lavoroprevidenza

marted́ 10 aprile 2007

MODALITA DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



DECRETO 18 dicembre 2006

Modalita   di  accertamento  e  di  riscossione dei contributi dovuti
dagli   enti  cooperativi,  per  le  spese  relative  alle  revisioni
periodiche.
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285
e 2 aprile 1951, n. 302;
  Visto  l art.  15  della  legge  17 febbraio  1971,  n. 127, che ha
sostituito l art. 8 dell anzidetto decreto legislativo;
  Visto l art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
  Visto  il decreto interministeriale 13 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  223  del  22 settembre 1992, con il quale e 
stata  affidata  ai concessionari del servizio riscossione tributi la
riscossione  coattiva  tramite ruoli dei contributi dovuti dagli enti
cooperativi per spese relative alle ispezioni ordinarie;
  Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27 gennaio 2004, che prevede per il
contributo  biennale  di revisione e le altre somme dovute dagli enti
cooperativi  e  loro  consorzi, la riscossione tramite il sistema dei
versamenti  unitari  e  compensazioni  di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 241/1997.
  Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle modalita 
di  accertamento  e di riscossione del contributo anzidetto, previste
dal precedente decreto del 30 dicembre 1998;
  Ritenuto  altresi   di  razionalizzare  gli  obblighi  previsti dal
decreto  ministeriale  6 dicembre  2004 per le Associazioni nazionali
riconosciute  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del movimento
cooperativo,  in  particolare  con  riferimento  alla trasmissione di
informazioni relative all attivita  ispettiva;
  Sentito   il   parere  della  Commissione  centrale  per  gli  enti
cooperativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Accertamento e riscossione
  All accertamento  e  riscossione  del contributo di cui al presente
decreto,  provvedono  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e le
Associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell art.
5   del   decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, per gli enti cooperativi ad esse aderenti.
 
      
                               Art. 2.
                        Termine di versamento
  Il  contributo  dovra   essere  versato entro il termine di novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana del decreto che determina la misura dello stesso
per  il  biennio  di riferimento. Per gli enti cooperativi costituiti
nel  corso  del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese.
 
      
                               Art. 3.
                      Parametri di riferimento
  Nella  determinazione  del  contributo  tra  i  parametri  previsti
dall art. 15 della legge 59 del 1992 prevarra  quello riferibile alla
fascia piu  alta.
 
      
                               Art. 4.
                       Modalita  di versamento
  I  contributi  di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico
sono  riscossi  esclusivamente  per  il  tramite  dell Agenzia  delle
entrate  mediante  versamento  sul modello F24 utilizzando i seguenti
codici tributo:
 
          ---->  Vedere Tabella a pag. 48 della G.U.  <----
 
  I   contributi   di  pertinenza  delle  Associazioni  nazionali  di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti
dagli  enti  cooperativi  associati,  sono  riscossi con le modalita 
stabilite dalle Associazioni stesse.
 
      
                               Art. 5.
                   Sanzioni e riscossioni coattive
  Per  mancato,  ritardato  o  insufficiente versamento il competente
Ufficio  della  Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi  del
Ministero   dello   sviluppo   economico   determina,  per  gli  enti
cooperativi   vigilati  dal  Ministero  stesso,  il  contributo,  con
l applicazione delle penalita  stabilite dall art. 15, comma 5, della
legge   31 gennaio   1992,   n.  59  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   sulla   base  dei  parametri  risultanti  dall ultimo
documento agli atti.
  Qualora   entro  trenta  giorni  dalla  notifica  dell accertamento
d ufficio  l ente  non  avra   provveduto  al pagamento, la Direzione
generale  stessa  provvedera   all iscrizione a ruolo. La potesta  di
accertamento  deve  essere  esercitata  entro cinque anni dal termine
previsto dall art. 2.
 
      
                               Art. 6.
Ricorso da parte di enti cooperativi non aderenti ad una Associazione
                              nazionale
  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  notifica  di cui al
precedente  art.  5,  l ente  cooperativo  puo  ricorrere, avverso la
misura  del  contributo  accertato  a  suo carico, al Ministero dello
sviluppo  economico, chiedendone il riesame. Sul ricorso la Direzione
generale decide definitivamente.
  In caso di accoglimento del ricorso qualora il contributo sia stato
gia   versato,  lo stesso Ministero disporra  anche il rimborso delle
somme non dovute.
  La  presentazione  del  ricorso  non  sospende  i  termini  per  il
pagamento.
  Dei   provvedimenti   adottati   e    data  comunicazione  all ente
cooperativo  interessato,  con l indicazione dei successivi strumenti
di tutela.
 
      
                               Art. 7.
Ricorso  da  parte  di  enti cooperativi aderenti ad una Associazione
                              nazionale
  Le   Associazioni  adottano,  nel  caso  di  ritardato,  omesso  od
insufficiente  versamento,  procedure  di  recupero  che prevedono la
partecipazione al procedimento della cooperativa interessata.
  Gli  enti  cooperativi  aderenti  ad una Associazione nazionale che
intendano  ricorrere  avverso l atto di determinazione del contributo
da  parte  dell Associazione  devono  presentare, entro trenta giorni
dalla contestazione di ritardato, omesso od insufficiente versamento,
ricorso   alla  Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi  del
Ministero   dello  sviluppo  economico  che,  sentita  l Associazione
nazionale,  decide  definitivamente  entro  sessanta  giorni  dandone
comunicazione alle parti.
  La  presentazione  del  ricorso  non  sospende  i  termini  per  il
pagamento.
 
      
                               Art. 8.
                     Obblighi delle Associazioni
  L art.  12  del  decreto  ministeriale  6 dicembre  2004  e   cosi 
modificato:
  Entro  il  primo  trimestre  successivo alla conclusione di ciascun
biennio  di revisione, le Associazioni devono trasmettere su supporto
informatico  al  Ministero dello sviluppo economico, che ne definisce
il tracciato:
    1. l elenco   degli  enti  cooperativi  revisionati  nel  biennio
precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna
di essi;
    2. l elenco  degli  enti  cooperativi non revisionati nel biennio
precedente,  distinguendo  quelli, tra essi, che non hanno versato il
contributo;
    3. l elenco degli enti cooperativi aderenti, tenuti al versamento
del contributo per il biennio in corso.
  Si  intendono  revisionati  nel  biennio  gli  enti cooperativi nei
confronti  dei  quali la fase rilevazione, iniziata comunque entro il
termine  del  biennio  medesimo,  si concluda entro il primo mese del
biennio successivo.
  Entro  il  primo  semestre  successivo  alla conclusione di ciascun
biennio  di  revisione le Associazioni trasmettono al Ministero dello
sviluppo   economico  una  dettagliata  relazione  sull attivita   di
revisione  complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di
consentire la valutazione sull efficienza ed efficacia dell attivita 
di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.
  La  relazione  di  cui  al  comma precedente  dovra   contenere  la
specifica   degli  enti  cooperativi  revisionati  e  di  quelli  non
revisionati,  delle eventuali difficolta  incontrate, delle soluzioni
adottate  per il superamento delle stesse e dovra  concludersi con un
elenco  aggiornato,  distinto  per  provincia, degli enti cooperativi
tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.
  All inizio  di  ciascun biennio, le Associazioni hanno l obbligo di
assoggettare  prioritariamente  a revisione gli enti cooperativi loro
associati non vigilati nel biennio precedente.
 
      
                               Art. 9.
                           Norme abrogate
  Sono   abrogati   il   decreto   30 dicembre  1998  ed  ogni  altra
disposizione incompatibile con quelle di cui sopra.
    Roma, 18 dicembre 2006
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita  produttive,
registro n. 1, foglio n. 15
 
      

























14.02.2007








Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato








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