Il Ministro dell Interno e il Ministro delle Politiche per
Fino ad ora se una coppia italiana adottava un bambino all estero, al momento del suo ingresso in Italia, nonostante il possesso di un cognome italiano, per lo stesso doveva essere rilasciato un permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino straniero che entra nel nostro paese.
Con questo provvedimento – inviato alla registrazione della Corte dei Conti – che si trova in linea con le norme Testo Unico sull immigrazione, il minore che entra in Italia per adozione non avrà più bisogno del permesso di soggiorno.
Gesuele Bellini
Il Ministro dell’Interno Il Ministro delle Politiche per
VISTO l’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi
del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo;
VISTA
VISTO l’articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l’ingresso nel territorio nazionale
dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all’estero, previa
autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui all’art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
VISTO l’articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare;
VISTI gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all’unità familiare e tutela dei minori) e gli articoli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
CONSIDERATO che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione, in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l’adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell’Aja del 1993;
CONSIDERATO che
il provvedimento, di cui all’articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che
autorizza il minore straniero adottato all’ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo, consentendo, peraltro, all’autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;
CONSIDERATO, pertanto, che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;
EMANANO
la seguente direttiva:
Art. 1
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non
è richiesto il permesso di soggiorno. Roma, 21 febbraio 2007
IL MINISTRO DELL’INTERNO IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER
F.to Amato F.to Bindi