E’ illegittimo il provvedimento contenente il giudizio di inidoneità della Commissione medica, in occasione dell’arruolamento degli agenti di P.S., fondato sulla semplice presenza di tatuaggi in alcune zone scoperte del corpo di una candidata, senza che risulti accertato se a causa degli stessi tatuaggi la figura dell’interessata risulti deturpata ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle si possa attribuire alla stessa un’abnorme personalità.
Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 4 aprile 2007 n. 1520, che ha visto coinvolta una candidata partecipante alla selezione per l’arruolamento di allievi agenti della Polizia di Stato che, a seguito della prescritta visita psico-fisica, veniva dichiarata inidonea allo specifico servizio dalla Commissione medica per la rilevata presenza di tatuaggi in zone scoperte del corpo (polso sinistro ed entrambe le ginocchia).
Il Collegio censura l’operato della Commissione medica in quanto nel provvedimento di inidoneità non ha motivato in maniera particolarmente esaustiva e dettagliata la propria decisione, anche perchè, come emergeva dalla documentazione fotografica versata agli atti, i tatuaggi dell’interessata avevano dimensioni davvero minime e sono di colore sbiadito, tanto da essere appena visibili e non rappresentano figure o immagini colorate, ma erano semplicemente dei segni grafici che, secondo la difesa, sarebbero simboli di buona sorte e fratellanza ed espressione di idiomi orientali.
Gesuele Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1520/2007 Reg.Dec. N. 6378 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6378/2002, proposto da:
- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
c o n t r o
- Castelli Nunzia Erika, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Greco e con quest’ultimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Grimaldi, in via Monte Santo n. 10/a, Roma;
per la riforma
della sentenza breve del T.a.r. Lazio, Roma, sezione I-ter, n. 3579/2002, resa inter partes e concernente il giudizio d’inidoneità all’assunzione in servizio presso la polizia di Stato di una agente recante tatuaggi in zone scoperte (polso sinistro e ginocchia).
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’appellata Castelli;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, il Consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Borgo e l’avv. Francesco Greco;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
L’attuale appellata Castelli partecipava alla selezione per l’arruolamento di n. 780 allievi agenti della Polizia di Stato e, convocata per la prescritta visita psico-fisica, veniva dichiarata inidonea allo specifico servizio dalla Commissione medica con provvedimento notificato il 10-12-1998, per la rilevata presenza di tatuaggi in zone scoperte del corpo (polso sinistro ed entrambe le ginocchia).
Avverso tale atto l’interessata proponeva al T.a.r. Lazio un primo gravame, deducendo eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990; violazione dell’art. 2 n. 3, d.P.R. n. 904/1983 (secondo cui i tatuaggi non comporterebbero un giudizio automatico di inidoneità al servizio, per cui
Secondo
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, che resisteva al gravame, la cui istanza cautelare veniva accolta.
Con successivo ricorso
Il Ministero dell’Interno di nuovo si costituiva in giudizio per resistere a tale secondo ricorso (la cui domanda cautelare veniva accolta).
Un terzo gravame veniva, quindi, proposto dalla Castelli contro il provvedimento della Direzione centrale del Personale, Divisione I, Ministero dell’interno, con cui si disponeva che la ricorrente (dopo aver sostenuto gli esami finali al 150° corso di formazione per allievi agenti di Polizia) avrebbe dovuto essere rinviata al luogo di residenza senza prestare la promessa solenne, per eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell’amministrazione.
Anche in questo caso il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso.
I tre ricorsi venivano riuniti ed accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione (riflettendosi la ravvisata invalidità del giudizio, originariamente espresso dalla Commissione medica, in via derivata e con effetto caducante, sul consequenziale decreto di esclusione della Castelli dall’arruolamento, nonché sull’ulteriore provvedimento disponente il suo rientro al luogo di residenza senza la previa prestazione della promessa solenne).
In esecuzione di detta sentenza (non impugnata e, quindi, passata in giudicato)
La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva pure a questo gravame, che veniva anch’esso accolto (per violazione di legge e di giudicato) con sentenza breve, poi impugnata dall’amministrazione soccombente per violazione del d.P.R. n. 273/1990 (che avrebbe modificato l’art. 2, d.P.R. n. 904/1983, sopprimendovi l’avverbio “soltanto”, riferito alle caratteristiche deturpanti od indicanti personalità abnorme, così risultate ampliate), in rapporto ad un giudizio di merito espresso il 10 dicembre 1998 (quando detto d.P.R. era già da tempo in vigore) e, comunque, insindacabile in sede giurisdizionale amministrativa.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione dopo il rigetto di un’istanza cautelare (con ord. C.d.S., sezione IV, n. 3593/2002).
D I R I T T O
L’appello è infondato e va respinto, dovendosene disattendere le dedotte censure per le ragioni che seguono, desumibili dalla documentazione allegata agli atti, attestante come i primi giudici abbiano correttamente annullato (per condivisibili ragioni) i provvedimenti gravati dalla Castelli.
Alla stregua della norma in esame
Nella specie, poi, le ragioni che avevano indotto
Di questi, poi, uno è posto nella parte superiore del polso sinistro, in posizione tale da essere completamente coperto dalla eventuale presenza di un orologio; mentre gli altri sono collocati nella parte più alta delle ginocchia e, quindi, restano celati dalla presenza del vestiario.
In ogni caso meritava specifica considerazione da parte della Commissione la circostanza che i tatuaggi in questione non rappresentano figure o immagini colorate, ma sono costituti da semplici segni grafici che, secondo la difesa dell’istante, sarebbero simboli di buona sorte e fratellanza ed espressione di idiomi orientali.
A tutto ciò deve aggiungersi che ogni possibile argomentazione risulta ormai coperta dal giudicato di cui alla cit. pronuncia n. 7448/2001 del T.a.r. Lazio, il che toglie ogni pregio pure alla residua argomentazione della difesa erariale attinente alla sopravvenuta soppressione dell’avverbio “soltanto”, che peraltro non appare foriera di significati dell’esaminata normativa sostanzialmente mutati od ampliati, ma piuttosto messaggera del mero intento di eliminare dal testo una parola ritenuta palesemente ultronea, nell’ambito di una disposizione dalla portata già obiettivamente restrittiva.
Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
- respinge l’appello;
- condanna il Ministero appellante al pagamento di spese ed onorari del secondo grado di giudizio in favore di Nunzia Erika Castelli, liquidati in complessivi euro cinquemila/00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007, con l intervento dei signori magistrati:
Gaetano TROTTA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
ALDO SCOLA ANNAMARIA RICCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...04/04/2007
(Art.
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria