D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007- Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007 il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Il decreto disciplina le modalità d esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso, soggiorno temporaneo e permanente, nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell Unione europea e dei propri familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, nonché le limitazioni di tali diritti per motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
Si sancisce, dunque, la facoltà dei cittadini dell Unione in possesso di documento d identità valido per l espatrio ed dei propri familiari, anche se non cittadini di uno Stato membro, purché in possesso di un passaporto valido, di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell Unione.
Il decreto fa una distinzione in merito alle condizioni del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dell Unione in base alla durata :
- fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d identità valido per l espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza;
- oltre i tre mesi solo se si è lavoratori subordinato o autonomo nello Stato ovvero se si è iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e si dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; in ultima ipotesi se si è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell Unione che ha diritto di soggiorno.
In caso di rifiuto o revoca dei diritti di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c.
Il provvedimento prevede, altresì, la possibilità di ottenere la carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea e di conservare il diritto di soggiorno in caso di decesso, partenza o in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio del cittadino dell Unione europea.
Si prevedono, inoltre, deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari e limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico.
In caso di controversie relative all’allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno è ammesso ricorso al TAR per il Lazio.
Gesuele Bellini
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30
(G.U. n. 72 del 27 marzo 2007)
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell elenco di cui all allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalità d esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell Unione europea e dei familiari di cui all articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell Unione europea e dei familiari di cui all articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell Unione un unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art. 4.
Diritto di circolazione nell ambito dell Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell Unione in possesso di documento d identità valido per l espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art. 5.
Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell Unione in possesso di documento d identità valido per l espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all obbligo del visto d ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all articolo
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi
1. I cittadini dell Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d identità valido per l espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell articolo 5, comma 2.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
Art. 7.
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, come definito dall articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell Unione, purchè questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3. Il cittadino dell Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art. 8.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento
del diritto di soggiorno
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 9.
Formalità amministrative
per i cittadini dell Unione ed i loro familiari
1. Al cittadino dell Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l iscrizione è richiesta ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l iscrizione è richiesta ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonchè la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l iscrizione è richiesta ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera c).
4. Il cittadino dell Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonchè il visto di ingresso quando richiesto;
b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
c) l attestato della richiesta d iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del
Art. 10.
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea
1. I familiari del cittadino dell Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all articolo 2, trascorsi tre mesi dall ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonchè del visto di ingresso, qualora richiesto;
b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
c) dell attestato della richiesta d iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell Unione;
d) della fotografia dell interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l anno, nonchè di assenze di durata superiore per l assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Art. 11.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di
decesso o di partenza del cittadino dell Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all articolo 14 o dimostrino di esercitare un attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all articolo 9, comma 3.
3. Nell ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art. 12.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l annullamento del matrimonio dei cittadini dell Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l annullamento del matrimonio con il cittadino dell Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l affidamento dei figli del cittadino dell Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinchè non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all articolo 9, comma 3.
Art. 13.
Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all articolo 6, finchè hanno le risorse economiche di cui all articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finchè non costituiscano un pericolo per l ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finchè soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
3. Ferme le disposizioni concernenti l allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell Unione o dei loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell attività lavorativa, di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
Art. 14.
Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell Unione.
3. La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l anno, nonchè da assenze di durata superiore per l assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art. 15.
Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività
nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l attività, ha raggiunto l età prevista ai fini dell acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all età è considerata soddisfatta quando l interessato ha raggiunto l età di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall interessato nello Stato membro in cui esercita un attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell attività indipendenti dalla volontà dell interessato e l assenza dal lavoro o la cessazione dell attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell Unione di cui all articolo 11, comma 2, e all articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Art. 16.
Attestazione di soggiorno permanente
per i cittadini dell Unione europea
Art. 17.
Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente,
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell interno.
3. Il rilascio dell attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.
Art. 18.
Continuità del soggiorno
1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonchè i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.
Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Art. 20.
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
per motivi di ordine pubblico
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l adozione di tali provvedimenti.
3. Nell adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell importanza dei suoi legami con il Paese d origine.
4. I cittadini dell Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
5. I cittadini dell Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l allontanamento sia necessario nell interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall Organizzazione mondiale della sanità, nonchè altre malattie infettive o parassitarie contagiose, semprechè siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l allontanamento del cittadino dell Unione e dei suoi familiari.
7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai comma 1, 4 e 5 è adottato dal Ministro dell interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con l arresto da tre mesi ad un anno e con l ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
9. Qualora il cittadino dell Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell interessato dal territorio nazionale.
Art. 21.
Allontanamento per cessazione delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonchè il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Art. 22.
Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di cui all articolo 20 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all esito dell istanza di cui al presente comma, l efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all articolo 21 può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena d inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l autenticità e ne curano l inoltro all autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte può stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all esito dell istanza di sospensione, l efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all ordine e alla sicurezza pubblica. L autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell interessato.
9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art. 23.
Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza
italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Art. 24.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell adozione dei provvedimenti correttivi di cui all articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25.
Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
3. Il comma 4 dell articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Amato, Ministro dell interno
D Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell economia e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella