tempore


Con il proc. Dom. Avv. Massimiliano Bianchi in Crotone, V. Vecchia Carrara 2


RICORRENTE


Contro


CISL Federazione Pubblici Servizi, in persona del segretario provinciale pro tempore;


SALVATORE DIVUONO in qualità di R.S.U.


Con il proc. Dom. Avv. Bruno Iannice in Crotone V. XXV Aprile 74


RESISTENTE


Oggetto: declaratoria decadenza ex CCNQ 14/98


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 25.2.05, le confederazioni sindacali di cui in epigrafe hanno adito il Tribunale di Crotone chiedendo che, previo accertamento della incompatibilità del Divuono quale membro della r.s.u. presso il dipartimento provinciale del ministero dell’economia, ne venisse dichiarata la decadenza con conseguente nomina dell’avente diritto in sostituzione.


A sostegno della domanda i ricorrenti, premesso che i membri della R.S.U. presso il dipartimento sopra citato ed a seguito della tornata elettorale del 25.11.04, sono tre, di cui due – il Divuono e Vitale – eletti nell’ambito della lista CISL ed altro nell’ambito della lista CIGL; rilevato che il Divuono era stato nominato Segretario Coordinatore della sezione d Cutro del partito “La Margherita”; che nell’ambito della riunione del 12.1.05 la r.s.u. aveva ritenuto l’insussistenza in capo al Divuono di ragioni di incompatibilità; che, ciò non di meno tale decisione era stata adottata senza l’astensione dal voto del Divuono, come era invece dovuto; assumendo la sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 del CCNQ 14/98 in materia di costituzione delle RSU per il personale del comparto pubbliche amministrazioni; hanno adito il Tribunale di Crotone concludendo come sopra riportato.


Costituitasi la CISL ha eccepito l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e di legittimazione passiva della stessa resistente e, nel merito, l’infondatezza della domanda per l’insussistenza di alcuna causa di incompatibilità che, come chiarito dall’Aran “deve essere valutata di volta in volta con particolare riferimento alla peculiarità del comparto e del relativo ordinamento.


Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente Divuono, questi si è costituito riproponendo le medesime eccezioni e difese della Cisl.


Esperito il procedimento ex art. 64 T.U. 165/01, all’udienza del 7.2.07, sentita la discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità della domanda proposta dai ricorrenti all’udienza del 14.2.06, avente ad oggetto - oltre all’accertamento dell’incompatibilità del membro rsu Divuono Salvatore - anche la cessazione del membro Teresa Vitale per avvenuto trasferimento presso altra amministrazione, con conseguente decadenza della RSU ed obbligo di procedere al suo rinnovo ai sensi dell’art. 7 comma CCNQ 14/98. Tale domanda, infatti, introducendo nuovi temi di indagine determina un mutamento sia del petitum che della causa petendi, sicchè deve qualificarsi come “mutatio libelli” inammissibile ai sensi dell’art. 420 c.p.c..


Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto la declaratoria della decadenza del Divuono quale membro della R.s.u. nell’ambito del dipartimento provinciale del Ministero dell’Economia, per asserita incompatibilità fra detta carica e quella di segretario coordinatore della sezione di Cutro del partito “La margherita”.


L’effettiva nomina del Divuono quale segretario coordinatore della sezione di Cutro del partito “La margherita” è pacifica fra le parti, come è del pari pacifico che i membri della R.s.u. sono tre di cui due – fra cui appunto il Divuono – eletti nell’ambito delle liste della CISL ed altro membro nell’ambito della lista CGIL. Pacifico, infine, anche la circostanza che nella riunione del 12.1.05, la r.s.u. ha ritenuto l’insussistenza di ragioni di incompatibilità in capo al Divuono che, tuttavia, non aveva ritenuto di astenersi dalla relativa votazione, malgrado riguardasse proprio la sua persona.


Al riguardo l’art. 9 del CCNQ 14/98 prevede che la carica di RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici; il verificarsi in qualsiasi momento di una causa di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente la RSU.


Dal canto suo, anche lo statuto della CISL conferma l’esistenza di causa di incompatibilità fra la carica direttiva sindacale e le cariche esecutive e direttive in partiti e/o movimenti politici.


La norma, dunque, ragionevolmente prevede l’incompatibilità fra la carica sindacale e quella politica al fine evidente di evitare “scomode” commistioni e strumentalizzazioni delle relative differenti cariche.


Il CCNQ disciplina all’art. 7 la durata e la sostituzione nell’incarico, prevedendo che in caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista e che comunque, le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere oltre il 50% degli stessi, pena la decadenza della rsu con conseguente obbligo di procedere al rinnovo della stessa.


La norma citata non disciplina tuttavia specificatamente gli effetti della eventuale decadenza di un componente della rsu per accertata incompatibilità ai sensi dell’art. 9 CCNQ cit.


Sollecitata dal giudicante mediante il procedimento ex art. 64 D.lvo 165/01 (ritenuto invero al riguardo che l’art. 420 bis c.p.c., introdotto dal D.lvo 40/06, non abbia abrogato la disposizione di cui all’art. 64 cit. dovendosi di contro interpretare nel senso della sua applicabilità ai soli contratti o accordi collettivi non sottoscritti dall’Aran ai sensi dell’art. 40 T.U. 165/01, attesa la specialità e la peculiare finalità della disposizione di cui all’art. 64 T.U., intesa a consentire alle ooss l’adozione di eventuali accordi interpretativi o modificativi validi erga omnes), l’Aran ha comunicato l’ipotesi di contratto di interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2 dell’Accordo quadro 7.8.98 cit. nel senso che “con il termine dimissioni si intende la cessazione della funzione di componente della R.su. per tutte le cause oggettive e soggettive che la determinano, ivi compresa l’ipotesi di decadenza.”


Ciò posto, rilevato che a seguito dell’interpretazione autentica della disposizione collettiva citata, in caso di decadenza di un componente della RSU per incompatibilità ex art. 9 CCNQ, il componente dovrà essere sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista sindacale, ritiene il giudicante che la domanda proposta dalle organizzazioni ricorrenti sia inammissibile per carenza del requisito dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..


I ricorrenti infatti, appartenendo a liste diverse da quella del componente eventualmente incompatibile, sono titolari di un mero interesse diffuso, ritenendosi di contro che l’interesse giuridico ad agire ex art. 100 c.p.c., debba imputarsi esclusivamente in capo alla Cisl (titolare, unitamente alla RSU, del potere di far decadere il componente incompatibile, posto che la disposizione collettiva mira proprio a tutelare la relativa sigla sindacale oltre che la rsu nel suo complesso) ed al primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista, che avrebbe diritto alla sostituzione.


Le spese di lite si compensano in considerazione della peculiarità della questione trattata.


P.Q.M.


Dichiara l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. delle associazioni ricorrenti;


compensa le spese di lite.


Crotone 7.2.07


Il G.L.


Dott.ssa Francesca Romana Pucci




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