lavoroprevidenza

giovedì 10 maggio 2007

L’INGRESSO E LA PERMANENZA IN ITALIA DEL MINORE STRANIERO ADOTTATO O AFFIDATO A SCOPO DI ADOZIONE NON È RICHIESTO IL PERMESSO DI SOGGIORNO

del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

Il Ministro dell Interno e il Ministro delle Politiche per la Famiglia hanno emanato, in data 21 febbraio scorso, una direttiva con cui si stabilisce che per l’ingresso e la permanenza in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.


Fino ad ora se una coppia italiana adottava un bambino all estero, al momento del suo ingresso in Italia, nonostante il possesso di un cognome italiano, per lo stesso doveva essere rilasciato un permesso di soggiorno come qualsiasi cittadino straniero che entra nel nostro paese.


Con questo provvedimento – inviato alla registrazione della Corte dei Conti – che si trova in linea con le norme Testo Unico sull immigrazione, il minore che entra in Italia per adozione non avrà più bisogno del permesso di soggiorno.



Gesuele Bellini






Il Ministro dell’Interno Il Ministro delle Politiche per la Famiglia




VISTO l’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20


novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi


del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del


fanciullo;




VISTA la Convenzione dell’Aja del 29.5.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476;




VISTO l’articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l’ingresso nel territorio nazionale


dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all’estero, previa


autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui all’art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;




VISTO l’articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare;



VISTI gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all’unità familiare e tutela dei minori) e gli articoli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;



CONSIDERATO che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione, in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l’adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell’Aja del 1993;




CONSIDERATO che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dell’Interno, nell’emettere


il provvedimento, di cui all’articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che


autorizza il minore straniero adottato all’ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo, consentendo, peraltro, all’autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;




CONSIDERATO, pertanto, che la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;





EMANANO


la seguente direttiva:





Art. 1




Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non


è richiesto il permesso di soggiorno. Roma, 21 febbraio 2007


IL MINISTRO DELL’INTERNO IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA


F.to Amato F.to Bindi



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