La rendita ordinaria e la convenzione tra l’Unione Europea e
La rendita ordinaria di vecchiaia, spettante a tutte le persone che hanno versato contributi per un anno intero,[1] è calcolata in base agli anni di contribuzione e al reddito annuo medio determinante.[2]
Un particolare calcolo, lo splitting, si effettua per la rendita di persone coniugate, [3] vedove o divorziate, infatti, per queste categorie di assicurati è prevista la divisione dei redditi conseguiti durante gli anni di matrimonio.[4]
La rendita ordinaria rientra nei settori interessati dalla convenzione tra L’Unione Europea e
Essa, infatti, nasce per concedere ai cittadini svizzeri il diritto di esercitare nell’Unione Europea un’attività lavorativa dipendente e autonoma alle stesse condizioni dei cittadini europei e, ai fini del diritto alla pensione, i contributi svizzeri devono essere considerati attraverso la totalizzazione.[5]
La totalizzazione, somma tra i contributi svizzeri con quelli degli Stati membri dell’UE, si effettua quando in uno Stato non si raggiunge il requisito contributivo richiesto, per esempio:
Mario Rossi, cittadino italiano con 65 anni di età, 18 anni di contributi italiani, 2 anni di contributi svizzeri, può accedere alla rendita di vecchiaia totalizzando i contributi esteri ed italiani., non può, invece, trasferire, com’ era previsto prima dell’accordo bilaterale del 2002, i contributi esteri in Italia.[6]
Dott.ssa Fratto Paola
Responsabile sezione estera Lavoroprevidenza.com
[1] Gli assicurati che dal 20°anno fino all’età pensionabile hanno pagato ogni anno, ininterrottamente, i contributi ricevono una rendita completa, se mancano alcuni anni si versa una rendita parziale.Cfr Rendita di vecchiaia,in Incoming-centro informazione AVS/AI,2005.
[2] Il reddito annuo medio determinante è composto dai redditi risultanti da un’attività lucrativa, dagli accrediti per compiti assistenziali ed educativi.Cfr Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti(LAVS) de 20/12/1946(Stato 5/12/2006)art.29.
[3] La somma delle due rendite non deve superare il 150% di una rendita massima, poiché il superamento di tale tetto comporta la riduzione delle rendite.Cfr Incoming,riv.cit.
[4] I redditi sono divisi e attribuiti per metà nei seguenti casi: entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia o invalidità; in caso di divorzio; il coniuge superstite è già titolare di rendita. L.Seghieri, Pensione di vecchiaia in Svizzera, in Diritti sociali, 2006 DE Lillo Editore.
[5] Cfr Sicurezza sociale in Svizzera e nella CE, AVS/AI; 2005; Coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale, in Cittadini e cittadine dell’UE in Svizzera,
[6] Dall’01/06/2002 oltre al trasferimento dei contributi, non è più previsto, per gli assicurati che lasciano