lavoroprevidenza

mercoledì 14 marzo 2007

OPERAI AGRICOLI: LA DISOCCUPAZIONE VA CALCOLATA SULLA BASE DEL SALARIO REALE: ALCUNE PRONUNCE DAL TRIBUNALE DI CROTONE

Su segnalazione della dott.ssa Pucci - G.L. Tribunale di Crotone


N_________/_________ Reg. Sent


N________/_________ Reg. Cron


N________/________ Ruolo Cont


Oggetto: Controversia di Lav / Prev


Decisa il __________


Depositata il __________


TRIBUNALE DI CROTONE


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francesca Romana Pucci, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa promossa da


__________________________________


Con il proc. Dom. Avv.


RICORRENTE


Contro


Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;


Con il proc. Dom. Avv. G. Abruzzo, in Crotone V. Deledda n. 1;


RESISTENTE


Oggetto: ricalcolo trattamento disoccupazione agricola


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con domanda depositata in data ______________ parte ricorrente ha convenuto in giudizio l’Inps del quale ha chiesto la condanna al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra quanto erogatogli a titolo di trattamento speciale di disoccupazione agricola per gli anni _______ e quanto dovuto sulla scorta del salario medio convenzionale rilevato nei Decreti Ministeriali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 4 D.lvo 146/97, 1 comma 1 D.l. 338/89, oltre accessori e spese del giudizio.


A sostegno della domanda, il ricorrente, premesso di essere operaio agricolo a tempo determinato, iscritto negli elenchi della provincia di Crotone e di aver usufruito del trattamento speciale di disoccupazione per gg. 90; premesso inoltre che tale indennità era stata calcolata nella percentuale spettante con riferimento alla retribuzione media giornaliera rilevata nell’anno 1995, come congelata dal comma 17, art.2 L. 549/95, ha assunto l’inadeguatezza delle somme a tale titolo corrisposte, considerato che, alla stregua della disciplina introdotta dall’art.4 del D.lvo. 146/97, a superamento del c.d. congelamento, il calcolo doveva essere effettuato sulla base della retribuzione media giornaliera rilevata dai decreti ministeriali successivi all’anno 1998, in quanto superiore a quella rilevata per l’anno 1995.


Si costituiva in giudizio l’Istituto resistente contestando l’avversa domanda della quale chiedeva il rigetto.


All’udienza del ________, invitati i procuratori alla discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza il cui dispositivo è stato pubblicamente letto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di improcedibilità della domanda, considerato che parte ricorrente ha documentato di aver espletato le procedure di cui all’art. 443 c.p.c..


Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.


Ai sensi dell’art.4 del D.lgs. 146/1997: “A decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l’articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n.389 e successive modificazioni ed integrazioni”.


Ebbene, parte ricorrente assume che l’indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni indicati in ricorso, sia stata erroneamente calcolata dall’Inps con riferimento alla retribuzione media giornaliera rilevata nell’anno 1995, dovendosi di contro escludere l’applicabilità del “congelamento”, ai sensi del 2° comma del citato art. 4, atteso che i decreti ministeriali successivi al 1998 individuano una retribuzione convenzionale superiore a quella rilevata per l’anno 1995.


L’assunto non è assolutamente condivisibile movendo dall’erroneo presupposto che il termine finale di operatività del congelamento di cui all’art. 4 D.lvo 146/97 debba individuarsi nel superamento del “tetto” fissato dai decreti ministeriali, anzicchè dal cosiddetto “salario reale” individuato dalla contrattazione collettiva provinciale ovvero individuale – se più favorevole.


In sostanza, la disposizione di cui all’art. 4 deve interpretarsi nel senso che, solo laddove la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore in forza dei contratti collettivi provinciali ovvero della pattuizione individuale – se maggiormente favorevole – sia superiore alla soglia individuata per l’anno 1995, cessa il congelamento di cui all’art. 2 comma 17 L. 549/95 e riprende pieno vigore la disciplina di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338 (come convertito e successivamente modificato) in forza della quale “la retribuzione da assumere a base di calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, ccnl, contratti individuali se superiore a quelli collettivi”.


Ne segue che le tabelle contenute nei decreti ministeriali pubblicati annualmente costituiscono effettivamente il parametro sulla cui scorta effettuare il computo delle prestazioni temporanee previdenziali, ai sensi degli artt. 28 Dpr 488/68 e 3 L. 457/72 come interpretato dall’art. 45 comma 21 L. 144/99, solo laddove ricorra il presupposto per superare il cosiddetto “congelamento”; presupposto costituito, appunto, dalla circostanza che il salario reale (e cioè quello individuato dai contratti provinciali di categoria) sia, in concreto, superiore rispetto a quello convenzionale rilevato nel 1995.


In sostanza: il superamento del congelamento di cui al primo comma dell’art. 4 D.lvo citato e la conseguente operatività, sia del disposto di cui all’art. 1 comma 1 del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338 - con riferimento all’individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi -, sia del disposto di cui all’art. 45 comma 21 D.lvo 144/99 – con riferimento all’individuazione della retribuzione da porre a base di calcolo delle prestazioni temporanee previdenziali -, non può prescindere dalla circostanza che il salario effettivamente percepito (o comunque da percepire sulla scorta dei ccp) sia superiore rispetto al salario convenzionale individuato nel 1995.


Una tale interpretazione, oltre ad essere conforme al dettato normativo dell’art. 4 D.Lvo citato – il cui tenore letterale è peraltro chiarissimo – è anche conforme alla ratio della disciplina che, eliminando il sospetto di incostituzionalità del congelamento indefinito di cui all’art. 2 comma 17 L. 549/95, ha introdotto il termine finale – incertus an et quando - di operatività del congelamento, sì da assicurare una effettiva corrispondenza fra la retribuzione imponibile ai fini contributivi e quella realmente percepita dal lavoratore, evitando, in sostanza, che la base imponibile possa essere superiore rispetto alla retribuzione in concreto percepita.


Che poi, la giurisprudenza invocata dal ricorrente (C. appello Bari 28.2/13.3.2000 n. 5/00) a sostegno dei propri assunti, oltre ad essere inconferente in quanto esamina la diversa problematica relativa all’individuazione del momento materiale per la rilevazione del salario medio convenzionale per i giornalieri (se cioè riferita all’anno di pubblicazione del d.m. ovvero all’anno di rilevamento), seppure incidentalmente conferma l’interpretazione sostenuta da questo tribunale con riferimento al citato art. 4.


Così interpretata la disposizione invocata da parte ricorrente, si osserva che, pur prescindendosi dalla assoluta genericità del ricorso introduttivo (non vengono infatti in alcun modo specificati gli elementi di fatto costitutivi della domanda), esaminando il contratto per gli operai agricoli forestali della provincia di Crotone 31.7.00 (relativo al periodo 1.1.00/31.12.2003) prodotto in altre identiche controversie, emerge che la retribuzione contrattuale ivi indicata è inferiore rispetto a quella convenzionale rilevata nell’anno 1995.


Legittimamente pertanto l’Inps ha erogato le prestazioni temporanee applicando, nel computo dell’indennità, il “congelamento” di cui all’art. 2 comma 17 L. 549/95.


La domanda deve essere rigettata e le spese del giudizio dichiarate irripetibili, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.


P.Q.M.


rigetta il ricorso;


compensa le spese.


Crotone, ______________


Il G.L.


Dott.ssa F. R. Pucci






N________/_______ Reg. Sent


N________/_______ Reg. Cron


N_______/_______ Ruolo Cont


Oggetto: Controversia di Lav / Prev


Decisa il 10.9.2001


Depositata il 10.9.2001


TRIBUNALE DI CROTONE


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa promossa da


____________________________________________________


Con il proc. Dom. Avv. Eugenio Attanasio del foro di Catanzaro


RICORRENTE


Contro


INPS in persona del Presidente legale rapp.nte pro tempore;


Con il proc. Dom. Avv. Giuseppe Abruzzo in Crotone, V. G. Deledda 1


RESISTENTE


Oggetto: determinazione dell indennità di disoccupazione agricola - individuazione dei salari medi


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato in data 8.2.2000, il ricorrente ha convenuto in giudizio l Inps del quale ha chiesto la condanna alla riliquidazione dell indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni dal 1989 al 1995 sulla base del salario medio convenzionale riferito agli anni di rilevazione e non già - come liquidato dall istituto - riferito agli anni di pubblicazione delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro.


Ritualmente costituitosi l Inps ha contestato la fondatezza dell avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.


All udienza del 10.9.2001, invitati i procuratori alla discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza pubblicamente letta.


MOTIVI DELLA DEICISIONE


Il ricorso non può trovare accoglimento in virtù dei motivi di seguito esposti.


La questione controversa concerne la determinazione dell indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ed in particolare se detta indennità debba essere liquidata rapportandola al salario medio convenzionale individuato dalle tabelle pubblicate annualmente dal ministero del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 L. 457/72 e 28 d.p.r. 488/68, nell anno di pubblicazione ovvero nell anno di rilevazione.


Orbene, ai sensi l art. 45 comma 21 L. 144/99 ha stabilito che "l art. 3 L. 457/72 deve interpretarsi nel senso che il termine ivi previsto del 30.10 per la rilevazione della media tra le retribuzioni, ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell art. 3 L. cit. per gli operai a tempo indeterminato".


Ne segue che correttamente la liquidazione è stata effettuata dall Istituto nei confronti del ricorrente - operaio agricolo a tempo determinato - sulla base del salario medio previsto dalle tabelle ministeriali e riferito al tempo della pubblicazione e non già a quello della rilevazione, così come normativamente previsto per gli operai a tempo indeterminato.


Del resto, recentemente la S.C., con sentenza n. 6455 del 9.5.2001, ha evidenziato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa a detta norma di carattere interpretativo con riferimento alla questione di parità di trattamento ed alla efficacia retroattiva della norma stessa.


Si osserva d ultimo, che anche a voler prescindere dalla questione di diritto qui esaminata, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento, tenuto conto che il ricorrente non ha offerto alcuna prova degli elementi costitutivi del proprio diritto (svolgimento del rapporto a tempo determinato in agricoltura; percezione dell indennità nella misura allegata e per gli anni di cui al ricorso) che sono stati semplicemente allegati nel ricorso introduttivo.


Le spese di lite devono compensarsi come per legge.


P.Q.M.


Rigetta la domanda;


compensa le spese di lite del presente giudizio.


Crotone 10.9.2001 Il G.L.






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