Università degli Studi di Catania
Facoltà di Giurisprudenza
2007
Silvana Sciarra
Il lavoro a tempo determinato nella
giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
Un tassello nella ‘modernizzazione’
del diritto del lavoro
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 52/2007
© Silvana Sciarra 2007
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Firenze
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1
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
Il lavoro a tempo determinato nella giurisprudenza
della Corte di giustizia europea. Un tassello nella
‘modernizzazione’ del diritto del lavoro
Silvana Sciarra
Università di Firenze
1. Teoria e prassi della ‘modernizzazione’. Uno sguardo alla
dottrina ed al Libro verde della Commissione ............................ 2
2. La Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Una
ricognizione delle principali questioni interpretative...................10
3. La Corte di giustizia ed il lavoro a termine in alcune recenti
decisioni .............................................................................14
4. Conclusioni: elementi di ‘modernizzazione’ nella disciplina del
lavoro a tempo determinato...................................................23
2 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
1. Teoria e prassi della ‘modernizzazione’. Uno sguardo
alla dottrina ed al Libro verde della Commissione
Questo saggio si propone di esaminare le ragioni per cui i
contratti a tempo determinato hanno acquistato un’inattesa visibilità nella
giurisprudenza recente della Corte di Giustizia europea (CGE). L’analisi di
alcune decisioni consente di riflettere sulle riforme che la trasposizione
della Direttiva 1999/701 ha indotto negli ordinamenti nazionali e sulle
lacune delle norme di trasposizione. Tali considerazioni conducono
l’interprete al cuore delle motivazioni che ispirano un moderno diritto del
lavoro, in modo da rileggerne la storia in termini di continuità, piuttosto
che di fratture e di drastiche contrapposizioni.
La Commissione propone nel suo recente Libro Verde2 un quadro
frastagliato e forse intenzionalmente generico di riforme necessarie per la
‘modernizzazione’ del diritto del lavoro. Il lavoro a termine non riceve in
questo documento l’attenzione che merita, sia per gli aspetti problematici
che la giurisprudenza della CGE ha fatto emergere, sia per le difficoltà
verificate dalla stessa Commissione in sede di trasposizione della
Direttiva 1999/70.3
Si intende dunque verificare se il lavoro a termine rappresenti nel
dibattito corrente un banco di prova dei difficili equilibri da stabilire fra le
politiche di flessibilizzazione dei mercati del lavoro e l’adeguamento delle
tutele individuali e collettive.
Prima di guardare alla giurisprudenza della CGE è utile allungare
lo sguardo verso l’orizzonte del dibattito teorico promosso dalla
Commissione Europea negli anni Novanta dello scorso secolo, sfociato in
analisi sofisticate e talvolta provocatorie.4
Non è superfluo ricordare che il rapporto Supiot si sofferma sul
concetto di diritti sociali (diritti sociali di prelievo nella traduzione italiana)
* Questo scritto è destinato alla raccolta di Studi in memoria del Prof. Matteo Dell’Olio
1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
2Commissione CE, Libro Verde, Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide
del XXI secolo, Bruxelles 22.11.2006, COM (2006) 708 definitivo
3 Commission Staff Working Document, Report by the Commission services on the
Implementation of Council Directive 1999/70EC of 28 June 1999 concerning the
Framework Agreement on Fixed-term Work Concluded by ETUC, UNICE and CEEP (EU-15),
11.8.2006, SEC (2006) 1074
4 Promosso dalla Commissione (European Commission, Transformation of Labour and
Future of Labour Law, Luxembourg 1998) il rapporto Supiot è stato poi pubblicato come
libro in molte lingue. Cfr. la versione in lingua inglese, A. Supiot, Beyond Employment,
Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe,
italiana a cura di P. Barbieri ed E. Mingione Il futuro del lavoro : trasformazioni
dell’occupazione e prospettive della regolazione del lavoro in Europa, Roma, Carocci, 2003
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
legati ad una dimensione di libertà dell’individuo, in quanto tali
potenzialmente sganciati da situazioni di rischio derivanti dalla condizione
di subordinazione. La strategia adottata nel rapporto è quella di superare
i dualismi favoriti dai nuovi regimi di flessibilità nella gestione dei rapporti
di lavoro e tendere a re-instituzionalizzare tali rapporti, dotandoli di
regole nuove e di nuove sicurezze.5 Il linguaggio del Rapporto Supiot si
snoda, come si vede, lungo il binomio libertà-sicurezza e persegue una
più ampia definizione dell’appartenenza degli individui al lavoro in quanto
tale. Non a caso sono frequenti in quelle pagine i richiami alla coesione
sociale ed alla contrattazione collettiva come fonte regolativa da adattare
alle nuove esigenze di tutela.
Le posizioni assunte allora dalla dottrina svelano ora un panorama
caratterizzato da un forte divario fra ipotesi ricostruttive molto meditate e
prospettive di riforma possibili. Alla luce di quanto detto, si insinua
fortemente il dubbio che i due vasi – quello della ricerca comparata ed
interdisciplinare, riempito dalla dottrina, e quello della elaborazione delle
politiche, riempito dalle elite burocratiche di volta in volta interessate –
non comunichino. Se la dottrina lascia per strada i suoi sassolini per
segnare un percorso, questo non necessariamente guida i policy-makers
verso una destinazione nota. Lungo il cammino si frappongono veti
incrociati e difficoltà operative, come si evince dal resoconto delle molte
vicissitudini legate all’emanazione del Libro Verde.6
E’ utile evidenziare che parallelamente al dibattito europeo, di cui
si dirà fra breve, si va svolgendo un’analoga riflessione all’interno
dell’OIL, sulla scorta di un’approfondita analisi comparata fra numerosi
ordinamenti nazionali. Il linguaggio adoperato nei documenti dell’OIL è
indicativo di una sensibilità diffusa circa i cambiamenti intervenuti nei
rapporti di lavoro.
La ricerca promossa da questa organizzazione internazionale si
fonda sulla constatazione che proprio tali cambiamenti, se attentamente
valutati alla luce delle diverse tradizioni instaurate dai legislatori
nazionali, rivelano un’ampia carenza di ‘protezione’ per i lavoratori
subordinati.7 I documenti citati adottano l’espressione ‘lavoratori
bisognosi di protezione’, prendendo le mosse dai ‘fattori’ o ‘indicatori’ che
5 Il futuro…, cit., p.63 e p.65
6 L’intero dibattito, completo di riferimenti alle posizioni assunte da gruppi di opinione,
come pure dalle parti sociali e da altri stakeholders è efficacemente ricostruito da C.
Massimiani (a cura di), Dossier Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide
del XXI secolo, http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier9.pdf
7 Oltre al Report V, The Scope of the Employment Relationship, International Labour
Conference 91st Session, Ginevra 2003, p. 10-17 in particolare, si veda ora Report V (1)
The Employment Relationship, International Labour Conference 95th Session, Ginevra
2006, p. 5 ss.
4 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
nei diversi ordinamenti consentono di risalire a rapporti di lavoro
subordinato.
Il contratto di lavoro emerge dalle analisi dell’OIL nella sua
specifica e se si vuole tradizionale funzione, ma anche nelle sfaccettature
delle sue nuove tipologie. Il lavoro tramite agenzia ha già trovato una sua
regolamentazione nella Convenzione n. 181 del 1997;8 altre fonti OIL
introducono standard normativi per i lavoratori autonomi o indipendenti.
Una recente Raccomandazione9 raccoglie il frutto della ricerca
comparata e si sofferma su misure di ‘protezione effettiva’, che
consentano di distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo, di
identificare il datore di lavoro in modo chiaro e di attribuire a quest’ultimo
poteri e responsabilità inerenti agli obblighi contrattuali. La
raccomandazione dedica attenzione ai lavoratori svantaggiati ed anche ai
lavoratori migranti; si preoccupa di indicare che i soggetti collettivi più
rappresentativi si facciano carico di individuare le caratteristiche del
lavoro subordinato in taluni settori di attività e che contribuiscano a
monitorare il mercato del lavoro ed a raccogliere informazioni e dati
statistici adeguati per comprendere le trasformazioni in atto.
La lezione che ci viene dall’OIL è illuminante in molti sensi.
L’analisi comparata è fondata in un contesto definito da indicatori
giuridici. La nozione di ‘protezione’, svuotata di un contenuto ideologico e
di giudizi di valore, appare funzionale ai cambiamenti che intervengono
nella realtà produttiva e nel diritto. Essa si pone come chiave di lettura
dei cambiamenti medesimi ed anche come elemento semantico che
meglio accomuna tradizioni giuridiche diverse. Non è casuale che il
principio di ‘equità’ sia posto nei Rapporti dell’OIL in connessione con le
esigenze di ‘adattabilità’ delle misure protettive. Si fa notare, ad esempio,
che in alcuni paesi europei si è passati da ‘una situazione in cui la
flessibilità crea insicurezza ad una in cui la sicurezza promuove la
flessibilità.’ 10
8 C 181 Private Employment Agencies Convention, adottata il 19 giungo 1997. L’art. 11
della Convenzione parla di ‘protezione adeguata’ per i lavoratori assunti da agenzie di
lavoro temporaneo ed indica un elenco di diritti da garantire agli stessi attraverso misure
legislative da adottare a livello nazionale. Oltre a diritti ad esercizio collettivo, come la
contrattazione collettiva, l’art. 11 menziona il salario minimo, l’orario di lavoro l’ accesso a
misure di sicurezza sociale, alla formazione, la salute e sicurezza e la tutela contro gli
infortuni e le malattie professionali, la tutela in caso di insolvenza, tutele per la maternità.
L’art. 12 riproduce la stessa lista di misure protettive dei lavoratori e rinvia agli stati
l’allocazione delle responsabilità fra agenzie e utilizzatori dei servizi
9 R 198 Employment Relationship Recommendation, adottata il 15.6. 2006. Un riferimento
adesivo a questa fonte si trova alla nota 32 del Libro Verde, cit. a n.2
10 Report V (1) The Employment Relationship, cit. a n. 7, p. 16 dove il riferimento è ai
risultati della ricerca di P. Auer Employment revival in Europe: Labour market success in
Austria, Denmark, Ireland and the Netherlands, Ginevra, ILO 2000
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
In un filone di ricerca coerente con le fonti appena citate si pone
l’indagine dell’OIL sul ‘Lavoro Decente’, avviata nel 1999 in un Rapporto
del Direttore Generale, all’indomani della approvazione nel 1998 della
Dichiarazione sui principi fondamentali,11 e poi proseguita in numerosi
studi comparati, l’ultimo dei quali estremamente innovativo.12
Può essere rassicurante ricordare che la Commissione non è
ignara di questi sviluppi ed anzi manifesta la sua adesione ai programmi
internazionali sul ‘Lavoro Decente’, sia per dare vigore ad accordi
bilaterali e regionali dell’UE, sia per meglio focalizzare l’impegno dei paesi
dell’allargamento nel rispetto dell’acquis comunitario, di cui l’agenda sul
‘Lavoro Decente’ è parte.13 Vi è una dimensione globale della
modernizzazione da cui non si può prescindere nel dibattito europeo;
essa richiede una più forte coerenza nelle posizioni della Commissione.
Al di fuori dell’UE si sta svolgendo un dibattito molto variegato,
teso ad identificare prospettive teoriche e politiche del diritto in sintonia
con i grandi cambiamenti intervenuti nel diritto del lavoro.
In Australia, a completamento di un corposo progetto di ricerca,14
un gruppo composito di studiosi valuta criticamente le riforme adottate
dal legislatore nel 2005, orientate verso una forte ‘individualizzazione’
delle misure che regolano i rapporti di lavoro.15 Ne risulta un ampio
quadro di riferimento, che dà conto di una ‘nuova piattaforma’ o di un
11 ILO, Decent Work, Report of the Director General, International Labour Conference, 87th
Session, Ginevra, Giugno 1999. Alcune osservazioni in S.Sciarra, Globale e locale: prove di
razionalità per il diritto del lavoro, Soc. Dir 2004, p. 23 ss. e in B. Hepple, Labour Laws and
Global Trade, Oxford 2005, p.56 ss e p. 63, dove si discute il programma sul Decent Work
nell’ambito della ‘nuova messa a fuoco’ delle iniziative dell’OIL. L’interesse della dottrina
per la Dichiarazione del 1998 emerge dalle osservazioni di G. Bronzini, La Dichiarazione del
1998 sui ‘Core Labour Rights’ e la rinascita dell’OIL, DD 2006
12 Cfr il numero speciale Social Protection and Decent Work: New Prospects for
International Labour Standards, CLLPJ 2006, n. 2 . Cfr anche la traduzione in italiano del
rapporto di sintesi curato da A. Supiot, Azione normativa e lavoro decente. Prospettive nel
campo della sicurezza sociale, DLRI 2006, p. 625 ss.
13 Communication from the Commission, Promoting Decent Work for All. The EU
Contribution to the Implementation of the Decent Work Agenda in the World, Brussels 24
May 2006, COM (2006) 249
14 C. Arup et al. (a cura di), Labour Law and Labour Market Regulation, Sydney, The
Federation Press 2006. Si veda in particolare l’Introduzione di R. Mitchell e C. Arup, p. 3 ss
che fa riferimento frequentemente a R. Mitchell (a cura di), Redefining Labour Law,
University of Melbourne 1995. Gli autori e soprattutto i curatori di questo volume
intrecciano frequentemente le loro analisi con quelle svolte dalla dottrina europea, a
conferma di una comune esigenza di ridisegnare il profilo della materia
15 Si rinvia a tale riguardo a R. Mitchell e J. Fletter, La gestione delle risorse umane e
l’individualizzazione nel diritto del lavoro australiano, DLRI 2004, p. 285- 322
6 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
‘paradigma’ del diritto del lavoro16, consistente nella continua espansione
della materia verso la regolamentazione del mercato del lavoro.
Si potrebbe sostenere che queste caratteristiche sono sempre
state proprie del diritto del lavoro, sia nella sua dimensione individuale,
sia in quella collettiva, poiché ogni misura attinente alla tutela dei
lavoratori ha riflessi immediati sul mercato e per certi versi lo conforma e
lo rende compatibile con i vincoli del sistema normativo. Ma le conferme
in questa direzione non sono mai troppe e l’analisi comparata non può
che beneficiarne.
La parte più innovativa della ricerca australiana consiste nel
dimostrare la conversione delle tradizionali misure protettive in strumenti
orientati al mercato e nel disegnare i nessi che storicamente si sono
stabiliti fra i ‘lavoratori’ – intesi come nozione onnicomprensiva, che
prescinde dalle caratteristiche specifiche di ciascun contratto o rapporto di
lavoro – ed il mercato.
Tale ricerca si interseca con un altro sforzo collettivo di analisi
comparata incentrato sulla ricognizione dei ‘confini’ e delle ‘frontiere’ del
diritto del lavoro.17 E’ utile constatare, anche in questo caso, la varietà di
suggestioni che provengono dal dibattito globale. Ad esempio la nozione
di economia informale e di lavoro sommerso si presta ad interpretazioni
diverse nei paesi in via di sviluppo – si pensi all’India ed alla significativa
espansione che interessa quel sistema economico – ma anche le misure
di sicurezza sociale si configurano in modo diverso, a seconda dei livelli di
disoccupazione.18
In Canada un recente Rapporto, redatto al fine di suggerire
modifiche al Codice del Lavoro19 si segnala, oltre che per la completezza
e la profondità dell’analisi, anche per un interessante impianto teorico
delle proposte che ne scaturiscono.
Nel suggerire una rilettura degli standard applicabili al lavoro,
l’autore distingue, per la loro diversa natura, tre categorie.
16 Introduzione di Labour Law and Labour…, cit. a nota 14, p. 4
17 G. Davidov e B. Langille (a cura di), Boundaries and Frontiers of Labour Law, Oxford,
Hart Publishing 2006
18 Per l’India si rinvia a K. Sankaran, Protecting the Worker in the Informal Economy: the
Role of Labour Law; per una prospettiva piu ampia cfr. A. Trebilcock, Using Development
Approaches to Address the Challenge of the Informal Economy for Labour Law, entrambi in
G. Davidov e B. Langille (a cura di), cit. a n. 17, rispettivamente a p.205 ss e p. 63 ss.
19 Fairness at Work. Federal Labour Standards for the 21st Century, Publications Services
2006, un Rapporto redatto da H. Arthurs in vista della riforma della Parte III del Codice del
lavoro canadese, risalente al 1965. La Commissione presieduta da H. Arthurs ha consultato
esperti indipendenti e rappresentanti delle parti sociali ed ha commissionato a studiosi
anche stranieri studi specifici su singoli temi. La Commissione ha anche svolto numerose
audizioni ed ha ricevuto contributo da singoli e da gruppi sparsi in tutto il paese
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
Il principio fondamentale della ‘decenza’ – evocativo del
linguaggio adottato dall’OIL – è inteso come criterio generale cui
ricondurre condizioni minime di tutela, quali il salario sufficiente, il
rispetto di un orario di lavoro che consente al lavoratore di esprimersi nei
rapporti sociali e civili, il divieto di ogni discriminazione. Principi
‘strategici’ sono considerati quelli che attengono al funzionamento
dell’economia di mercato, alla combinazione di flessibilità e sicurezza, alla
parità di trattamento per quanti si trovano a lavorare in condizioni
analoghe, alla contrattazione sul luogo di lavoro, all’inclusione ed
all’integrazione, nonché al rispetto degli obblighi nascenti da fonti
internazionali. Principi ‘operativi’ sono quelli che attengono all’uso
efficiente di risorse pubbliche, ad un alto grado di osservanza degli
standard applicabili, alla ‘flessibilità regolata’, alla chiarezza.
Anche se immaginata per un sistema federale, la classificazione
proposta è tale da indurre ad un ripensamento gli osservatori europei,
intrappolati in una sorta di auto-punizione collettiva che li induce, come
vedremo fra breve, ad immiserire un ricco linguaggio normativo
sedimentato nelle costituzioni nazionali e nei migliori esempi di
legislazione che a loro si ispirano.
Questa digressione consente di valutare con maggiore obiettività
il diverso dibattito, promosso dalla Commissione Europea ed indirizzato
verso le istituzioni, i governi degli Stati membri, le parti sociali, gli altri
stakeholders ed i singoli cittadini.20
Il recente Libro Verde della Commissione propone fin dalle prime
battute un inscindibile nesso di causalità fra ‘modernizzazione’ del diritto
del lavoro e creazione di nuova occupazione. Si tratta di un’affermazione
non univocamente acclarata dalla ricerca empirica e comparata, nonché,
come si è detto, dall’attività dell’OIL. Essa provoca, a voler tacere d’altro,
un’eccessiva ‘colpevolizzazione’ del diritto del lavoro, a fronte delle
carenze mostrate dalle politiche macroeconomiche.21 Il rischio è pertanto
di rendere sterile il confronto sulle riforme del mercato del lavoro.
Sia nel dibattito teorico – di cui resta poca traccia nel Libro Verde
- sia in quello che riguarda più da vicino i legislatori nazionali, il termine
‘modernizzazione’ è usato in modo volutamente ambiguo e sfuggente.
Questa scelta linguistica si riflette nella formulazione dei quesiti posti ai
soggetti verso cui la consultazione è rivolta. Si fronteggiano in tal modo
falsi dilemmi o domande retoriche.
20 Commissione CE, Libro Verde, Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide
del XXI secolo, Bruxelles 22.11.2006, COM (2006) 708 definitivo
21 Così efficacemente A. Baylos e J. Pérez Rey, Presentacion al libro verde, Cuadernos de
la Fundacion Sindacal de Estudios, n. 5/2006, in C. Massimiani (a cura di), Dossier.., cit. a
n. 6
8 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
Ad esempio, è più che nota alla dottrina europea – ma anche ai
giudici ed alle parti sociali – la capacità di adattamento mostrata dal
diritto del lavoro e dalla contrattazione collettiva nell’introdurre elementi
di flessibilità negli ordinamenti nazionali, in linea con quanto dettato dai
cicli economici o più semplicemente dal mutato orientamento dei
legislatori.22 Gli ordinamenti nazionali hanno risposto ad esigenze dettate,
fra l’altro, dall’integrazione del mercato europeo e dalla strategia di
Lisbona, coerentemente con gli obblighi nascenti dalla comune
appartenenza ad un sistema normativo sopranazionale.
E’ dunque un falso dilemma proporre l’adattamento delle
discipline esistenti a fronte di una maggiore esigenza di flessibilità,
perché questa è una realtà già accertata, per lo meno nell’Europa a 15,
particolarmente per i contratti di lavoro part-time e per quelli a tempo
determinato.23 Ed è un’occasione mancata non includere nella
ricognizione del Libro Verde l’apporto fornito dalla CGE nella sua
giurisprudenza in materia di contratti a termine. Quest’ultima conferma
l’acquisizione di alcuni punti fermi nell’applicazione della Direttiva che
recepisce l’Accordo quadro stipulato dalle parti sociali ed attribuisce
rilievo a tale fonte di diritto secondario, come si avrà modo di vedere in
seguito.
Appare inoltre fondata la critica rivolta al passaggio del Libro
Verde in cui si citano i dati relativi all’incremento dei lavoratori a tempo
determinato, senza illustrarne a fondo i motivi e la segmentazione
sociale.24 A volere tacer d’altro, lo stesso Rapporto della Commissione
sulla trasposizione della Direttiva fa notare che, se un terzo dei lavoratori
temporanei trova lavoro stabile dopo un anno, dopo sei anni - il periodo
più lungo misurato nelle statistiche – il 16% dei lavoratori si trova
sempre nella stessa situazione ed il 20% non è più occupato. Il Rapporto
sottolinea anche che una eccessiva instabilità nella carriera delle persone
giovani spinge a ridurre la propensione al consumo e ad abbassare il
tasso di fertilità.25
22 Si vedano i quesiti 1-4 del Libro Verde, cit. a n. 2, p.10. G. Bronzini, 12 Noterelle sul
Green Paper, Newslatter CRS, Febbraio 2007 fa notare che mentre flexicurity si presenta
come un termine evocativo di importanti tendenze legislative in atto in Europa,
modernizzazione appare, al contrario, un termine adatto a favorire letture poco analitiche
della legislazione e della sua evoluzione
23 S. Sciarra, The evolution of labour law (1992-2003), Vol 1, General Report, Luxembourg
OOPEC 2005, p.37 ss.
24 Cfr.CGIL Osservazioni al Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere
alle sfide del XXI secolo”, Roma 2006, in Dossier.., cit a n.6, o. 737
25 Commission Staff Working Document, cit. a n. 3, p. 2 che fa a sua volta riferimento
all’Employment in Europe Report 2004, peraltro contraddittoriamente citato anche nel
Libro Verde, p. 9. La terminologia utilizzata fa riflettere sui molti significati attribuiti al
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
9
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
E’ una domanda retorica quella posta in termini di chiarimento
degli statuti giuridici dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti.26
Può darsi che questa tecnica di comunicazione quasi maieutica miri a fare
emergere dalla consultazione risposte aperte ed innovative. Forse per
questo motivo non si citano i risultati di una articolata analisi comparata
in materia di lavoro economicamente dipendente27 e si fa calare un
imbarazzante silenzio sull’inventività e sul rigore del Rapporto Supiot.28
E’ infine una forma quasi inconscia di autoanalisi quella proposta
nel quesito che attiene alla revisione della legislazione in materia di orario
di lavoro.29 Essa rivela un’incertezza terminologica che, ancora una volta,
non valorizza, né tanto meno analizza l’importante giurisprudenza della
CGE sul tema.30
Se si accetta come punto di partenza l’ormai inscindibile
connessione fra dibattiti nazionali e sviluppi globali del diritto del lavoro,
ben rappresentati nella già citata produzione dell’OIL, si deve subito
affermare che il termine ‘modernizzazione’, così come proposto nel
dibattito europeo contemporaneo, sempre più appare staccato da un
preciso contesto storico e normativo e privo di valenze operative precise.
Se preso ad emblema di questa fase dell’integrazione europea, esso
rivela la profonda sofferenza del sistema regolativo sopranazionale nel
campo delle politiche sociali e l’incapacità dello stesso di stabilire nuovi
equilibri normativi.
Al contrario, nello studio dell’evoluzione del diritto del lavoro – se
al termine evoluzione si attribuisce un significato euristico e non
valutativo – è dato cogliere la tendenza della materia a adattare i suoi
strumenti regolativi come pure le sue finalità.
E’ probabile che l’evoluzione più recente di questa disciplina abbia
beneficiato della prima attuazione del Metodo aperto di coordinamento.31
Di questo non si trova traccia nel Libro verde, se non nei riferimenti alle
lavoro temporaneo. Il Report analizza nel capitolo IV ‘il fattore tempo’ nel ‘temporary
employment’ indipendentemente dal tipo di contratto. La vesrione inglese del Libro verde
usa in questo caso l’espressione ‘non-standard’ .
26 Quesito n. 7 del Libro Verde, cit. a n. 2, p. 13
27 A. Perulli, Lavoro autonomo e dipendenza economica oggi, RGL 2003, p. 221 ss. ed
anche Lavori atipici e parasubordinazione tra diritto europeo e situazione italiana, RGL
2006, I, p. 731 ss.
28 Cit. a n. 4
29 Quesito n. 11 del Libro Verde, cit. a n. 2, p. 15
30 Ho analizzato alcune decisioni della Corte di Giustizia in materia di tutela del diritto
fondamentale alla salute e sicurezza in S. Sciarra, Norme imperative nazionali ed europee:
le finalità del diritto del lavoro, DLRI, 2006, p. 39 ss.
31 Cfr. S. Sciarra, The evolution…, cit. a n. 23 , p. 15 ss.
10 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
linee guida del Consiglio.32 La Decisione del Consiglio adottata nel 2005 e
proiettata fino al 2008 rappresenta l’emblema delle politiche
occupazionali europee rivisitate, se non ridimensionate nella loro nuova
versione.33
La Commissione presieduta da Barroso ha, infatti, ampliato i
tempi del monitoraggio da parte del Consiglio ed ha assegnato agli Stati
membri un ruolo più visibile – e sembrerebbe di capire più autonomo –
nell’elaborazione dei Programmi Nazionali di Riforme (PNR), in modo da
tenere conto dei cicli economici e dei cambiamenti intervenuti nella
situazione generale del paese. Il quesito cui è difficile trovare una
risposta è come rileggere in termini propositivi la sterminata produzione
teorica sulla governance, che tanto lasciava sperare per l’avvio di
benefiche sinergie fra hard e soft law. Si rafforza in questo nuovo
contesto di riferimento delle politiche occupazionali l’esigenza di
approfondire lo studio delle riforme avviate dai legislatori nazionali.
Sul piano della comparazione e del raffronto con altri
ordinamenti ci sono ormai esempi significativi ed esaustivi che possono
essere richiamati, a conferma della praticabilità di indagini teoriche e di
politica del diritto che consentono di coniugare le tradizioni del diritto del
lavoro con le trasformazioni dei sistemi produttivi e con le nuove
domande del mercato.
Sembra che, non senza un fremito di frustrazione, la dottrina
debba farsi da parte e constatare la sterilità delle sue esternazioni. Se
non che, paradossalmente, proprio da quanti vogliono ricondurre a livello
nazionale i necessari interventi modernizzatori34, proviene un invito ad
analisi sistematiche circa la più recente produzione normativa. Se
modernizzare vuol dire guardare criticamente a sé stessi ed ai propri
vicini, non tutto è perduto per il diritto del lavoro.
2. La Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo
determinato. Una ricognizione delle principali questioni
interpretative
32 Council Decision 12.7.2005, OJ 6.8.2005, L 205/22. Per una prima risposta del governo
italiano cfr Programma Nazionale di Riforma 2006-2008. Primo Rapporto sullo stato di
attuzione, Roma 18 ottobre 2006, in
http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_en.htm. Si veda ora il Draft Joint
Employment Report 2006/2007, licenziato dal comitato per l’occupazione e discusso nel
Consiglio UE del 7.2.2007
33 Per un commento si rinvia a C. Kilpatrick, New EU Employment Governance and
Constitutionalism, in G. de Búrca and J. Scott (a cura di), Law and New Governance in the
EU and the US, Oxford, Hart Publishing 2006
34 In tal senso sembrano orientati i commenti della organizzazione europea dei datori di
lavoro. V. Dossier.., cit. a n.6
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
11
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
Molto è stato già scritto su questa fonte comunitaria, anche con
riferimento alla sua complessa gestazione.35
Basterà dunque valorizzare gli aspetti della Direttiva che si
prestano da un lato a verificare un suo ruolo paradigmatico nel dibattito
sulla modernizzazione del diritto del lavoro, dall’altro a mettere a fuoco
una sua funzione regolativa per così dire interna alla gestione del
rapporto di lavoro. Queste due anime convivono a ben vedere nella fonte
di cui qui si discute. Esse confermano una tradizione di rinnovamento già
in atto nel diritto del lavoro, che, nella grande maggioranza dei casi, si
sviluppa in continuità con il passato, in una rivisitazione degli istituti tipici
della materia.
Sulla scorta di quanto già fatto per la Direttiva 97/81/CE in
materia di lavoro a tempo parziale, le parti sociali stipularono un Accordo
quadro per contribuire, come si dice in apertura del Preambolo, alla
strategia di Lussemburgo ‘in direzione di un migliore equilibrio fra la
flessibilità dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori.’
La Direttiva richiama inoltre le conclusioni del Consiglio europeo
di Essen36 da cui emergeva la necessità di ‘incrementare l’intensità
occupazionale della crescita, in particolare mediante un’organizzazione
più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle
esigenze della competitività.’ Questi riferimenti servono a porre la
legislazione secondaria di cui qui ci occupiamo nel contesto di politiche
sociali ancora influenzate dallo stile di Jacques Delors. La prima
ispirazione per dotare l’Europa di politiche occupazionali va ricercata nel
laboratorio di idee e di programmi che fu impiantato a Bruxelles nei primi
anni Novanta dello scorso secolo. L’inserimento del Titolo VIII nel TCE,
avvenuto nel Consiglio di Amsterdam, ha alle spalle una stagione breve,
ma intensa di buone pratiche intessute con sperimentazioni concrete delle
politiche occupazionali, che fertilizzarono il terreno dell’Europa sociale.37
35 K. Ahlberg et al.. Fixed-term work in Europe, National Institute for Working Life,
Stockholm 1999
36 Considerando 5 della Direttiva 1999/70/CE, cit. a n.1. Il Consiglio di Essen, svoltosi il 9-
10 Dicembre 1994, fu l’ultimo a cui Jacques Delors partecipò come Presidente della
Commissione Europea
37 Ho ricostruito alcuni passaggi di quelle vicende in S. Sciarra, Integration through coordination:
The Employment Title in the Amsterdam Treaty, Columbia Journal of European
Law 2000, p. 209. Si veda ora M.Barbera (a cura di), Nuove forme di regolazione: il
Metodo Aperto di Coordinamento delle politiche sociali, Milano, Giuffré, 2006; F. Ravelli, Il
coordinamento delle politiche comunitarie per l’occupazione e i suoi strumenti,
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/int/ravelli_n43-2005int.pdf,; E.Ales, Dalla
politica sociale europea alla politica europea di coesione economica e sociale.
Considerazioni critiche sugli sviluppi del modello sociale europeo nella stagione del metodo
aperto di coordinamento, ibid
12 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
Il Preambolo dell’Accordo si sofferma in modo non rituale sul
principio dell’eccezionalità del lavoro a termine rispetto al lavoro a tempo
indeterminato, considerato ancora la ‘forma comune dei rapporti di
lavoro.’ Questo richiamo non fa altro che prendere atto di una tradizione
negli ordinamenti nazionali, per lo meno in quelli continentali, risalente
nel tempo. Il lavoro a termine – recita ancora il Preambolo dell’Accordo
quadro – risponde ‘in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di
lavoro sia a quelle dei lavoratori.’
Nei ‘considerando’ dell’Accordo si richiamano le questioni che
fanno da sfondo alla disciplina concordata, in particolare l’oggettività delle
ragioni per accedere a questa tipologia contrattuale, in modo da
prevenire abusi, la maggiore rilevanza della stessa in alcuni settori
occupazionali, l’alta percentuale di donne assunte con contratto a termine
e l’atteso impatto della disciplina nel miglioramento delle pari opportunità
fra uomini e donne.38
Il rispetto del principio di non discriminazione è ‘obiettivo’
dell’accordo (clausola 1) e criterio ordinatore dell’intera disciplina
(clausola 4), poiché il confronto con i lavoratori comparabili a tempo
indeterminato riguarda in modo ampio ‘le condizioni di impiego.’ Perfino il
principio del pro rata temporis è presentato come eventuale (‘se del
caso’).
La terminologia adottata nella clausola 5 è più forte di quella
analoga nell’Accordo sul lavoro a tempo parziale. Mentre quest’ultimo si
esprime in forma condizionale, la prima è categorica: gli Stati membri
dovranno introdurre misure di prevenzione degli abusi derivanti
dall’utilizzo di una successione di contratti a termine. Questa differenza
non sorprende se, ancora una volta, si guarda alle tradizioni del diritto del
lavoro europeo. L’eccezionalità del contratto a termine giustifica
l’imposizione di limiti nell’esercizio delle prerogative imprenditoriali,
consistenti nell’obbligo di fondare i rinnovi su ragioni obiettive e nel
fissare una durata massima nella successione dei contratti.
Quanto alla clausola di non regresso, inserita fra le disposizioni di
attuazione (clausola 8.3), essa riprende l’espressione già utilizzata per il
lavoro part-time, secondo cui l’applicazione dell’Accordo quadro non
costituisce giustificazione valida per ridurre il livello generale di tutela dei
lavoratori nell’ambito dell’Accordo stesso. Può essere significativo
sottolineare, tuttavia, che anche in questa disposizione la formulazione è
più circostanziata di quella contenuta nell’analoga clausola riferita al
lavoro a tempo parziale. Quasi a volere rimarcare una differenza
strutturale fra le due tipologie di contratti di lavoro, si ammette che il
38 Considerando 6-9
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
13
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
legislatore nazionale possa essere più condizionato ‘dall’evoluzione della
situazione’ nell’adottare misure legislative sul lavoro a tempo parziale e
dunque più libero nel ridimensionare i livelli di tutela.39
La giustificazione di questa scelta deriva da una fin troppo ovvia
constatazione. La riduzione dell’orario che si opera nei regimi di lavoro a
tempo parziale rispecchia esigenze di flessibilità più difficili da tipizzare e
si ispira a scelte organizzative non sempre coincidenti con ragioni
obiettive. Nell’Accordo sul lavoro a tempo parziale l’enfasi è posta sulla
creazione di occupazione, più di quanto non lo sia nell’Accordo sul lavoro
a termine, dove non è sorprendente rileggere l’auspicio, già formulato dal
Consiglio di Lussemburgo, che si proceda a ‘modernizzare
l’organizzazione del lavoro.’
In un recente Rapporto sullo stato di applicazione della Direttiva
99/70,40 la Commissione fa emergere i punti controversi ed in certi casi
ancora rimasti irrisolti nell’interpretazione e nei successivi interventi dei
legislatori nazionali.
Un primo risultato ci dice che gli Stati membri sono stati
prevalentemente in ritardo nella trasposizione della Direttiva. Ciò ha dato
luogo all’avvio delle procedure di infrazione per la mancata
comunicazione circa l’adozione delle misure necessarie. Anche se tali
procedure sono state evitate – si pensi al caso della Grecia – esiste la
consapevolezza di problemi interpretativi ancora non risolti, da affidare
alla discrezionalità dei giudici nazionali attraverso il rinvio pregiudiziale.
Si discute inoltre di valutare – ed il tema è di grande interesse in
termini comparati – i diversi regimi delle eccezioni. Si pensi, ad esempio,
al particolare caso delle forze armate in Irlanda e nel Regno Unito ed al
suggerimento della Commissione di ridurre l’eccezione alle sole forze
combattenti. Altro esempio controverso è quello degli insegnanti di
religione in Spagna, esposto ad una possibile procedura di infrazione nei
confronti di quel paese.
Anche il principio di non discriminazione dà adito a interpretazioni
controverse. Si segnala in molti paesi la difficoltà di individuare nello
stesso luogo di lavoro (clausola 3.2) i ‘lavoratori a tempo indeterminato
comparabili’, così come indicato nella clausola 4.1. Si discute su cosa
39 Cfr. clausola 6.2 della Direttiva 1997/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa
all’ accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall UNICE, dal CEEP e dalla CES
‘tenuto conto dell’evoluzione della situazione’, espressione che non si rinviene nella
Direttiva 1999/70
40 Commission Staff Working Document, Report by the Commission services on the
Implementation of Council Directive 1999/70EC of 28 June 1999 concerning the
Framework Agreement on Fixed-term Work Concluded by ETUC, UNICE and CEEP (EU-15),
11.8.2006, SEC (2006) 1074
14 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
debba intendersi per trattamento meno favorevole nell’applicare il
principio di non discriminazione, ovvero se le condizioni di lavoro vadano
intese nella loro interezza. Sembra inevitabile l’intervento dei giudici
nazionali in questi casi particolari, meritevoli di una valutazione ad hoc.
Di notevole rilievo, come si evince dalla giurisprudenza della CGE,
è la prevenzione degli abusi nel settore pubblico ed ancor più la scelta
della sanzione opportuna, se la conversione in contratti a tempo
indeterminato non è proponibile.
Il Rapporto della Commissione si sofferma brevemente su alcuni
dei casi giurisprudenziali che saranno esaminati nel prossimo paragrafo, a
conferma di un intreccio interessante fra due diverse, eppure
complementari, attività di monitoraggio circa lo stato di attuazione del
diritto comunitario. La trasposizione di una direttiva apparentemente così
lineare non è indolore. Cerchiamo di capire perché.
3. La Corte di giustizia ed il lavoro a termine in alcune
recenti decisioni
Nel trattare della giurisprudenza della CGE in materia di contratti
a termine non si può non prendere le mosse da Mangold41, un caso che
ha riscosso molta attenzione – ed anche taluni giudizi critici – per
motivazioni che in parte esulano dall’economia di questo scritto. Più che
sulla Direttiva 1999/70, i commentatori del caso in questione si sono
soffermati sulla violazione della Direttiva 2000/78 ed in particolare sul
divieto di discriminazione in ragione dell’età.
La Corte invoca il ‘principio generale del diritto comunitario’ a non
essere discriminati al fine di aggirare un problema non secondario,
relativo alla mancata trasposizione della Direttiva 2000/78
nell’ordinamento tedesco. In forza di tale principio preesistente alla
Direttiva, la Corte richiama il compito del giudice nazionale di disapplicare
la normativa in contrasto con lo stesso ed applicare la norma
sopranazionale, anche quando il termine per la trasposizione della
direttiva non è ancora scaduto.42 Questa dirompente interpretazione ha
indotto i commentatori a riflettere circa un’eccessiva espansione del
principio di non discriminazione, inclusivo di comportamenti discriminatori
non ancora del tutto assimilati dagli ordinamenti nazionali. Anche la
41 Causa C-144/04 Werner Mangold v Rüdiger Helm, 22.11.2005, Racc. 2005 I-9981.
Oltre a S. Sciarra, Norme imperative…, cit. a nota 30, rinvio, per un commento a questa
sentenza, a V. Piccone e S. Sciarra, Principi fondamentali dell’ordinamento comunitario,
obbligo di interpretazione conforme, politiche occupazionali, FI 2006, IV
42 Mangold, cit., punti 74 - 77
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
15
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
successiva giurisprudenza della Corte ha preso le distanze da una tale
impostazione.43
Pur nella consapevolezza della ben più ampia rilevanza di Mangold
nel diritto comunitario, è utile ai nostri fini riflettere sulle modalità
adottate dal legislatore tedesco per piegare lo strumento del contratto a
termine a politiche occupazionali più flessibili ed in quanto tali rispondenti
alle finalità richieste da una riforma del mercato del lavoro.
Nel caso tedesco l’obbligo per i datori di lavoro di giustificare
l’apposizione del termine si attenua fino a scomparire in ragione di una
diversa tutela accordata ai lavoratori ultracinquantenni. La tutela – si
potrebbe dire con ricorso ad un concetto tipico del gergo comunitario –
della loro occupabilità, a fronte di una potenziale esclusione dal mercato
del lavoro, diviene prevalente rispetto ad un più tradizionale antidoto
utilizzato nel diritto del lavoro, quello dei limiti legali posti alla
discrezionalità organizzativa del datore di lavoro.
Nelle sue Conclusioni44 l’Avvocato Generale sottolinea che le leggi
in materia di contratti a termine, succedutesi nell’ordinamento tedesco fin
dalla metà degli anni Ottanta e culminate in una disciplina che trae
origine dalle proposte della Commissione Hartz45, si caratterizzano infatti
per avere assunto come obiettivo principale la promozione
dell’occupazione e per ‘voler perseguire una propria scelta di politica
economica e sociale indipendente dai vincoli comunitari’46.
Questo passaggio viene ripreso dalla Corte nel rilevare che ‘i
successivi abbassamenti dell’età oltre la quale è consentita la stipula di
contratti a tempo determinato senza restrizioni sono giustificati non già
dalla necessità di applicare l’accordo quadro, ma da quella di incentivare
43 Causa C-13/05 Sonia Chacón Navas v Eurest Colectividades SA, 11.7.2006, Racc. 2006
I-6467. In questo caso, relativo ad una presunta violazione del principio di non
discriminazione nei confronti di soggetti disabili, la Corte non accoglie l’assimilazione
suggerita dal giudice del rinvio fra lavoratore malato e lavoratore disabile. Non si può,
pertanto, estrapolare dall’art 13 TCE un principio generale di non discriminazione,
specialmente in presenza di concetti, come quello di handicap, non ben definiti
dall’ordinamento. Cfr. a riguardo i punti 56-58 nelle Conclusioni dell’Avvocato generale
nella causa in oggetto, rese il 16.3.2006. Si vedano inoltre le Conclusioni dell’Avvocato
generale in Causa C-411/05 Felix Palacios de la Villa v Cortefiel Servicios SA, presentate il
15 .2.2007, fortemente critiche nei confronti di Mangold, in un caso di presunta
discriminazione in un regime di pensionamento obbligatorio
44 Causa C- 144/04 Mangold, Conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 30 giugno
2005
45 Per cui si rinvia a M. Fuchs, I contratti di lavoro flessibile in Germania, DLRI 2005, p.
135 ss. Riferimenti anche in D. Schiek, The ECJ Decision in Mangold: A Further Twist on
Effects of Directives and Constitutional Relevance of Community Equality Legislation, ILJ
2006, p. 329 ss.
46 Mangold, Conclusioni, cit., 76
16 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
l’occupazione delle persone anziane in Germania’47. Pertanto non vi
sarebbe violazione della clausola 8.3 dell’Accordo quadro, la così detta
clausola di non regresso, invocata dal ricorrente, poiché politiche
occupazionali come quella su cui si innesta la controversia esulano dalle
finalità della Direttiva. Si dimentica in questo passaggio della decisione il
preambolo della Direttiva ed i richiami in essa presenti alle politiche
occupazionali varate dal Consiglio di Lussemburgo.
Anche se la Direttiva sul lavoro a termine non figura al centro
delle argomentazioni della Corte, ad essa viene comunque fatto
riferimento per affermare che la normativa nazionale controversa è
‘misura di attuazione’ di tale legislazione comunitaria secondaria e
dunque vincolo ineliminabile per l’ancoraggio al ‘diritto comunitario’ ed ai
principi generali su cui lo stesso si fonda48. Alla legge che regolamenta il
lavoro a termine, fonte di trasposizione della Direttiva 1999/70/CE
nell’ordinamento tedesco, si deve dunque guardare per poter invocare i
principi di diritto comunitario preesistenti alla Direttiva medesima, fra cui
il principio di non discriminazione, riconosciuto, come la Corte ricorda in
apertura del suo ragionamento, in numerose fonti internazionali.49
Nonostante questo richiamo, l’argomentazione della Corte non
ruota intorno alla Direttiva sul lavoro a termine, né si addentra a fondo
nella stessa. La clausola di non regresso, secondo cui la normativa di
trasposizione della Direttiva non ‘costituisce motivo valido per ridurre il
livello generale di tutela’ dei lavoratori, mostra in questa operazione tutta
la sua intrinseca debolezza. Se fosse intesa come obbligo di standstill,
essa costringerebbe il legislatore nazionale in uno stato innaturale di
inattività, privandolo delle sue essenziali prerogative sia nell’iniziativa, sia
nella scelta delle soluzioni ritenute più adatte alla promozione
dell’occupazione. Se fosse interpretata come clausola di trasparenza 50,
essa funzionerebbe solo come premessa per motivare e razionalizzare le
scelte storicamente succedutesi nella trasposizione delle norme
comunitarie.
Una conferma della natura ambigua di questa clausola si ricava
dal modo in cui la Corte Costituzionale ha recentemente affrontato
un’intricata questione interpretativa del Decreto legislativo n. 368/2001
che traspone la Direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a tempo
47 Mangold, cit. a n. 41, punto 53
48 Mangold, punto 74
49 Mangold, punto 7, dove si richiamano i considerando 1 e 4 della Direttiva 2000/78/CE
50 U. Carabelli e V. Leccese Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le
clausole di favor e di non regresso nelle direttive sociali, Contratto e impresa. Europa
2005, p. 539 ss.
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
determinato.51 Le norme di trasposizione sono ritenute dal giudice che
solleva la questione di legittimità costituzionale doppiamente
peggiorative, e pertanto in violazione della clausola di non regresso,
poiché sottopongono a condizioni prima inesistenti il diritto di precedenza
nelle assunzioni a termine di lavoratori agricoli stagionali.
Nel citare la sentenza Mangold, richiamata come ius superveniens
a distanza di circa un anno dall’ordinanza di rimessione, la Corte
Costituzionale fa sue le parole della CGE ed afferma che ‘una reformatio
in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale ai lavoratori
nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale,
vietata dall’Accordo quadro, quando non sia in alcun modo collegata con
l’applicazione di questo punto’. Il riferimento è al passaggio della
sentenza Mangold in cui la CGE, avendo considerato che l’abbassamento
dell’età è controbilanciata da maggiori tutele legate alla disciplina dei
contratti a tempo determinato, fa notare che altra cosa è valutare il
regime delle tutele non connesse all’applicazione del medesimo Accordo
quadro.52
Pur dovendo riconoscere che l’ordinanza di rimessione poneva in
termini troppo schematici – e forse non condivisibili – la questione della
comparazione fra regimi di tutela dei lavoratori, è pur vero che nella sua
decisione la Corte Costituzionale decontestualizza il passaggio della
sentenza Mangold, per estrapolare in modo repentino un precedente ed
attribuire allo stesso una portata generale.
Mangold viene in questo modo elevata dalla Corte al rango di
fonte vincolante, senza peraltro valutare la funzione della clausola di non
regresso posta in primo piano dal giudice che solleva la questione di
costituzionalità. Quel che più colpisce è che la Corte Costituzionale non si
soffermi a considerare la controversa interpretazione del principio di
uguaglianza fornita dalla CGE.
Il panorama delle tutele previste per i lavoratori a termine è, per
lo meno in Mangold, discontinuo. Nell’esame che la CGE fa della Direttiva
1999/70 colpisce la divaricazione fra le misure promozionali
dell’occupazione, cui si fa riferimento nel Preambolo dell’Accordo quadro
con il richiamo al vertice straordinario di Lussemburgo del 1997, e le
51 Corte Cost. Ordinanza n.252/2006 28 giugno 2006, GU 05.07.2006 n. 27, prima serie
speciale, p.79 ss. La questione di legittimità costituzionale (sollevata da Trib di Rossano
17 maggio 2004, RGL 2005 II, p.85, con nota di A. Andreoni) degli artt. 10 c.9 e 10 e
dell’art. 11 c. 1 e 2 del d.lgs n. 368/2001, attuativo della Direttiva 1999/70 verte sulla
violazione del’art. 76 Cost., nella parte in cui tali norme abrogano la normativa previgente
che conferiva il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda, con la stessa
qualifica, a favore di lavoratori stagionali assunti con contratto a termine
52 Mangold, punto 52
18 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
misure intrinsecamente collegate allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Queste ultime non dovrebbero essere dissociate dalle prime nell’ambito di
un’interpretazione sistematica della fonte comunitaria. Invece lo
diventano, quando l’occhio dell’interprete si sposta verso un altro
obiettivo, quello onnicomprensivo della promozione dell’occupazione,
parte qualificante delle prerogative dei governi nazionali, nei limiti imposti
agli stessi dalle condizioni economiche generali.
Sulla scorta di queste considerazioni, che mettono concretamente
alla prova il binomio flessibilità-sicurezza richiamato nel Preambolo
dell’Accordo quadro, sembra utile analizzare altre recenti decisioni della
CGE.
L’improvvisa - e per certi aspetti un po’ sorprendente - centralità
del contratto di lavoro a tempo determinato nel dialogo fra le corti
nazionali e la Corte di Lussemburgo si aggancia in modo interessante a
nuovi percorsi interpretativi, volti a garantire il rispetto dei diritti
fondamentali.
A questo riguardo è utile prendere in esame due decisioni della
CGE, a seguito di ordinanze per rinvii pregiudiziali del Tribunale di
Genova.53 Tali decisioni, affiancate in rapida successione ad una lunga
sentenza di poco precedente,54 conferiscono visibilità ed autorevolezza
alla legislazione comunitaria secondaria, da cui scaturiscono i diritti
fondamentali dei lavoratori. Questo dato è rilevante anche perché si
tratta – è bene ricordarlo – di una Direttiva che recepisce un accordo
quadro siglato dalle parti sociali.
In Marrosu e Sardino55 ed in modo simile in Vassallo56, la mancata
conversione in contratti a tempo indeterminato di contratti a termine più
volte prorogati da parte di un’azienda ospedaliera, induce i ricorrenti a
ritenere che sia stata violata la normativa nazionale ed in particolare il
decreto legislativo 368/2001, che traspone la Direttiva 1999/70/CE. Il
datore di lavoro fa invece valere le disposizioni relative al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione (d.lgvo 30 marzo 2001,
n.165) che, in ragione della particolare forma di reclutamento vigente nel
settore pubblico, non consentono tale automatica conversione. L’azienda
ospedaliera invoca inoltre la giurisprudenza della Corte Costituzionale che
53 Una delle due ordinanze, Tribunale di Genova, ordinanza 21 gennaio 2004, Lavoro nelle
pubbliche amministrazioni 2004, p. 693 ss. è commentata da L. Zappalà
54 Causa C- 212/04 Adeneler e altri, 04.07.2006, Racc. 2006 I-6057. In merito si rinvia ai
commenti di C. Vigneau, Lé regime des contrats à durée déterminée en droit
communautaire, DS 2007, p.94 ss.
55 Causa C- 53/04, Marrosu e Sardino, 07.09.2006
56 Causa C-180/04, Vassallo, 07.09.2006. Si veda, per una nota alle sentenze citate, A.
Gabriele, Il meccanismo sanzionatorio per l’illegittima successione di contratti a termine
alle dipendenze della P.A. al vaglio della Corte di Giustizia, RGL 2006, II, p. 614 ss.
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
ha dichiarato tali norme non lesive del principio di uguaglianza e di buon
andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Quest’ultimo principio ha
guidato la Corte Costituzionale nel ritenere ragionevole il diverso
trattamento riservato ai lavoratori pubblici, assunti attraverso il
meccanismo del concorso.
Sennonché, a detta di uno dei giudici del Tribunale di Genova, la
Corte non tiene conto nella sua decisione della compatibilità del decreto
165/2001 con i principi comunitari, cui si rifà il decreto 368/2001, fonte
di trasposizione della direttiva e dunque espressione dell’adempimento
da parte dello stato italiano degli obblighi derivanti dalla sua
appartenenza all’UE.57 In entrambi i ricorsi si discute degli abusi compiuti
da parte del datore di lavoro nel fare ricorso a contratti a termine. Ciò
comporta una smisurata estensione dell’interpretazione circa le ragioni
obiettive cui tali forme di lavoro flessibile dovrebbero conformarsi. La
clausola 5 dell’Accordo quadro indica che proprio tali pratiche abusive
devono essere prevenute dagli Stati membri.
Nelle sue Conclusioni l’Avvocato Generale Poiares Maduro si
sofferma su un punto delicato nel quadro di più ampi equilibri
istituzionali.58 Anche se, per quanto riguarda la conversione dei contratti
a termine, gli Stati possono discrezionalmente escludere alcuni settori
dall’applicazione della Direttiva, essi devono farlo osservando il principio
di uguaglianza, che è principio dell’ordinamento comunitario. Egli confuta
con fermezza l’argomento presentato dal governo italiano nel caso
Vassallo, secondo cui l’accordo quadro incorporato nella Direttiva non
poteva ritenersi vincolante nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
perché firmato solo da organizzazioni sindacali del settore privato. ‘Senza
bisogno di interrogarsi sull’identità delle organizzazioni che hanno
stipulato l’accordo, – si sostiene nelle Conclusioni - va precisato che il
testo da interpretare possiede il carattere normativo di una Direttiva
adottata dal Consiglio’.59
L’Avvocato Generale non può ignorare il verdetto della Corte
costituzionale italiana, che va in direzione opposta alle sue
argomentazioni. Nel rendere un omaggio quasi retorico ai principi da essa
sanciti, egli ricorda che le finalità perseguite dagli articoli 3 e 97 della
Costituzione devono essere adeguate, secondo un criterio di
57 Così nel ricorso che riguarda il caso Marrosu e Sardino, dove si ritiene prevalente una
fonte di diritto interno sull’altra, in forza del primato del diritto comunitario ( cit. a n. 55, p.
699). In Vassallo il Tribunale di Genova dubita che la Direttiva sul contratto a termine si
applichi alle pubbliche amministrazioni e tuttavia ritiene di rinviare in via pregiudiziale alla
CGE
58 Conclusioni presentate il 20 settembre 2005 per le cause riunite C – 53/04 e C – 180/04
59 Ibidem, punto 26
20 SILVANA SCIARRA
WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
proporzionalità, al rispetto del principio di uguaglianza. Nel ritenere
legittimo il diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, reclutati
attraverso pubblici concorsi, la Corte costituzionale si discosterebbe,
secondo l’Avvocato generale, da un principio di diritto comunitario.
La CGE condivide queste conclusioni nella sua decisione e
specifica con forza che le misure volte a prevenire gli abusi nel ricorso ad
assunzioni a tempo determinato devono essere proporzionate, ma anche
sufficientemente efficaci per raggiungere gli obiettivi indicati nella
Direttiva.60
Si può sostenere che la parità di trattamento fra lavoratori
pubblici e privati si basi nei due casi di cui si discute su un criterio più
accessibile di comparabilità di quanto non sia dato cogliere in Mangold.
L’efficacia diretta della clausola 5 dell’Accordo quadro, giustificata anche
dalla natura pubblica del datore di lavoro, rende più consistente l’intero
impianto della Direttiva, ritenuta altrimenti troppo vaga nella indicazione
fornita agli stati membri di ‘prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di
una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato’. La
necessaria discrezionalità da riconoscere agli Stati, quanto alle misure da
adottare, non esclude la natura vincolante delle prescrizioni contenute
nella Direttiva.
In molti significativi passaggi entrambe le decisioni fanno
frequente riferimento a Adeneler,61 un altro caso originato da un rinvio
pregiudiziale, sempre in materia di successione abusiva di contratti a
termine nel pubblico impiego, in violazione della già citata clausola 5
dell’Accordo quadro. Nel tentativo di sradicare una tale diffusa pratica di
ricorso al lavoro a termine, il governo greco, pressato dalla Commissione,
aveva optato per un’estensione del termine finale entro cui trasporre la
Direttiva, ma anche dopo la trasposizione aveva accumulato ulteriore
ritardo nell’adottare misure volte a limitare i comportamenti illegittimi
della pubblica amministrazione.
In Adeneler si richama Pfeiffer62, a proposito dell’interpretazione
conforme cui sono tenuti i giudici nazionali, e si precisa che se l’obiettivo
indicato dalla Direttiva non può essere raggiunto per via interpretativa, la
60 Cfr. punto 36 in Vassallo e punto 51 in Marrosu. In un caso recente, relativo alla tutela
dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CGE si confronta nuovamente
con una giurisprudenza costituzionale nazionale difforme ed afferma comunque il primato
del diritto comunitario con il conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare il
diritto interno, per affermare il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione
come principio generale del diritto comunitario. Cfr. Causa C-81/05 Anacleto Corsero
Alonso v Fondo de Garantìa Salarial (Fogasa), 7.9.2006
61 Cit. a n. 54
62 Causa C-397/01 Pfeiffer v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut e V,
05.10.2004, Racc. 2004 I-8835
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
responsabilità degli stati per i danni causati ai singoli è quella risalente a
Francovich e Faccini Dori.63 Ed inoltre, continuando a tessere una rete
fitta di riferimenti, la Corte cita Mangold per affermare che la stabilità
dell’occupazione è elemento primario della protezione dei lavoratori, il che
rende potenzialmente esposta ad abusi la pratica del rinnovo dei contratti
a termine.64
Alcuni punti di questa decisione aiutano a comprendere le
motivazioni che guidano la Corte nella sua sottile e perseverante
costruzione di un coerente apparato di tutele per i lavoratori a tempo
determinato. Tutto ruota, a ben vedere, intorno alla nozione di ‘ragioni
obiettive’, quelle che, secondo la clausola 5 (1) (a) dell’Accordo quadro,
servono a giustificare il rinnovo dei contratti a termine. Non essendovi
alcuna definizione delle ‘ragioni obiettive’ nella fonte comunitaria, il
significato va ricercato nelle finalità generali dell’Accordo quadro. Pertanto
le ‘ragioni obiettive’ vanno ricondotte a ‘precise e concrete circostanze
che caratterizzano una certa attività’ in grado di giustificare la
successione di più contratti in un determinato contesto. Una disposizione
che consente una successione automatica e priva di giustificazioni dei
contratti a termine priva i lavoratori di una tutela primaria.65
Come si può notare, nelle decisioni analizzate la legislazione
comunitaria secondaria disegna un cerchio inviolabile intorno ai diritti
fondamentali. Si può sostenere che la Direttiva sul lavoro a tempo
determinato emerga da questa giurisprudenza della Corte con una sua
propria statura ed autorevolezza, quasi a voler smentire il disincanto di
chi ha sostenuto che la Corte – e con essa gli Avvocati Generali - non
abbiano ancora appreso un linguaggio dei diritti fondamentali nella
materia del diritto sociale europeo.66 I casi di cui qui si discute aprono, al
contrario, nuove prospettive per la giustiziabilità dei diritti fondamentali,
solidamente incardinati anche in una Direttiva che recepisce un Accordo
quadro.
Tanto più significativo appare l’uso del linguaggio adottato dalla
Corte, quanto più esso si insinua in aspetti apparentemente marginali del
diritto comunitario.
63 La giurisprudenza della CGE è richiamata in Adeneler, cit. a n. 54, rispettivamente ai
punti 108 e 112. C. Vigneau, Lé regime, cit a n. 54 fa notare che la CGE vuole in tal modo
conferire valore vincolante a quelle norme della Direttiva che sembrerebbero avere,
altrimenti, una funzione meramente ‘dichiarativa’(p.97). Resta peraltro difficile garantire la
prevenzione degli abusi nel ricorso al lavoro a termine, specialmente alla luce del ruolo
marginale giocato dalla clausola di non regresso.
64 Adeneler, punto 62
65 Adeneler, punti 69 e 73
66 B. De Witte, The Trajectory of Fundamental Social Rights in the European Union, in G.
De Búrca e B. de Witte (a cura di) Social Rights in Europe, Oxford, OUP 2005, p.156
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
Alcune considerazioni merita a tale riguardo un recente caso,
inviato alla Corte in via pregiudiziale da un giudice spagnolo e non
ancora deciso.67
Il rifiuto di riconoscere ad una lavoratrice a termine una
particolare indennità riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato
induce il giudice nazionale a ritenere violata la clausola 4 dell’Accordo
quadro, che vieta ogni trattamento meno favorevole, se non giustificato
da ragioni obiettive. Poiché si tratta di una lavoratrice dipendente da un
ospedale pubblico, si pone nuovamente la questione dell’efficacia della
Direttiva anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La prosa sicura dell’Avvocato generale Poiares Maduro ci assiste
ancora una volta nei labirinti di una giurisprudenza divenuta ormai ricca
di sorprese. Un punto controverso attiene alla definizione di lavoratore
nel diritto nazionale ed all’impossibilità, più volte ribadita dalla Corte, di
assorbire in una nozione onnicomprensiva le diverse accezioni del
termine.
E’ dunque importante valutare approfonditamente le
giustificazioni che sono addotte per introdurre un trattamento
differenziato, a meno di non volere, come già affermato in Adeneler,
Marrosu e Vassallo, rendere irrilevante l’Accordo quadro nelle parti in cui
si prevede che siano adottate misure di prevenzione degli abusi nel
ricorso ai contratti a termine. Su questo punto l’Avvocato generale
ribadisce l’importanza di lasciare alle corti nazionali la valutazione degli
elementi oggettivi che giustificano l’esclusione di tali contratti dalla sfera
di efficacia della Direttiva. Spetta anche alle corti nazionali valutare la
conformità con il diritto comunitario delle posizioni assunte dal Tribunal
Supremo quanto alla non comparabilità delle condizioni di lavoro
applicate ai lavoratori pubblici, a causa del loro particolare status
professionale. 68
Più complessa e densa di implicazioni è la questione relativa
all’esclusione esplicita della retribuzione dalla competenza del Trattato
(art. 137(5)) e della possibilità di ricondurre le prestazioni retributive di
cui si dibatte all’ampia nozione di condizioni lavorative non discriminatorie
per il lavoratore a termine.
La Commissione, intervenendo nella causa, fa riferimento alla
giurisprudenza della Corte in materia di parità di trattamento fra uomo e
donna per sostenere che l’art. 137(5) non preclude l’esame di effetti
incidentali della retribuzione inerenti all’applicazione della legislazione
secondaria. L’assenza di un preciso riferimento nella Direttiva 1999/70
67 Causa C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso v Osakidetza (Servicio Vasco de Salud)
68 Cfr. punto 15 delle Conclusioni rese il 10 gennaio 2006
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
non esclude, secondo la Commissione, che la retribuzione sia da
intendersi parte essenziale delle ‘condizioni di lavoro.’
Il cambio di rotta dell’Avvocato generale ci conduce verso altri
lidi. Piuttosto che risalire alle Direttive 76/207 e 75/117 ed alla relativa
giurisprudenza della Corte, appare più solido il riferimento alla Direttiva
77/187 sul trasferimento d’impresa, adottata nell’ambito delle misure
sull’attuazione del mercato comune. In relazione a questa fonte la
giurisprudenza ha osservato che la retribuzione è parte delle condizioni
lavorative da salvaguardare, al fine di garantire un’efficace tutela ai
lavoratori interessati dai trasferimenti. Una riduzione della retribuzione
comporta, nel contesto di quella fonte, un significativo cambiamento delle
condizioni di lavoro, da preservare nella loro interezza, senza con questo
danneggiare gli equilibri del mercato.69
Al contrario, la Direttiva sul lavoro a termine poggia sulla base
giuridica dell’art. 139 (2) TCE, che prevede l’incorporazione degli accordi
quadro su richiesta delle parti collettive firmatarie degli stessi. Tali
accordi si muovono nell’ambito delle competenze segnate dall’art. 137
TCE, ovvero di quella stessa norma che - nel comma 5 - esclude la
retribuzione dalla competenza comunitaria. E’ da sottolineare la rilevanza
di questo passaggio che consente all’Avvocato generale di non lasciare
che il suo ragionamento si areni nelle secche di pericolose contraddizioni.
Il timone è tenuto ben fermo in un’interpretazione che tende a
rafforzare la portata dell’Accordo quadro. I contratti a termine emergono
da questa lettura per quello che sono nella realtà degli ordinamenti
nazionali: misure di una flessibilità regolata, strumenti di una gestione
efficiente da parte dei datori di lavoro che sappiano combinare
prerogative imprenditoriali e rispetto dei principi fondamentali. Il diritto
comunitario preserva in tal modo la sua funzione equilibratrice: senza
incursioni nelle dinamiche del mercato, che sarebbe turbato da
un’interpretazione estensiva delle direttive sulle politiche sociali, esso può
valorizzare il principio di non discriminazione quale bussola nella
parificazione delle condizioni lavorative, inclusa la retribuzione.
4. Conclusioni: elementi di ‘modernizzazione’ nella
disciplina del lavoro a tempo determinato
Alcune considerazioni conclusive possono essere tratte da quanto
detto fino ad ora.
Allungare lo sguardo oltre i confini dell’UE serve a sottolineare che
le politiche del diritto del lavoro possono – se così si sceglie di fare –
69 Il riferimento dell’Avvocato generale al punto 21 delle Conclusioni è a Causa C- 425/02
Delahaye, 11.11.2004 Racc. 2004 I-10823
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poggiare su un patrimonio significativo di idee e di interpretazioni,
rispettoso del ruolo giocato dagli attori collettivi, come pure dalla
giurisprudenza. Nella gran parte dei casi tali analisi segnalano elementi di
continuità nella trasformazione della materia e propensione
all’adattamento dei principali istituti, in ragione di mutate condizioni
economiche generali e di una diversa organizzazione del lavoro.
E’ notevole la distanza che separa il dibattito teorico
sull’evoluzione del diritto del lavoro dalle esili proposte adombrate nel
Libro verde. Sia nella gran parte dei paesi industrializzati, sia nei paesi in
via di sviluppo, la ricerca sembra orientata verso l’individuazione di nuove
sinergie fra politiche occupazionali e riforme del mercato del lavoro
collegate alla rivisitazione dei principali istituti.
In particolar modo la ricerca promossa dall’OIL si muove su
traiettorie ampie di comparazione e coglie dati innovativi nella analisi
interdisciplinare, insinuata con grande maestria nel dibattito europeo con
il Rapporto Supiot e poi adattata ad un contesto internazionale.
Il Libro verde non si ispira alla terminologia adoperata in quel
Rapporto e sembra non volersi appropriare di una progettualità orientata
a costruire il futuro della materia. Nella scelta di limitarsi ad imbastire i
confini di una modernizzazione contingente del diritto del lavoro,
potrebbe nascondersi una strategia di attesa da parte della Commissione.
L’ampia consultazione avviata – e certo facilitata dal ricorso a strumenti
informatici – potrebbe indurre la Commissione a trarre nuova energia e
nuove fonti di ispirazione nell’ampliare le sue prospettive di ricerca e nel
modulare le opzioni sulle politiche da adottare.
Il contributo della giurisprudenza, come emerge dai pochi casi
selezionati ed analizzati in precedenza, offre spunti problematici di
riflessione e tuttavia si orienta verso la valorizzazione di tutti gli
strumenti a disposizione del giurista europeo. Sembra quasi che la
giurisprudenza pratichi – e non solo predichi – la modernizzazione nel
perseguire un’interpretazione critica ed avanzata delle fonti comunitarie.
In presenza di piani interpretativi e progettuali non perfettamente
collimanti, si può suggerire che spetti ad un’attenta e scrupolosa indagine
comparata colmare il divario, in modo da mettere in evidenza le lacune
degli ordinamenti nazionali, ma anche gli spazi aperti all’innovazione,
attraverso una corretta trasposizione e interpretazione del diritto
comunitario.
Opportunamente la CGE interpreta l’Accordo quadro sul lavoro a
termine non diversamente da altre fonti di diritto comunitario secondario.
Il richiamo alla base giuridica su cui esso è fondato, presentato in modo
sottile dall’Avvocato generale in Del Cerro Alonso, serve a salvaguardare,
non a ridurre, la funzione della Direttiva che lo recepisce. Due aspetti
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA. UN TASSELLO NELLA ‘MODERNIZZAZIONE’ DEL DIRITTO DEL LAVORO
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interconnessi ne risultano valorizzati: la vincolatività nei confronti degli
Stati membri della clausola 5 relativamente alla prevenzione degli abusi
nel fare ricorso a contratti a termine e la necessità di sanzionare i
comportamenti abusivi dei datori di lavoro.
Ugualmente significativa appare la ricognizione attenta svolta
dalla CGE in relazione alle ragioni obiettive che consentono il ricorso a
contratti a termine successivi. Essa offre indicazioni circostanziate per
l’adeguamento, sia pure in via interpretativa, delle misure legislative
nazionali che non individuano correttamente i limiti da apporre a
comportamenti arbitrari del datore di lavoro.70
Il rinvio alle corti nazionali per la ricerca della soluzione adatta a
garantire la perfetta osservanza degli obblighi nascenti dall’appartenenza
all’UE è inevitabile e nel contempo problematica. Particolarmente per il
lavoro pubblico, essa pone il problema non secondario della reperibilità
delle risorse finanziarie sia nell’ipotesi della conversione dei contratti a
termine in contratti a tempo indeterminato, sia nel caso di altre misure
compensative.
Solo il richiamo ai principi fondamentali dell’ordinamento
comunitario può assistere la CGE nel preservare la sua funzione di
guardiana dei Trattati, senza scivolare in un’inaccettabile invadenza delle
competenze degli Stati. La ricerca di un punto di equilibrio da parte dei
giudici di Lussemburgo non sembra facilitata dal richiamo alle politiche
occupazionali, come si è visto in Mangold. Al contrario, il comprensibile
self-restraint che spinge la CGE a non oscurare le scelte dei governi e dei
parlamenti nazionali, rende gli strumenti di soft law marginali nella
costruzione delle sue argomentazioni.
Non resta dunque che guardare all’iniziativa del legislatore
nazionale per correggere le distorsioni esistenti e per prevenire nuovi
abusi nel ricorso al lavoro a termine.71 All’assenza di un metodo di
70 Cfr. A tale riguardo C. App. Bari 20.7.2005, FI 2006, I, 1540, che circoscrive l’ambito
delle ragioni obiettive ‘giustificabili’ nel contesto del d lgvo 368/2001, anche alla luce del
diritto comunitario (la legge delega era contenuta nella legge comunitaria) e della sentenza
della Corte Cost. 2000/41 (FI 2000,I, 70) che dichiarò inammissibile il referendum
abrogativo della disciplina in questione, poiché avrebbe esposto lo stato italiano a
responsabilità per inadempimento nei confronti della CE
71 Si rinvia, per un esempio significativo nel panorama comparato, a F. Valdés dal Re e J.
Lahera Forteza, La nuova riforma del mercato del lavoro in Spagna, DLRI 2006 ed a Social
partners agree on further labour market reform, EIRR 2006, p. 24 ss. , per ulteriori
informazioni sulla riforma spagnola. Una riforma della disciplina del contratto a termine
figura anche nei programmi del Ministro del lavoro italiano. Si veda il Comunicato stampa
del 3 Novembre 2006, accolto tiepidamente da CISL e UIL e criticamente dalla
Confindustria.
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WP C.S.D.L.E. "Massimo D Antona".INT – 52/2007
coordinamento delle politiche legislative nazionali supplisce per ora con
competenza la CGE.